Legge n. 2 della Repubblica Veneta del 1° luglio 2016
“I Principi relativi alle Finanze Federali”
Premessa
La politica finanziaria deve poggiare su principi chiari e valutabili. Lo scopo dei principi chiari e riconosciuti è di stabilire una serie di coordinate per la politica finanziaria della Repubblica Veneta.
Queste coordinate servono ad orientare le decisioni di politica finanziaria e forniscono un quadro concettuale entro il quale impostare eventuali cambiamenti di rotta.
I principi permettono di verificare con chiarezza se le decisioni adottate sono conformi e di evidenziare il costo di misure demagogiche avulse da ogni contesto.
Globalmente, esse consentono di condurre una politica finanziaria trasparente, sostenibile e che sia in grado di promuovere la crescita economica. La futura politica finanziaria e in particolare la politica fiscale saranno così più facilmente valutabili.
I principi sono prescrittivi e delineano il quadro ideale.
Non modificano in nulla le competenze del Parlamento e i diritti popolari, ma avranno carattere vincolante solo le singole decisioni prese dall’Esecutivo e dagli organi competenti da esso delegati.
Art. 1 Principio della trasparenza
La qualità delle informazioni di politica finanziaria deve essere la migliore possibile. La forma in cui sono presentate deve essere comprensibile e accessibile a tutti i cittadini.
1.1) L’esecutivo è tenuto a informare in modo esatto, chiaro, completo e permanente sulla politica finanziaria passata, presente e futura.
1.2) La presentazione delle finanze pubbliche consiste in una panoramica sulla situazione globale del settore pubblico. Deve comprendere tutte le posizioni che rappresentano un onere per il settore pubblico. Le future uscite (nessuna esclusa) ed entrate devono figurare fianco a fianco, così da permettere una valutazione a lungo termine della salute delle finanze pubbliche.
Art. 2 Principi di politica delle uscite
La pianificazione degli oneri statali deve fondarsi su una suddivisione dei compiti tra Stato ed economia di mercato. Lo Stato deve eseguire i compiti affidatigli in modo economico e mirato.
2.1) Suddivisione dei compiti tra Stato ed economia di mercato: occorre verificare periodicamente che le uscite dello Stato (e i suoi compiti) siano necessari.
2.1.1) L’assunzione di compiti da parte dello Stato possono essere giustificati solo in caso di lacune del mercato, di esiti indesiderati o iniqui nella distribuzione (sussidiarietà orizzontale).
2.1.3) L’esecuzione dei compiti è suddivisa in modo mirato tra le varie istanze statali (sussidiarietà verticale).
2.1.4) L’intervento statale viene definita in ultima istanza attraverso il processo decisionale democratico.
2.2) Adempimento efficiente dei compiti dello Stato: i compiti affidati allo Stato vanno eseguiti secondo una logica economica e in modo mirato.
2.2.1) cittadini hanno il diritto di esigere che le controprestazioni per le imposte da loro versate siano effettuate secondo i principi economici e in modo trasparente.
2.2.2) Nell’esecuzione dei compiti statali devono essere definiti con precisione gli obiettivi e i criteri di giudizio nonché applicati i metodi che assicurino ottimizzazione, economicità ed efficacia delle misure adottate.
2.2.3) Per economicità si vuole intendere che l’attività statale non causi nessuna perdita di risorse.
2.2.4) Per efficacia si vuole intendere che la realizzazione dovrà essere quanto più completa degli obiettivi.
2.3) Verifica del finanziamento dei compiti: nella definizione di compiti il problema del finanziamento va chiarito con cura. Un aumento delle spese per finanziare i compiti può essere preso in considerazione solo se controbilanciato da risparmi in altri settori.
2.3.1) L’indebitamento per finanziare i compiti statali è consentito solo in casi motivati ed eccezionali e definito in ultima istanza attraverso il processo decisionale democratico..
2.3.2) Il finanziamento deve essere garantito da una riduzione delle uscite e non da un aumento delle entrate.
