Legge n. 3/2015 della Repubblica Veneta
Iter legislativo del Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta
Il Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta, eletto il 15-20 marzo 2015 ai sensi della delibera n. 3/2015 della Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta, in virtù dei poteri conferiteli con il Plebiscito Digitale per l’indipendenza della Repubblica Veneta del 16-21 marzo 2014, riunitosi in Villafranca di Verona (VR) presso l’hotel Antares il 23 luglio 2015 alle ore 20.50, alla presenza dei deputati di cui all’allegato 1, constatata la presenza del numero legale atto a deliberare,
DELIBERA
l’approvazione della seguente LEGGE n. 3 / 2015.
Legge n. 3 della Repubblica Veneta del 23 luglio 2015
“Iter legislativo del Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta”
Art. 1 – Presentazione di un progetto
- 1.1
Un progetto di legge, di risoluzione, o di qualsiasi atto parlamentare (d’ora in poi anche “progetto”) può essere presentato da ogni parlamentare proponente, caricandolo su parlamentoveneto.org/cms/progetti (d’ora in poi anche “piattaforma”).
- 1.2
Un progetto di legge, di risoluzione, o di qualsiasi atto parlamentare può essere presentato anche da un commissario non parlamentare proponente, caricandolo sempre sulla piattaforma. Si tratta in tal caso di una prima forma di proposta di legge popolare (in attesa di eventualmente regolarne lo specifico iter nel futuro). La proposta popolare – prima di essere dibattuta in Parlamento – dovrà in ogni caso trovare un deputato che la firmi. Ciò si rende necessario prima che una forma di legislazione popolare sia contemplata con apposita legge dal Parlamento Veneto, essendo per ora questo investito istituzionalmente del potere legislativo.
Art. 2 – Assegnazione dei progetti alle Commissioni parlamentari competenti
Il progetto, così come ogni altro documento caricato in piattaforma, sarà esaminato dal presidente, eventualmente coadiuvato da altri componenti dell’ufficio di presidenza, o da altri delegati allo scopo, e assegnato all’esame di una o più commissioni parlamentari competenti.
Art. 3 – Analisi dei progetti da parte delle Commissioni parlamentari
- 3.1
La commissione parlamentare incaricata di analizzare il progetto lo inserisce all’ordine del giorno nella prima riunione utile, in base al carico e alla pianificazione di lavoro.
- 3.2
La commissione nell’analisi potrà decidere di dare il proprio nulla osta al proseguimento dell’iter e passare il progetto all’ufficio progetti per l’esame tecnico preliminare prima del dibattimento parlamentare.
- 3.3
Se il progetto è stato assegnato a più commissioni, le stesse analizzeranno il progetto separatamente o in riunione congiunta a seconda delle valutazioni che faranno in merito i coordinatori.
- 3.4
La commissione competente potrà decidere di annullare il progetto per incosistenza, gravi carenze e/o errori formali e sostanziali, oppure potrà restituirlo al relatore proponente con le indicazioni delle problematiche da verificare ed eventualmente correggere o emendare prima di proseguire l’iter.
- 3.5
La commissione competente potrà decidere anche di proporre direttamente le sue modifiche, sentito il relatore e, una volta approvato, passare il progetto all’ufficio progetti per l’esame tecnico preliminare prima del dibattimento parlamentare.
- 3.6
A titolo di esempio, la commissione competente, sentito il relatore, potrà decidere anche di modificare in modo sostanziale il progetto, oppure di suddividere il progetto in più progetti, oppure modificare e fondere il progetto con altri progetti ed eventualmente incaricare il relatore stesso o un altro commissario o deputato quale capo-progetto per finalizzare un documento che possa essere approvato, e quindi passare il progetto all’ufficio progetti per l’esame tecnico preliminare prima del dibattimento parlamentare.
- 3.7
Nel caso in cui il proponente non intendesse accogliere le modifiche proposte dalla commissione, potrà decidere di ritirare il proprio documento oppure di farlo firmare ad almeno altri 20 deputati e portarlo direttamente al dibattimento in Parlamento.
- 3.8
La commissione competente potrà chiedere l’audizione del relatore o di qualsiasi esperto che si ritenga utile per esaminare un qualsiasi progetto.
- 3.9
Ogni commissione, nel corso delle proprie riunioni, può anche decidere di licenziare un progetto ex novo che in tal caso sarà caricato in piattaforma. L’ufficio di presidenza potrà decidere di mettere il nuovo progetto licenziato dalla commissione all’analisi anche di altre commissioni, oppure di passarlo direttamente all’ufficio progetti.
- 3.10
Quando un progetto è posto all’esame di più commissioni, queste possono decidere di analizzarlo in modalità congiunta se i coordinatori sono tutti d’accordo nel farlo, oppure se anche solo un coordinatore non conviene, l’analisi sarà fatta singolarmente da ogni commissione.
- 3.11
Nel caso in cui un progetto posto all’esame di più commissioni, venga analizzato singolarmente da ciascuna di esse, l’iter prevede che l’analisi venga fatta dalle commissioni secondo il loro ordine numerico crescente e che il testo eventualmente modificato da ogni commissione, sentito il relatore, venga passato alla successiva che opererà solo su di esso e non sul documento originale del proponente.
