STRADE APERTE E VICOLI CIECHI PER L’INDIPENDENZA DEL VENETO
Alcune note su giustizia e diritto di autodeterminazione e sul percorso per attuarlo
Rispetto a diversi anni or sono, quando a partire dal 2006 tra i primi indicai la strada e il progetto pacifico e democratico per l’indipendenza del Veneto, sono stati fatti diversi passi in avanti.
Di essi, a livello internazionale e mediatico, il massimo risultato registrato è stata l’indizione del Referendum di indipendenza del Veneto del 16-21 marzo 2014, che tra le altre cose ha dato inizio a una forma di diritto veneto basato su un quadro di consuetudini che ha iniziato da allora a prendere forma e vitalità.
Al contrario, la partecipazione ad elezioni politiche, regionali, o locali non ha sortito risultati politicamente degni di particolare nota, se non addirittura depressivi, raffrontandoli al consenso plebiscitario certificato di cui gode l’indipendenza del Veneto.
Le ragioni sono molteplici. Citiamo come prima la scarsa visibilità mediatica all’interno di un sistema informativo che è in assoluto tra i meno liberi d’Europa e in particolare l’unico classificato come non libero dalle principali organizzazioni che monitorano lo stato della libertà di stampa nel mondo (ragione per cui abbiamo lanciato una nuova iniziativa referendaria). Il secondo principale fattore di insuccesso a nostro avviso è la ancora scarsa capillarità territoriale dei movimenti indipendentisti, che è favorita anche dalla prima causa citata. Poi ve ne sono altri, ma non è questa la sede per affrontarli.
Se resta quindi irrisolta al momento la questione elettorale all’interno di elezioni italiane, diversa è la questione politica da un punto di vista della giustizia.
L’azione politica importante ottenuta con il successo del referendum di indipendenza del Veneto del 2014 indetto da Plebiscito.eu che ha portato alla seguente approvazione della legge regionale 16/2014 da parte della Regione Veneto ha portato infatti alla conclusione dei gradi di giudizio interni in merito all’indipendenza del Veneto, che si è ottenuta con il pronunciamento della Corte costituzionale con la propria sentenza 118/2015.
Esauriti i gradi di giudizio interni, quale strade si aprivano a livello internazionale?
Esaminiamo le principali di seguito.
Corte Internazionale di Giustizia (CIG / ICJ) – [ONU, Organizzazione delle Nazioni Unite]
Non si poteva adire direttamente la Corte Internazionale di Giustizia (CIG, o ICJ) con sede a L’Aia (che dipende dall’Onu), in quanto essa dirime le dispute fra Stati membri delle Nazioni Unite che hanno accettato la sua giurisdizione. Non essendo ancora la Repubblica Veneta stato membro dell’ONU, tale strada le è preclusa. Come mai allora, qualcuno si chiederà, essa si pronunciò nella famosa sentenza del 22 luglio 2010 in merito alla dichiarazione di indipendenza del Kosovo? Non certo perché, come dice qualcuno, vi sia stata da parte del Kosovo “un’azione politica ed istituzionale decisa e forte, idonea a creare una situazione di fatto rilevante sul piano internazionale”, in quanto anche allora i kosovari non avevano diritto ad interpellare la CIG. Bensì perché ad adire la CIG in tal caso fu l’Assemblea delle Nazioni Unite in seguito a pressione diplomatica esercitata dai serbi.
“The wording of this agenda item had been proposed by the Republic of Serbia, the sole sponsor of resolution 63/3, when it requested the inclusion of a supplementary item on the agenda of the 63rd session of the General Assembly (Letter of the Permanent Representative of Serbia to the United Nations addressed to the Secretary-General, 22 August 2008, A/63/195). That agenda item then became the title of the draft resolution and, in turn, of resolution 63/3. The common element in the agenda item and the title of the resolution itself is whether the declaration of independence is in accordance with international law. Moreover, there was no discussion of the identity of the authors of the declaration, or of the difference in wording between the title of the resolution and the question which it posed to the Court during the debate on the draft resolution (A/63/ PV.22)”.
Il calcolo che fece allora la Serbia si rivelò in effetti errato e la CIG si pronunciò come noto a favore del Kosovo. Oggi i veneti, mutatis mutandis, non hanno, così come i kosovari allora, alcuna possibilità di ottenere un pronunciamento della CIG, a meno che non sia l’Italia, o un altro stato membro dell’ONU, o un’agenzia internazionale a interessarla.
Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) – [UE, Unione Europea]
Non era nemmeno adibile direttamente la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), in quanto essa interpreta il diritto dell’UE per garantire che sia applicato allo stesso modo in un tutti gli Stati membri e dirimere le controversie giuridiche tra governi nazionali e istituzioni dell’UE. Può essere adita, in talune circostanze, anche da singoli cittadini, imprese o organizzazioni allo scopo di intraprendere un’azione legale contro un’istituzione dell’UE qualora ritengano che abbia in qualche modo violato i loro diritti.