2.4) Concorrenza in materia di aggiudicazione di appalti pubblici: per principio gli appalti pubblici, le concessioni e simili devono essere assegnati rispettando il principio della libera concorrenza.
2.4.1) L’adempimento del compito va pertanto affidato di volta in volta all’istituzione che garantisce il miglior rapporto prezzo/prestazioni.
2.4.2) L’aggiudicazione di appalti pubblici deve per favorire la concorrenza nel settore pubblico.
2.4.3) La gestione di monopoli o l’esecuzione di servizi pubblici può essere regolata anche mediante l’attribuzione di concessioni temporanee.
2.5) Privatizzazione di servizi pubblici: le aziende pubbliche che non devono effettuare servizi affidati allo Stato vanno privatizzate in occasione di liberalizzazioni e regolamentazioni del mercato.
2.5.1) I servizi pubblici vanno trasferiti a fornitori di prestazioni privati purché siano definiti in modo chiaro, ben valutabili e costanti su un certo arco di tempo, e sia possibile instaurare un regime di concorrenza.
2.5.2) Privatizzazione significa trasferire una proprietà dello Stato a privati, allo scopo di ridurre o eliminare l’incidenza della politica su decisioni aziendali.
2.5.3 La privatizzazione va adottata nei casi in cui il controllo democratico del funzionamento dell’impresa non si rivela opportuno.
2.5.4) L’azienda non dovrà essere gestita in base alle leggi della politica, bensì in base a quelle di mercato. 2.5.5) Ogni privatizzazione deve essere preceduta da una liberalizzazione o regolamentazione del mercato.
2.5.6) Le aziende di Stato non vanno favorite fiscalmente.
2.5.7) Per ognuna delle sue partecipazioni, la Federazione deve rispettare il discrimine tra piano politico e gestione operativa dell’azienda.
2.5.8) Per le sue partecipazioni la Federazione, formula gli obiettivi strategici che intende raggiungere in qualità di proprietaria.
2.5.9) La Federazione deve evitare i conflitti d’interesse, distinguendo in modo netto tra le sue funzioni di regolatore del mercato e di proprietaria di parti dello stesso.
2.6) Forme di collaborazione tra Stato e privato: in caso di finanziamento di progetti pubblici (ad es. infrastrutture) vanno ponderate forme di collaborazione tra Stato ed economia (Public-Private-Partnership).
2.6.1) Obiettivo di queste forme di collaborazione è la messa in comune di mezzi privati e statali (mezzi finanziari, know how), la condivisione dei rischi e l’incremento dell’economicità (mediante un miglioramento delle strutture di incentivazione).
2.6.2) Per lo Stato, l’interesse principale per questo tipo di collaborazione risiede nella possibilità di realizzare dei risparmi assicurando comunque servizi di eccellenza ai cittadini.
2.6.3) Forme di collaborazione tra Stato e privato possono essere attivate purché le entrate assicurino redditività sufficiente, la suddivisione dei rischi sia ponderata, la portata del progetto sia chiara, le condizioni quadro istituzionali consentano all’impresa un certo margine di manovra.
2.6.4) Occorre evitare che lo Stato si assuma i rischi e i guadagni vadano invece agli investitori privati.
2.7) Trasferimenti statali: le sovvenzioni vanno garantite nel limite del possibile sotto forma di aiuti personali, piuttosto che sotto forma di aiuti materiali. Occorre evitare che le sovvenzioni vengano assegnate in modo disperso.
DEFINIZIONI:
aiuto finanziario: versamento in valore monetario a un beneficiario al di fuori dell’Amministrazione federale e destinati ad assicurare o a incentivare l’adempimento di un compito.
aiuto materiale: trasferimento dallo Stato a istituzioni (alloggi sussidiati, salute pubblica, …).
aiuto personale: trasferimento dallo Stato a individui (misure di ridistribuzione sul reddito dell’individuo).
indennità: trasferimento dallo Stato a beneficiari esterni per mitigare o compensare oneri finanziari dovuti all’adempimento di compiti prescritti o affidati al beneficiario o per riparare a danni patrimoniali.
sovvenzione: versamento (trasferimento) dello Stato a un’impresa privata, semiprivata o pubblica.
trasferimento statale: qualsiasi aiuto, indennità o sovvenzione che comporti una uscita per lo Stato.
