Monsieur le Greffier
Cour européenne des droits de l’homme
Conseil de l’Europe
F-67075 Strasbourg cedex
PETIZIONE DI SUPPORTO al RICORSO CEDU presentato da GIANLUCA BUSATO CONTRO ITALIA
ATTO PRINCIPALE
DICHIARAZIONE DI SUPPORTO al RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO PRESENTATO DA GIANLUCA BUSATO CONTRO L’ITALIA in applicazione dell’articolo 34 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e degli articoli 45 e 47 del Regolamento della Corte
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Leggi il testo della petizione
I sottoscrittori della presente dichiarazione, cittadini europei della Regione Veneto dichiarano di appoggiare il Ricorso contro lo stato italiano presentato alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dal dott. Ing. Gianluca Busato nato a Treviso il 14 maggio 1969 e consegnato alla CEDU il il 21 dicembre alle 11.58 tramite Corriere DHL Express con ricevuta n. JD014600000021036573 a seguito della sentenza n. 118/2015 della Corte Costituzionale italiana pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 1° luglio 2015 e della successiva presa d’atto della Regione Veneto pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 110 del 20/11/2015.I sottoscrittori della presente dichiarazione ritengono che la Repubblica Italiana abbia violato fondamentali diritti umani sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (Roma il 4.XI.1950), così come modificata dai Protocolli nn. 11 e 14:
- ARTICOLO 7 CEDU – Nulla poena sine lege
- ARTICOLO 9 CEDU – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
- ARTICOLO 10 CEDU – Libertà di espressione
- ARTICOLO 13 CEDU – Diritto a un ricorso effettivo
- ARTICOLO 14 CEDU – Divieto di discriminazione
- ARTICOLO 17 CEDU – Divieto dell’abuso di diritto
- ARTICOLO 53 CEDU – Salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosciuti
e nei seguenti articoli del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (Parigi, 20.III.1952):
- ARTICOLO 1 – Protezione della proprietà
- ARTICOLO 2 – Diritto all’istruzione
e nei seguenti articoli del Protocollo no 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali (Roma, 4.XI.2000):
- ARTICOLO 1 – Divieto generale di discriminazione
per le ragioni che vengono esposte nel Ricorso succitato, così come richiesto dall’Istruzione pratica sull’introduzione dei ricorsi individuali adottata dal Presidente della Corte ai sensi dell’art. 32 del Regolamento di Procedura.
Ci si riserva fin d’ora ogni più ampio diritto di integrare, modificare e ampliare nel prosieguo della procedura le doglianze formulate nel presente ricorso nel rispetto dei termini previsti dall’art. 35, par. 1, CEDU.
IN GENERALE PER TUTTE LE VIOLAZIONI QUI ESPOSTE
Alla luce della sentenza 118/2015 della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, infatti, anche per il Veneto si conferma pertanto come la decisione del Comitato Organizzatore del Referendum di indipendenza del Veneto del 16-21 marzo 2014 fosse in linea con il Parere Consultivo della Corte internazionale di Giustizia (ICJ) sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo del 22 luglio 2010 (vedi allegato 24):
1) sia per quanto attiene alla celebrazione di un referendum sotto forma privata, in ottemperanza alla Risoluzione 44/2012 della Regione Veneto;
2) sia per quanto concerne la dichiarazione di indipendenza del Veneto successiva alla vittoria dei Sì nel referendum con espressione certificata della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Per quanto riguarda infatti la celebrazione del Referendum di indipendenza del Veneto del 16-21 marzo 2014, come implicitamente confermato dalla stessa Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, la via referendaria privata è l’unica che abbia avuto riconoscimento espresso dalla ICJ, in assenza di esplicite previsioni nella carta costituzionale, come avviene nel caso della Repubblica Italiana.
Per quanto attiene invece alla dichiarazione di indipendenza del Veneto, per analogia con la citata sentenza della ICJ, non esiste nessun divieto applicabile alla promulgazione di dichiarazioni di indipendenza, con la conseguenza che la dichiarazione di indipendenza del Kosovo del 17 febbraio 2008 non è in violazione del diritto internazionale generale, così come non esiste alcun impedimento di diritto internazionale alla dichiarazione di indipendenza del Veneto proclamata a Treviso il 21 marzo 2014.