Non può invece essere adita da singoli cittadini, imprese o organizzazioni verso un singolo governo nazionale se esso agisce in base al diritto nazionale. In tal caso la Commissione non ha la facoltà di esaminare il caso o avviare la procedura formale d’infrazione in base alla Carta dell’UE.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) – [CoE, Consiglio d’Europa]
L’unica strada aperta, di fatto, rimaneva (come abbiamo fatto) la presentazione di un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. La CEDU (che non è organo dell’Unione Europea, come qualcuno fa intendere, bensì del Consiglio d’Europa) si pronuncia in merito alla violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Essa può essere interpellato da singoli cittadini e organizzazioni e vi aderiscono i membri del Consiglio d’Europa (insieme più vasto dell’Unione Europea).
Qualcuno ha rilevato che il diritto di autodeterminazione non è tra quelli salvaguardati direttamente dalla CEDU. In realtà la situazione è più strutturata, in quanto a non essere salvaguardato è il diritto di autodeterminazione dei Popoli, inteso espresso in modo collettivo, ma non il più stretto diritto di autodeterminazione soggettivo, oltre a molti altri diritti e libertà fondamentali calpestati dall’Italia con la propria inappellabile sentenza 118/2015 della Consulta. In tal senso sono molteplici le violazioni da parte dello stato italiano e diversi anche i precedenti di pronunciamento da parte della CEDU, ad esempio come nel caso dei ricorsi presentati dai curdi del PKK contro la Turchia.
Certamente quella intrapresa non è una strada semplice (e chi si illude?) e sono molte alte le probabilità di ricevere un giudizio di inammissibilità. Risulta d’altro canto esercizio di autocensura, se non addirittura opera di autocastrazione, non percorrere le poche vie che vi sono man mano che si rendono disponibili. A maggior ragione se si pensa che qualcuno nel recente passato aveva pensato di presentarsi nientemeno che presso la Corte Costituzionale italiana: quello sì che era un vicolo cieco per definizione!
In estrema sintesi, risulta pertanto a nostro avviso imprescindibile un piano di azione che non tralasci alcuna possibilità e alcun campo al fine del raggiungimento della piena ed effettiva indipendenza del Veneto. Proprio per tale ragione Plebiscito.eu ha dato forma e sta attuando un piano strategico che coinvolga ogni ambito di attività, in primis quello economico, che ci permetta di tutelare gli interessi del Veneto e di intercettare le opportunità che derivano dai grandi cambiamenti geopolitici e macroeconomici in corso.
Gianluca Busato
Presidente – Plebiscito.eu
Comments (6)
Marco
Solo do giorni fa un “famoso” avogador el gaveva scrito bestialità su sti temi: https://www.indipendenzaveneta.com/sito/index.php/nascosto/348-giustizia-interna-europea-ed-internazionale-e-diritto-all-autodeterminazione
“vi è il livello dell’ordinamento giuridico dell’Unione Europea con la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), che ha sede a Strasburgo”.
Invese da sto articolo vien fora che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo no riguarda la UE, ma el Consiglio d’Europa.
caterina
ok! l’indipendenza l’abbiamo dichiarata, strutturiamoci e rendiamola effettiva… gli altri, stati ed enti, Commissioni che approvino si o no, non potranno che prenderne atto, se saremo attivi e determinati nelle nostre iniziative, forti del diritto che abbiamo saputo rivendicare con piena consapevolezza.
L’azione a questo punto prevarrà, anche sul silenzio dell’informazione.
BLIX
chiediamo alla russia di farsi portavoce presso l’onu della nostra volonta’ di indipendenza.
wsm
Fil de Fer
Un’azione diplomatica strategica presso qualche paese straniero è da intraprendere perché senza alcun appoggio dall’esterno le cose saranno difficili.
Concordo con BLIX che la Russia potrebbe essere un alleato interessante e potrebbe aiutarci nel portare avanti le nostre rivendicazioni.
L’interesse delle TV russe al tempo del referendum è stato un segnale importante che andrebbe oggi valorizzato nel senso di cui sopra.
E’ interessante poi notare che il cognome PUTIN ( bambino in Veneto) è Veneto ed esattamente della provincia di Vicenza.
E’ sicuro che molti Veneti si siano recati in Russia nei vari secoli passati e quindi ricordarlo questo cognome Veneto perché potrebbe risultare importante per dei contatti che auspico vengano fatti.
WSM
Antonio Niccoletti
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max
A livello mondiale gli equilibrimeconomici finanziari simstanno spostando verso l’asse russo-cinese per cui dobbiamo tassativamente avere contatti con la diplomazia russa che rappresenterebbe unpartner solido ( primo produttore di gas e petrolio al mondo). Inoltre dal punto di vista carisma e capacità di leadership Putin none secondo a nessuno.