2.7.1) Occorre verificare periodicamente la possibilità di sostituire gli aiuti materiali con aiuti personali con valutazione attenta dei costi amministrativi e degli effetti secondari.
2.7.2) Le sovvenzioni non devono basarsi sui costi, bensì sul grado di realizzazione degli obiettivi posti. I compiti vanno compensati in base alla realizzazione degli obiettivi e non in base ai costi.
2.7.3) La Federazione stabilisce gli obiettivi e dà una serie di direttive strategiche.
2.7.4) La realizzazione degli obiettivi e il rispetto delle direttive possono essere premiati in quanto tali, senza rapporto diretto con le spese effettuate. Questo principio va applicato indipendentemente dal fatto che il fornitore di prestazioni sia una collettività locale o un privato.
2.7.5) Le sovvenzioni devono essere limitate nel tempo: gli aiuti finanziari devono avere di preferenza la forma di aiuti iniziali o di aiuti intermedi temporanei.
2.7.6) Gli aiuti finanziari sono concessi solo se
2.7.6.1) il compito corrisponde agli interessi della Federazione
2.7.6.2) sono stati fatti gli sforzi di autofinanziamento che si possono ragionevolmente pretendere dal beneficiario
2.7.6.3) tutte le altre possibilità di finanziamento non sono sufficienti per effettuare nel modo più semplice, efficace o razionale il compito in questione.
2.7.7) Le indennità – per le quali deve essere definito l’impegno statale – sono concesse solo se
2.7.7.1) chi deve assumersi il compito in questione non vi trova un interesse personale preponderante
2.7.7.2) non è possibile pretendere che egli si accolli il relativo onere finanziario
2.7.7.3) i vantaggi che risultano dall’esecuzione del compito non equivalgono all’onere finanziario assunto
2.7.7.4) il compito/obiettivo non è assegnato in forma di prescrizione.
2.7.8) In generale è opportuno evitare le misure di sostegno dei prezzi. Le misure di politica dei redditi in forma di garanzie dei prezzi e dello smercio dei prodotti non sono ammesse salvo che ciò non comporti distorsioni del mercato o perdite su un piano macroeconomico.
Art. 3 Principi di imposizione
Nella strutturazione o di fronte a qualsiasi modifica del sistema fiscale occorre tenere conto di principi di ordine sociale, politico-economico e fiscale:
3.1) Principio dell’equità fiscale: il carico fiscale deve essere ripartito equamente su tutti i contribuenti. Le imposte devono rispettare i seguenti principi di generalità, uniformità e proporzionalità (imposizione secondo la capacità economica).
3.1.1) In base al principio della generalità tutte le persone, fisiche e giuridiche, sono tenute a versare le imposte, sempre che dispongano di una capacità contributiva minima.
3.1.2) In base al principio dell’uniformità, le persone e le imprese che si trovano nelle stesse condizioni economiche (reddito, grandezza della famiglia, guadagni e così via) devono ricevere lo stesso trattamento fiscale. Questo divieto di discriminazione non implica solo un pari trattamento formale, ma anche materiale. Le agevolazioni fiscali e le imposizioni speciali, che malgrado il principio dell’uniformità concernono solo un gruppo ristretto di persone, rappresentano un’infrazione a questo principio.
3.1.3 ) In base al principio della proporzionalità ognuno è chiamato a versare un’imposta che corrisponda alla sua capacità economica.
