Atto di Indirizzo n. 1/2015 della Repubblica Veneta
Istruzioni per la redazione dei Progetti di Legge
Il Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta, eletto il 15-20 marzo 2015 ai sensi della delibera n. 3/2015 della Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta, in virtù dei poteri conferiteli con il Plebiscito Digitale per l’indipendenza della Repubblica Veneta del 16-21 marzo 2014, riunitosi in Villafranca di Verona (VR) presso l’hotel Antares il 23 luglio 2015 alle ore 20.50, alla presenza dei deputati di cui all’allegato 1, constatata la presenza del numero legale atto a deliberare,
DELIBERA
l’approvazione del seguente ATTO DI INDIRIZZO n. 1 / 2015.
Atto di Indirizzo n. 1 della Repubblica Veneta del 23 luglio 2015
“Istruzioni per la redazione dei Progetti di Legge”
L’iter di presentazione, analisi, verifica e trasmissione finale al Parlamento delle proposte di legge richiede un lavoro articolato che coinvolge diversi organismi quali Ufficio di Presidenza, Commissioni Consiliari, Ufficio Progetti di legge, ognuno con compiti e funzioni diverse.
Per garantire la migliore efficienza in questo complesso iter è necessario definire alcuni criteri a cui devono uniformarsi le proposte di legge presentate.
Si tratta di criteri di forma e di buon senso.
LA FORMA
Il progetto di legge deve essere presentato caricandolo nella piattaforma on line http://parlamentoveneto.org/cms/progetti/ da parte di una persona avente accesso alla piattaforma stessa (Deputato e Componente di una Commissione).
Il file deve essere in formato .doc non protetto.
La proposta di legge deve essere scritta come segue:
- TITOLO esplicativo delle finalità delle legge
- TESTO suddiviso in ARTICOLI numerati. Non sono ammesse proposte di legge costituite da testo di tipo letterario o discorsivo in quanto la logica di una legge è di essere chiara e ben definita e ogni articolo individua generalmente con precisione una specifica disposizione normativa.
- alla fine indicazione del NOME E COGNOME del/i Deputato/i firmatari della proposta.
Quale esempio esplicativo del formato si consiglia di guardare le leggi già approvate con il testo riportato nel sito del Parlamento.
IL BUON SENSO E LA BUONA PRATICA
Le proposte di legge sono scritte per diventare leggi della Repubblica Veneta e non leggi contro altri stati!
In nessun caso una proposta di legge può contenere:
- riferimenti a situazioni, comportamenti o critiche a stati esteri (Italia occupante o altri) in quanto non avranno alcun significato relativamente alla sostanza della legge in uno stato sovrano come sarà la Repubblica Veneta quando queste leggi saranno materialmente attuate.
- riferimenti o richiami a norme inesistenti nella Repubblica Veneta o se in iter, non ancora approvate definitivamente dal Parlamento (ad esempio richiami a una costituzione che la Repubblica Veneta attualmente non ha, richiami o citazione di leggi ancora inesistenti, richiami o riferimenti a enti od organizzazioni pubbliche non ancora costituite quali forze armate, organizzazioni sanitarie, camere di commercio e simili) e di cui non sia prevista la costituzione con quella stessa legge.
- prescrizioni che siano palesemente in contrasto con i principi basilari della Repubblica Veneta espressi con Delibera n. 1/2015 del Consiglio dei Dieci visibile sul sito http://blog.plebiscito.eu/repubblica-veneta/delegazione-dei-10/principi-della-repubblica-veneta/
- prescrizioni che comportino previsione di spesa a carico dello stato senza che siano definite le relative previsioni di entrata e specificati e costituiti i sistemi pratici, realistici e compatibili con l’attuale situazione del territorio occupato, e le modalità di incasso, gestione e spesa del flusso economico necessario.
Villafranca di Verona, Repubblica Veneta, 23 luglio 2015
il PARLAMENTO PROVVISORIO della REPUBBLICA VENETA
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