Legge n. 1/2015 della Repubblica Veneta
Restituzione dei beni pignorati da Equitalia e da altri agenti di riscossione
Il Parlamento Provvisorio della Repubblica Veneta, eletto il 15-20 marzo 2015 ai sensi della delibera n. 3/2015 della Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta, in virtù dei poteri conferiteli con il Plebiscito Digitale per l’indipendenza della Repubblica Veneta del 16-21 marzo 2014, riunitosi in Venezia il 25 aprile 2015 alle ore 17 presso piazza San Marco alla presenza dei deputati di cui all’allegato 1, constatata la presenza del numero legale della maggioranza dei propri membri atto a deliberare,
PREMESSO
che la Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta, con proprio Decreto n. 1 il 25 marzo 2014 ha approvato l’esenzione fiscale totale, stabilendo che il pagamento di tasse a governi stranieri oltreché immorale è illegittimo.
che da allora il governo italiano e la sua Pubblica Amministrazione hanno continuato la propria opera di illegittima vessazione fiscale nei confronti dei cittadini e delle imprese venete
DELIBERA
l’approvazione della seguente LEGGE n. 1 / 2015.
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Legge n. 1 della Repubblica Veneta del 25 aprile 2015
Restituzione dei beni pignorati da Equitalia e da altri agenti di riscossione
Art. 1.
Nel momento del pieno esercizio della propria indipendenza, la Repubblica Veneta provvederà alla restituzione ai proprietari d’origine dei beni mobili ed immobili pignorati da Equitalia e/o altri agenti di riscossione per conto dello Stato italiano e della sua Pubblica Amministrazione e acquistati da terzi nelle aste giudiziarie a partire dal 25 marzo 2014, con riserva di indagine per gli acquisti avvenuti prima di tale data.
Venezia, Repubblica Veneta, 25 aprile 2015
il PARLAMENTO PROVVISORIO della REPUBBLICA VENETA
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