3.1.4) Nell’elaborazione del sistema fiscale bisogna, quanto al problema della giustizia, tenere conto dei seguenti punti:
3.1.4.1) dell’incidenza delle spese dello Stato
3.1.4.2) l’incidenza delle imposte
3.1.4.3) della capacità economica del contribuente
3.1.4.4) dell’influenza delle misure di ripartizione sul futuro prodotto interno (aspetti dinamici).
3.2) Principi di politica economica: il sistema fiscale deve essere strutturato in modo da gravare il meno possibile sul contribuente e da ostacolare il meno possibile l’attività economica.
3.2.1) Il compito della politica fiscale è minimizzare i costi degli errori di impostazione, ossia le spese supplementari legate alle imposte. Per questo motivo occorre evitare una pressione fiscale eccessiva e soprattutto tassi d’imposta marginali elevati.
3.2.1.1) Le imposte non devono comportare distorsioni del mercato.
3.2.1.2) Eventuali uscite supplementari (conseguenza dello sviluppo demografico o adesione ad associazioni od organizzazioni di Stati) dovranno pertanto essere compensate da un aumento delle imposte indirette.
3.2.1.3) L’imposizione fiscale deve essere uniforme di tutti i beni.
3.2.1.4) Le imposte specifiche di consumo non devono spingere i soggetti economici ad aggirarle.
3.2.1.5) Le tasse non devono comportare distorsioni della concorrenza tra imprese o settori o aree geografiche.
3.2.1.6) I problemi di ripartizione causati da una transizione devono essere risolti mediante misure compensatorie mirate.
3.2.2) Il sistema fiscale deve essere strutturato in modo da mantenere e rafforzare l’attrattiva della piazza economia.
3.2.2.1) Una pressione fiscale e tassi d’imposta marginali elevati devono essere evitati.
3.2.2.2) Le imposte indirette devono avere maggior peso.
3.2.2.3) L’attrattiva della piazza economica va promosso un contenimento generalizzato della pressione fiscale ma comunque eurocompatibile.
3.2.2.4) La Repubblica Veneta propugna una concorrenza fiscale internazionale leale e rifiuta nel contempo interventi statali che la falsifichino.
3.2.3) Il sistema fiscale deve contribuire a preservare a lungo termine le basi vitali naturali.
3.2.3.1) Nell’elaborazione del sistema fiscale bisogna tenere conto dei costi esterni (esternalità negative) ovvero ai danni ambientali o allo smantellamento progressivo delle risorse non rinnovabili.
3.2.3.2) Il sistema fiscale deve prevedere correttivi per evitare una distorsione del mercato e uno sfruttamento eccessivo delle risorse ambientali spingendo così i soggetti economici a modificare il loro comportamento.
3.2.4) Il sistema fiscale deve essere strutturato in modo da stabilizzare l’evoluzione congiunturale e la situazione sul mercato del lavoro (principio dell’efficacia congiunturale).
3.2.4.1) Le imposte devono caratterizzarsi per la loro flessibilità e fungere da stabilizzatore automatico, ossia essere strumento di politica congiunturale.
3.3) Principi dell’imposizione fiscale: le imposte devono essere applicate su una base imponibile estesa.
3.3.1) Devono essere evitate limitazioni della base imponibile (possibilità di deduzione troppo estese, lacune fiscali) secondo il principio per cui l’estensione della base imponibile consente tassi di imposta più bassi e riduce i costi dell’imposizione.
3.3.2) Devono essere ridotte al minimo le possibilità di aggiramento.
3.4) Principi giuridici e tecnici della fiscalità: il sistema delle tasse e delle imposte deve essere coerente e trasparente.
3.4.1) Il sistema delle tasse e delle imposte deve essere reso quanto più semplice possibile.
3.4.2) I costi legati alla riscossione e al versamento delle imposte devono essere ottimizzati.
3.4.3) II sistema fiscale deve essere strutturato in modo da ridurre al minimo le spese che
3.4.3.1) lo Stato deve assumersi per tassare, riscuotere e controllare e
3.4.3.2) il contribuente deve assumersi per dichiarare e pagare le imposte.
