UNO STRUMENTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO FAMILIARE: IL FONDO PATRIMONIALE
1) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
Con la sentenza n. 177/3/13 del 25/09/2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia afferma l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata dall’Agente della Riscossione su beni immobili conferiti in un fondo patrimoniale, se non è provata l’attinenza delle imposte ai redditi prodotti dai beni conferiti nel fondo stesso.
Nella vicenda in esame, il contribuente impugnava l’iscrizione di un’ipoteca legale ex articolo 77 del D.P.R. 602/1973 effettuata, su immobili di sua proprietà, per un importo pari al doppio dei suoi debiti per IRPEF, Addizionali, relative sanzioni ed interessi.
Il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la nullità dell’iscrizione impugnata in quanto gli immobili ipotecati erano stati destinati ad un fondo patrimoniale costituito, ex articolo 167 Codice Civile, con la moglie, per far fronte ai bisogni della famiglia; pertanto, secondo il ricorrente, gli stessi non potevano essere aggrediti, ex articolo 170 Codice Civile “per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
L’Agente della Riscossione si costituiva in giudizio eccependo che il contribuente non aveva dimostrato, come era suo onere, che i debiti per cui si procedeva erano estranei ai bisogni della famiglia e, inoltre, che gli stessi erano anteriori alla data di costituzione del fondo patrimoniale, con conseguente esclusione dal particolare regime di tutela del fondo stesso.
La Corte di merito accoglie il ricorso rammentando i seguenti principi di diritto emanati dalla Corte di Cassazione:
- l’esecuzione sui beni del fondo o sui suoi frutti può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (Corte di Cassazione sentenza n. 12998/2006);
- il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, essendo irrilevante l’anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo (Corte di Cassazione sentenza n. 15862/2009);
- l’articolo 170 Codice Civile detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, compresa quella di cui all’articolo 77 del D.P.R. 602/1973: ne consegue che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari (Corte di Cassazione sentenza n. 5385/2013).
Sulla base dei richiamati principi, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia afferma che il divieto di esecuzione si applica ai debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, anche contratti anteriormente alla costituzione del fondo, salva la possibilità del creditore di agire in via revocatoria; il suddetto divieto si applica anche all’ipoteca legale iscritta dall’Agente della Riscossione per procedere esecutivamente alla riscossione di imposte ed accessori.
Ma per quali tipologie di imposte può venir meno la tutela dell’art.170 c.c.?
Secondo i giudici, deve essere innanzitutto chiarito se il requisito dell‘inerenza dei debiti, per cui si procede, con i bisogni della famiglia possa sussistere anche in caso dei debiti fiscali conseguenti ad un reddito posseduto di cui non si sono onorate le relative imposte, posto che lo stesso reddito è certamente destinato anche al mantenimento della famiglia.
La C.T.P. di Reggio Emilia precisa che non va verificato se il reddito sia servito concretamente per soddisfare i bisogni della famiglia, posto che di regola non può sussistere attività imprenditoriale che non sia destinata a soddisfare i medesimi bisogni, ma unicamente se l’esecutato non abbia pagato le imposte relative al reddito prodotto dai beni conferiti nel fondo e destinati stabilmente a far fronte ai bisogni della propria famiglia.
L’inerenza immediata e diretta dei debiti fiscali con i bisogni della famiglia può sussistere quindi solo per quelli conseguenti all’imposizione su di un’attività del fondo (ad esempio, redditi degli immobili conferiti) e non ad attività economica del conferente, posta in essere, tra l’altro, prima della costituzione del fondo patrimoniale.
I giudici specificano inoltre che è onere del creditore dimostrare che le imposte, per cui si procede all‘esecuzione, siano quelle riferite al reddito prodotto dai beni conferiti nel fondo.