C’è di più. Secondo la ICJ, infatti, i dichiaranti non avrebbero agito nella loro qualità di organo/i previsti dal quadro costituzionale, ma avrebbero operato come autorità costituenti un nuovo Stato, per l’appunto al di fuori di tale quadro costituzionale che un tale potere non prevedeva: “the authors of the declaration of independence of 17 February 2008 did not act as one of the Provisional Institutions of Self-Government within the Constitutional Framework, but rather as persons who acted together in their capacity as representatives of the people of Kosovo outside the framework of interim administration” (par. 109).
Allo stesso modo per analogia, gli autori della dichiarazione di indipendenza del Veneto proclamata a Treviso il 21 marzo 2014 hanno operato quali autorità costituenti un nuovo Stato, la Repubblica Veneta, per l’appunto al di fuori del quadro costituzionale della Repubblica Italiana, che un tale potere non prevedeva, come confermato dalla sentenza 118/2015 della Corte Costituzionale Italiana.
Tale sentenza quindi conculca in modo grave l’inalienabile diritto di autodeterminazione soggettivo e/o in forma collettiva in capo al ricorrente e a tutti i cittadini del Veneto, violazione ancora più aggravata perché avviene in forma continuativa e sine die, data la natura inappellabile della Corte Costituzionale Italiana.
In particolare, per ognuna di esse si rimanda alle argomentazioni esposte nel succitato Ricorso
RELATIVAMENTE ALL’OGGETTO DEL RICORSO E ALLE DOMANDE PROVVISORIE A TITOLO DI EQUA SODDISFAZIONE
si sostiene quanto esposto nel succitato Ricorso, in particolare chiedendo alla Corte, nel merito, di:
- accogliere le doglianze enunciate nel citato ricorso e dichiarare la responsabilità della Repubblica Italiana per la violazione degli articoli CEDU succitati
- accogliere le doglianze enunciate nel presente ricorso e riconoscere che il ricorrente, in qualità di cittadino veneto, di Presidente dell’Associazione Plebiscito.eu, Comitato Promotore e Organizzatore del Referendum di indipendenza del Veneto celebratosi dal 16 al 21 marzo 2014, di dichiarante la indipendenza della Repubblica Veneta proclamata a Treviso il 21 marzo 2014 e di Presidente del Governo Provvisorio della Repubblica Veneta:e di riconoscere la non violazione del diritto internazionale e della CEDU in merito alla dichiarazione di indipendenza della Repubblica Veneta proclamata a Treviso il 21 marzo 2014 e,
- a titolo di riparazione parziale, trattandosi di violazioni aventi ripercussioni gravissime sul diritto inalienabile di autodeterminazione soggettivo e collettivo, sulla libera espressione e sul funzionamento delle istituzioni democratiche (ripercussioni suscettibili di prodursi anche nei confronti di soggetti diversi dal ricorrente, che vengano a trovarsi in situazioni analoghe), condannare lo Stato Italiano, ai sensi dell’art. 46, par.1, CEDU, all’adozione di tutte quelle misure, sia di carattere individuale sia di carattere generale, necessarie per rimuovere integralmente gli effetti pregiudizievoli delle lamentate violazioni della CEDU e le relative cause. Ciò alla fine di assicurare il venire meno dell’indebita limitazione del diritto di autodeterminazione soggettivo e collettivo;
- a titolo di riparazione parziale, trattandosi di violazioni aventi ripercussioni gravissime sul diritto di proprietà e in tema di discriminazione verso i cittadini veneti dal citato ricorrente dott. Ing, Gianluca Busato rappresentati, condannare lo Stato Italiano, ai sensi dell’art. 46, par.1, CEDU, al pagamento dei danni diretti e indiretti causati ai cittadini veneti derivanti dalle suesposte violazioni della CEDU e dei Protocolli, che il citato ricorrente stima per i soli ultimi 30 anni in 600 miliardi di euro, da versarsi al Comitato Organizzatore del Referendum di indipendenza del Veneto del 16-21 marzo 2014 o al Governo Provvisorio della Repubblica Veneta, dal citato ricorrente rappresentati.
I sottoscritti delegano il sig. SANDRO COLOMBO nato a VENEZIA il 09/03/1950 domiciliato in via Morea 9 a Casale sul Sile (TV) e il sig. MARCO BAROLO nato a VENEZIA il 02/04/1983 domiciliato in via Mondini 6/1 a Noale (VE) – [FAX: +39 0422-1830131] a rappresentarli, a presentare il presente ricorso ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie. Per eventuali comunicazioni da parte della Corte, i sottoscritti eleggono domicilio presso SANDRO COLOMBO nato a VENEZIA il 09/03/1950 domiciliato in via Morea 9 a Casale sul Sile (TV) – Italy – [FAX: +39 0422-1830131].
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