3.4.4) Ogni contribuente (persone fisica) deve poter di compilare la propria dichiarazione senza aiuti esterni (in autonomia) e in modo corretto.
3.4.5) La frode fiscale deve essere scoraggiata.
3.5) Principi di imposizione fiscale sulla sharing economy: la sharing economy è un fenomeno economico e sociale che non è strettamente legato ad una logica di profitto e di consumo ma ad iniziative di condivisione per ottimizzare e risparmiare.
3.5.1) Per “sharing economy” si deve intendere l’attività nella quale una persona fisica o giuridica condivide beni e/o eroga servizi, attraverso strumenti informatici di condivisione, con uno o più persone fisiche o giuridiche, ottimizzandone lo sfruttamento.
3.5.2) Questi principi (§3.5) non si applicano all’attività svolta, professionalmente e con scopo economico, da un soggetto che organizza mezzi e risorse per offrire, attraverso piattaforme informatiche, beni o servizi.
3.5.3) I proventi derivanti dalla share economy con concorrono a formare la base imponibile.
3.5.4) In quanto coerente con il §3.4.2 ogni transazione potrà essere gravata da una imposta fissa.
3.6) Principi di imposizione fiscale nelle “free tax zones”: per “free tax zone” ovvero “zona franca” s’intende la un’area geografica limitata e determinata.
3.6.1) Le “free tax zones” sono istituite e regolate con una specifica legge e pertanto godono di un regime derogatorio rispetto a quanto stabilito con 3§ PRINCIPI DI IMPOSIZIONE.
Art. 4 Principio di equilibrio del bilancio
L’equilibrio di bilancio si attua mediante una severa disciplina in materia di spese
4.1) L’equilibrio di bilancio deve avvenire innanzitutto mediante una riduzione delle uscite.
4.1.1) L’aumento della pressione fiscale va preso in considerazione solo in casi eccezionali.
4.1.2) La compensazione della crescita delle spese con un aumento delle entrate non è ammessa salvo che ciò non sia definito in ultima istanza attraverso il processo decisionale democratico.
4.1.3) Gli investimenti in capitale umano e materiale devono essere salvaguardati.
4.1.4) Al fine di poter conseguire gli obiettivi sociali e di politica economica o superare eventi straordinari e non governabili il bilanciamento delle uscite e delle entrate è consentito sull’arco di un ciclo congiunturale.
Art. 5 Principi di preparazione del bilancio
Nel presentare il bilancio vanno rispettati i principi di anteriorità (predisposizione prima dell’inizio del periodo coperto dal bilancio), pubblicità, regolarità (o annualità), esattezza, (le entrate e le uscite devono essere riportate in funzione del loro ammontare effettivo), chiarezza (suddivisione sistematica, così che responsabilità, adempimento dei compiti e contenuto economico siano chiaramente identificabili), completezza e unità (tutte le entrate e le uscite devono essere messe a preventivo).
5.1) Le entrate con destinazione vincolata devono essere specifiche e con scadenza temporale di utilizzo senza alcuna possibilità di rinnovo del vincolo.
5.1.1) La liberazione del fondo vincolato deve essere motivata e trasparente.
Villorba, Repubblica Veneta, 1° luglio 2016
Il PARLAMENTO PROVVISORIO della REPUBBLICA VENETA
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Allegato 1: elenco Deputati presenti
Adrian Florescu, Alessandra Checchetto, Andria Medina Rojas, Claudio Rigo, Davide Pavan, Domenico Soldera, Elena Rossetto, Francesca Chizzali, Gianluca Busato, Franco Lamonato, Gabriele Berto, Giampietro Magagnin, Giancarlo Rodegher, Gianfranco Favaro, Lidio Gamba, Marco Barolo, Marco Benetelli, Marzia Taschetto, Mauro Fontana, Michele Lazzarini, Moira Piran, Riccardo Gazzola, Riccardo Rodegher, Sandro Colombo, Silvio Caoduro