La Commissione afferma quindi l‘illegittimità dell’iscrizione impugnata nella fattispecie in esame, posto che l’Agente della Riscossione non aveva titolo per procedere all‘esecuzione sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, non avendo comprovato che le imposte per cui procedeva fossero quelle relative ai redditi prodotti dai beni conferiti nel fondo patrimoniale.
NUOVE SENTENZE – Commissione Tributaria Provinciale di Padova (sentenza n. 9/2011)
2) TRIBUNALE DI FERRARA
La sentenza del Tribunale di Ferrara 10 gennaio 2013, n. 9, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo il quale il Concessionario per la Riscossione non può procedere a esecuzione forzata sui beni conferiti in un fondo patrimoniale (in tal senso Cass., sez. V, 18 maggio 2012, n. 7880 e Cass., sez. V, 4 giugno 2012, n. 13622).
Nel caso di specie, a seguito della notifica di una cartella di pagamento, il contribuente ha costituito un fondo patrimoniale, destinandovi anche il bene immobile sul quale gravava l’iscrizione ipotecaria disposta da Equitalia a fronte di un Avviso di accertamento divenuto definitivo. Ottenuto un piano di ammortamento della somma dovuta, il contribuente ha agito in giudizio perché il Tribunale riconoscesse l’inesistenza del diritto di Equitalia di procedere a esecuzione forzata sul bene conferito nel fondo.
Prima di analizzare la sentenza, occorre ricordare che, com’è noto, ai sensi dell’art. 167 c.c., il fondo patrimoniale è un complesso di beni, immobili, mobili registrati o titoli di credito, costituito al fine di soddisfare i bisogni della famiglia.
Tali beni sono vincolati al perseguimento di uno scopo ben preciso e non possono
essere aggrediti dai creditori se non per debiti che abbiano inerenza diretta e immediata con le necessità del nucleo familiare.
La giurisprudenza ha chiarito che sono ricomprese nella nozione di “bisogni della famiglia” anche le esigenze volte al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della stessa, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (così, Cass., sez. V, 15 marzo 2006, n. 5684).
In altri termini, l’esecuzione sui beni del fondo non può avvenire per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Con specifico riferimento al concetto di “esecuzione”, il Tribunale di Ferrara ha precisato che vi rientrano non soltanto gli atti del processo esecutivo in senso stretto, ma tutti i possibili effetti dell’esecutività del titolo e, dunque, anche l’ipoteca iscritta in relazione al titolo stesso.
Ne consegue, pertanto, che il creditore non può costituire alcuna garanzia reale sui beni conferiti in un fondo patrimoniale se il debito per cui procede non è pertinente alle necessità del nucleo familiare.
In virtù di tale ragionamento, il Tribunale di Ferrara ha affermato che nel caso di debiti fiscali “manca quella inerenza immediata e diretta tra il credito e i bisogni della famiglia,con la conseguenza della esclusione dell’azione esecutiva e dell’iscrizione di ipoteca su tali beni”.
La fattispecie concreta, tuttavia, pone in essere un ulteriore problema, ossia il fatto che la cartella di pagamento è stata notificata al contribuente prima della costituzione del fondo patrimoniale.
Tale aspetto, però, risulta del tutto irrilevante, giacché l’art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti estranei ai bisogni della famiglia sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai
crediti anteriori, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di esperire un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (in tal senso anche, Cass., sez civ.,
9 aprile 1996, n. 3251 e Cass., sez. civ., 7 marzo 2005, n. 4933).
In sostanza, se il credito è anteriore rispetto alla costituzione del fondo, il creditore non può procedere all’iscrizione di ipoteca (o all’esecuzione forzata) sui beni vincolati, a meno che prima non abbia esperito con successo l’azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c.
E invero, a mente di tale disposizione, “il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il
debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni” al ricorrere di due condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Infine, il giudice di merito, dopo aver verificato che non era stata esperita alcuna azione revocatoria e che, pertanto, l’atto di conferimento del bene nel fondo patrimoniale non era stato dichiarato inefficace, ha condannato il Concessionario per la Riscossione alla cancellazione dell’ipoteca sull’immobile di proprietà del contribuente.
3) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PADOVA
L’ipoteca esattoriale non è iscrivibile su beni assoggettati al vincolo del fondo patrimoniale: lo decide la Commissione Tributaria Provinciale di Padova con la sentenza 9 della I sezione, depositata il 20 gennaio 2011.
La Commissione Provinciale patavina ha accertato anzitutto che si trattava, nella fattispecie, di un fondo patrimoniale istituito in epoca “non sospetta” (il 1989) quando i debiti tributari sono sorti alla fine degli anni ’90 e quindi «non costituito appositamente per porre riparo» a beni del contribuente, con «l’intenzione di evitare azioni esecutive da parte dell’Erario». La Commissione ha pure rigettato l’argomento dell’Esattore sul punto che l’obbligazione tributaria non ha origine contrattuale, sulla base della considerazione che, in base all’articolo 170 del Codice civile, l’esecuzione sui beni del fondo e sui loro frutti «non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva esser stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».
La Commissione osserva che il fondo patrimoniale “ripara” i beni vincolati con riguardo ai debiti sorti per ragioni diverse da quelle inerenti le necessità della famiglia; pertanto, dato che i debiti tributari non sono debiti inerenti alle necessità della famiglia, allora il fondo patrimoniale è idoneo a fronteggiarli.
La sentenza di Padova fa dunque il paio con quella della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (la 437 del 20 dicembre 2010, della ventunesima sezione), che pure aveva negato l’ammissibilità di azioni esecutive e cautelari da parte del Fisco sui beni del fondo patrimoniale.
Entrambe “resistono” quindi al principio sancito dalla Cassazione nella sentenza 15862 del 7 luglio 2009, secondo la quale il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale deve essere ricercato non già nella natura delle obbligazioni (legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i «bisogni della famiglia», essendo irrilevante l’anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale, dato che il divieto di esecuzione forzata non dovrebbe essere limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma dovrebbe valere anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in via revocatoria.
Con questo principio la Cassazione ha anche precisato che vanno ricomprese nei “bisogni della famiglia” anche le esigenze volte al pieno soddisfacimento e all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.
Alberto Marsotto
Rag. Commercialista
Plebiscito.eu
Comments (12)
ermanno
bla bla bla italia qua italia la… sembra di esser sulla RAI !
annibale
Buona sera, Secondo voi nella nuova Serenissima Repubblica avremo ancora a che fare con corrotti e corruttori? ciao a tutti, W S Marco!
mauro/1
Bisognerà trovare un buon antibiotico-anticorruzione per curare quella terribile malattia proveniente da alti paesi… caro annibale.
Francesco
Spero soltanto che questi oltre due milioni di veneti che hanno votato per l’indipendenza del Veneto, non vadano a votare alle europee, proprio per non avallare questo sistema burocratico-finanziario dove i parlamentari non contano nulla, al contrario delle commissioni dove è solo il presidente che svolge un ruolo di primo piano definendo gli orientamenti politici dotato di un alto potere decisionale, praticamente un piccolo tiranno.
giancarlo
Eppure di persone oneste e con etica sociale ce ne sono ancora altrimenti come farebbe il mondo ad andare avanti se fossimo tutti corrotti o corruttori?
E’ sempre e sarà sempre una questione di persone.
Ecco perché sarà necessario trovare dei meccanismi di controllo e verifica sulle persone che si rendono disponibili ad amministrare la cosa pubblica.
Non sarà più che personaggi come quelli italici possano imperversare per decenni negli anfratti della cosa pubblica.
A tal proposito attendiamo di poter leggere il libro bianco e di come viene vista l’impostazione delle istituzioni Venete.
Una cosa è sicura non potranno ricalcare quelle italiote.
Dovranno essere innovative e semplificatrici senza sacrificare l’efficienza e la democrazia intesa non come demagogia ma come libertà di espressione e di decisione.
