Legge n. 4/2015 della Repubblica Veneta
Definizione e regolamentazione della libertà dell’individuo nelle scelte personali in ambito sanitario
Il Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta, eletto il 15-20 marzo 2015 ai sensi della delibera n. 3/2015 della Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta, in virtù dei poteri conferiteli con il Plebiscito Digitale per l’indipendenza della Repubblica Veneta del 16-21 marzo 2014, riunitosi in Noventa di Piave l’11 settembre 2015 alle ore 20.30 presso l’Hotel Base To Work alla presenza dei deputati di cui all’allegato 1, constatata la presenza del numero legale atto a deliberare,
DELIBERA
l’approvazione della seguente LEGGE n. 4 / 2015.
Legge n. 4 della Repubblica Veneta dell’11 settembre 2015
Definizione e regolamentazione della libertà dell’individuo nelle scelte personali in ambito sanitario
Art. 1
Richiamato l’art. 2 della Deliberazione dei Dieci n. 1 in data 2 gennaio 2015 che stabilisce che la Repubblica Veneta riconosce all’individuo la libertà inviolabile di agire liberamente in funzione della propria volontà.
Considerato che è necessario tutelare la salute, bene primario e fondamentale della persona, la presente legge garantisce la completa libertà delle scelte di ciascuno per la propria salute .
L’individuo ha il diritto di scegliere e decidere i propri comportamenti sanitari nell’attività di prevenzione delle malattie e nella applicazione di programmi terapeutici.
Il diritto di scelta comprende anche la facoltà di non voler ricevere cure o di pretendere cure palliative che garantiscono:
- affermazione del valore della vita, considerando la morte come un
- evento naturale;
- non prolungano né abbreviano l’esistenza del malato;
- provvedono al sollievo dal dolore e dagli altri sintomi;
- considerano anche gli aspetti psicologici e spirituali;
- offrono un sistema di supporto per aiutare il paziente a vivere il più
- attivamente possibile sino al decesso;
Art. 2
L’effettivo esercizio della libertà di scelta richiede la presenza e disponibilità di operatori sanitari a cui i cittadini si possono rivolgere.
La Repubblica Veneta riconosce a tale scopo tutte le figure professionali sanitarie attualmente esistenti nel suo territorio e riconosce altresì le altre figure professionali già riconosciute e/o operanti nei paesi esteri e oggi non ancora presenti nel nostro territorio.
Art. 3
Nessuna discriminazione di tipo fiscale, economico, finanziario etico potrà essere applicata in relazione alla scelta fatta dall’individuo che ha il diritto pertanto di fruire senza differenziazione del sistema sanitario.
Nessuna discriminazione di tipo religioso o razziale potrà essere adottata.
Art. 4
L’art.1 della presente legge non si applica nel seguente caso, per il quale l’intervento medico deve essere considerato necessario ed obbligatorio:
- intervento di primo soccorso nei casi di emergenza nei quali il paziente non sia cosciente o in grado di intendere e volere per grave stato di shock o altre condizioni personali.
Superata la fase di emergenza e ripristinate le capacità del paziente si riapplicherà l’art.1.
Noventa di Piave, Repubblica Veneta, 11 settembre 2015
il PARLAMENTO PROVVISORIO della REPUBBLICA VENETA
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Allegato 1: elenco Deputati presenti
Alessandra Checchetto, Alessandro Carrai, Alvise Piccoli, Antonio Dalla Vittoria, Antonio Meneghetti, Claudio Rigo, Daniele Quaglia, Davide Pavan, Domenico Brovazzo, Domenico Soldera, Elena Rossetto, Francesca Chizzali, Franco Pistoia, Gabriele Berto, Giampietro Magagnin, Gianfranco Favaro, Gianluca Busato, Giorgio Zampieri, Giuliano Bristot, Ivano Furlan, Manuel Masiero, Marco Benetelli, Mario Nogherotto, Marzia Taschetto, Massimo Gava, Massimo Greggio, Mauro Fontana, Micaela Meneghini, Michele Lazzarini, Michele Maier, Paolo Zanella, Pier Paolo Bottin, Piergiorgio Fol, Riccardo Gazzola, Sandro Colombo, Stefano Vescovi, Umberto Guariento.