Legge n. 5 della Repubblica Veneta del 21 luglio 2016
“Ratifica Convenzione-Quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali”
Premessa
“La protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze forma parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell’uomo e, come tale, costituisce un settore della cooperazione internazionale. “
– art. 1 convenzione-quadro per la protezione delle minoranze
“Dobbiamo fare di più per evitare che scoppino conflitti. La maggior parte di questi avvengono […] in paesi dove potere e ricchezza sono distribuiti in maniera non equa fra gruppi etnici o religiosi. Il miglior modo per prevenire il conflitto è quindi promuovere soluzioni politiche in cui tutti i gruppi siano equamente rappresentati, combinate con diritti umani, diritti delle minoranze e sviluppo
economico diffuso”.
– Kofi Annan, ex segretario generale delle Nazioni Unite, nell’aprile del 2000 nel suo Millennium Report
Allegati:
Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali
Conclusa a Strasburgo il 1° febbraio 1995
Traduzione ufficiale, del testo originale francese, della Cancelleria federale della Svizzera
Il Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta
DELIBERA
Art. 1
Il Presidente è autorizzato a ratificare la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1 febbraio 1995.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dal 21 marzo 2014.
Art. 3
La Repubblica Veneta intende come segue il termine «minoranze nazionali», non definito nella Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali: sono considerati «minoranza nazionale» i cittadini della Repubblica Veneta che:
– risiedono sul territorio della Repubblica Veneta;
– mantengono legami di lunga data, stabili e duraturi con la Repubblica Veneta;
– si distinguono dai Veneti per le proprie caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche;
– si adoperano per preservare le proprie tradizioni culturali, la propria religione o la propria lingua, che costituiscono la base della loro identità comune.
Art. 4
Il Presidente, o suo delegato che ne assume la diretta responsabilità, è incaricato di vigilare sull’esecuzione della presente e di metterla in opera secondo modalità da determinarsi entro e non oltre 3 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 5
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Repubblica Veneta.
Villorba, Repubblica Veneta, 21 luglio 2016
Il PARLAMENTO PROVVISORIO della REPUBBLICA VENETA
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Allegato 1: elenco Deputati presenti
Alessandra Checchetto, Andria Medina Rojas, Claudio Rigo, Davide Pavan, Domenico Soldera, Elena Rossetto, Gianluca Busato, Francesca Chizzali, Francesco Marin, Franco Lamonato, Gabriele Berto, Giampietro Magagnin, Manuel Masiero, Marco Barolo, Marzia Taschetto, Mauro Fontana, Mauro Visentin, Riccardo Gazzola, Sandro Colombo, Silvio Caoduro, Tiziano Busato.