Art. 4 – Analisi da parte dell’Ufficio Progetti
- 4.1
Ogni progetto esaminato e approvato dalla o dalle commissioni competenti sarà quindi caricato dal coordinatore in piattaforma per il proseguimento dell’iter.
- 4.2
Il presidente, eventualmente coadiuvato da altri componenti dell’ufficio di presidenza, o da altri delegati allo scopo, assegnerà il progetto licenziato dalla commissione all’esame dell’Ufficio progetti.
- 4.3
L’Ufficio progetti ha il compito di esaminare tecnicamente i progetti, per controllare la presenza di errori formali e di lieve entità e anche di verificarne la loro compatibilità con il quadro istituzionale e i principi della Repubblica Veneta.
- 4.4
Se l’Ufficio progetti non ravvisa la necessità di modifiche, il progetto sarà inviato al Parlamento per il dibattito finale.
- 4.5
Se nel corso dell’esame da parte dell’Ufficio progetti si rendessero necessarie modifiche, queste saranno proposte dall’Ufficio progetti alla commissione, o alle commissioni competenti e al proponente e, se accettate, il testo definitivo sarà inviato al Parlamento per il dibattito finale.
- 4.6
Nel caso in cui il proponente non intendesse accogliere le modifiche proposte dall’Ufficio Progetti, potrà decidere di ritirare il proprio documento oppure di farlo firmare ad almeno altri 20 deputati e portarlo direttamente al dibattimento in Parlamento. In tal caso il progetto sarà corredato da una nota dell’Ufficio di presidenza che ne raccomanda formalmente la bocciatura da parte del Parlamento.
- 4.7
Se l’esame dell’Ufficio progetti rivela la presenza di gravi difetti, il progetto sarà reinviato presso la commissione o le commissioni competenti che potranno decidere, sentito il proponente, di riscrivere in modo sostanziale il progetto, oppure di presentarlo in ogni caso al dibattito parlamentare. In tal caso il progetto sarà corredato da una nota dell’Ufficio di presidenza che ne raccomanda formalmente la bocciatura da parte del Parlamento.
- 4.8
L’Ufficio progetti potrà chiedere l’audizione del relatore, dei commissari competenti, singolarmente o collegialmente, o di qualsiasi esperto che si ritenga utile per esaminare un qualsiasi progetto.
Art. 5 – Dibattito parlamentare
- 5.1
Concluso l’iter legislativo, ogni progetto presentato al Parlamento per il dibattito, sarà inserito dal presidente all’ordine del giorno della prima seduta utile, in ordine di ricevimento, a parte eventuali urgenze che dovessero essere ravvisate per fatti straordinari.
- 5.2
Ogni progetto di legge sarà presentato dal proprio proponente (il deputato primo firmatario) e potrà essere sottoscritto da ogni deputato ad ogni stadio dell’iter legislativo, prima dell’inizio del dibattito parlamentare.
- 5.3
Di norma, salvo decisioni diverse che il Parlamento potrà adottare con una mozione d’ordine prima dell’inizio del dibattito parlamentare, ogni progetto, in ordine cronologico:
- sarà esposto al Parlamento dal proprio proponente, oppure dal relatore da questi indicato, con un intervento di 10 minuti al massimo;
- può vedere gli interventi di 3 minuti massimo da parte di due deputati per ciascun gruppo parlamentare;
- esaurita la discussione, ogni deputato individualmente potrà fare una dichiarazione di voto di 2 minuti al massimo;
- esaurite le dichiarazioni di voto individuali, un deputato per ciascun gruppo parlamentare potrà fare una dichiarazione di voto di 5 minuti al massimo;
- esaurite tutte le dichiarazioni di voto sarà posto all’approvazione del Parlamento con votazione palese;
- nell’appello per il voto, il presidente, o un suo delegato, chiederà che alzino la mano prima i deputati favorevoli, quindi i deputati contrari e infine gli astenuti;
- gli scrutatori nominati allo scopo dal presidente o da suo delegato ad ogni espressione di voto conteranno le mani alzate dei deputati accreditati, prima di dare il segnale per la successiva espressione di voto;
eventuali emendamenti proposti in fase di dibattimento andranno votati precedentemente alla votazione del documento finale da approvare, con le stesse modalità di voto indicate ai due punti precedenti.
Villafranca di Verona, Repubblica Veneta, 23 luglio 2015
il PARLAMENTO PROVVISORIO della REPUBBLICA VENETA
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Allegato 1: elenco Deputati presenti
Adrian Florescu, Alessandra Checchetto, Alvise Piccoli, Andria Medina Rojas, Antonio Meneghetti, Antonio Sanson, Claudio Rigo, Daniele Quaglia, Domenico Soldera, Elena Rossetto, Federico Bertoldo, Francesca Chizzali, Franco Lamonato, Gabriele Berto, Giampietro Magagnin, Gianfranco Favaro, Gianluca Busato, Ivano Furlan, Manuel Masiero, Marco Barolo, Marino Buggio, Marzia Taschetto, Mauro Fontana, Maurizio Milani, Mauro Visentin, Moira Piran, Paolo Zanella, Patrizia Signorato, Riccardo Gazzola, Roberto Camerin, Sandro Colombo, Silvio Caoduro, Stefano Vescovi.
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