WSM
giancarlo
Anch’io sono dell’opinione di NON ANDARE A VOTARE ALLE EUROPEE.
Dobbiamo essere tutti coerenti e se siamo nel nuovo stato Veneto, cosa andiamo a votare i partiti italioti ???
Tanto abbiamo visto che si candidano solo per avere un lauto stipendio e l’Europa ci bastona quando e come vuole e sempre……
AL MOMENTO FUORI DALL’EUROPA e se decideremo di entrarvi su basi federali sarà su posizioni di forza e non di sudditanza.
WSM
mauro/1
cossì me piase GIANCARLO, ci mancherebbe altro che non ci fosse gente onesta, ed è per questo che ci vogliamo distinguere dal resto d’Italia.
annibale
Grazie per le risposte, sono orgoglioso di sentirmi un ser-enissimo. Però lasciatemi fare un appunto: non pensiamo che i veneti siano tutti onesti e buoni…per esperienza dico anzi! dobbiamo vigilare e come popolo dovremo munirci anche degli strumenti adatti: media che informino e leggi chiare e applicabili. Ciao a tutti…W S Marco.
Diego
Per la questione di identificare le persone più qualificate io dico la mia.
Vogliamo persone oneste ad amministrarci? Bene, visto che secondo me la politica va fatta per PASSIONE e NON per interesse, allora chi sarà eletto dovrà sottostare a regole di VERA TRASPARENZA.
Ad esempio stabiliamo NOI elettori lo stipendio (non dico solo un rimborso spese, ma nemmeno 5 o 10 mila € al mese) e vogliamo vedere pubblicate su internet tutte le attività e spese in tempo reale. Voglio un riscontro di tutto, TI HO VOTATO? TU DIMOSTRAMI TUTTO CIO’ CHE FAI.
E soprattutto, se sbagli ad amministrare PAGHI, PAGHI, PAGHI. Come fa ogni imprenditore quando RISHIA con la propria azienda.
L’amministrazione pubblica deve comportarsi come una vera azienda con annesso rischio di impresa. Troppo comodo usare i soldi degli altri e NON subire conseguenze se sbagli clamorosamente.
Poi possiamo cominciare a RINASCERE VERAMENTE!!
gioakin
Compravendita immobiliare -9% Debito Italiota Record 2.120 Miliardi PIL -0,1% Disoccupazione 13% e Givanile 45%….e da aggiungere tutto quello che ci tengono nascosto…Amici miei questa è l’italia che sta ripartendo…si verso un’altra Recessione o meglio Deflazione che è ancora peggio
annibale
A me ogni tanto viene un dubbio sul fisco in Italia: è una forma di degenerazione oppure è un calcolo? Mi spiego:Io credo che nessun economista al mondo, nemmeno il più incompetente, sia d’ accordo sul fatto che una impresa possa sopravvivere con una imposizione fiscale del 60-70%. Nessuna…è matematico! Tale impresa non potrà mai rinnovarsi e quindi destinata a morire perché i suoi competitors esteri la sorpasseranno. E allora? Perché condannano a morte le nostre imprese? Forse non sanno che saremo tutti più poveri? Sono così stolti? Chi pagherà il debito? E qui mi viene il dubbio: è un sistema che è degenerato o è un calcolo per favorire massoneria internazionale varia (con il signoraggio bancario i soldi li fanno digitandoli sul computer!!!) la quale tra un po’ di tempo potrà venire in Italia e comprarsi ciò che vuole a prezzi di regalo? A volte penso così,… altre volte mi viene in mente il manzoni e di tutti i complotti dei fornai e dei signori sul prezzo del pane del 1600 a Milano e quindi che i miei pensieri sono solo il frutto di fantasia… ciao a tutti W S Marco!
f.b.
se ci togli la meta’ di italiani che fanno finta di lavorare e gli interessi sul debito l’italia sarebbe a posto.