VADEMECUM SUGLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DI EQUITALIA PER IL RECUPERO FORZOSO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI
Cosa succede se il contribuente, che ha ricevuto una cartella di pagamento o un avviso di accertamento esecutivo, non paga nei termini oppure non presenta ricorso?
L’Agente della Riscossione (Equitalia) potrà avvalersi di uno o, contemporaneamente, più strumenti per recuperare forzatamente gli importi dovuti.
Si parla, a riguardo, di azioni cautelari (quelle volte a mettere un “vincolo” giuridico sui beni, pur senza espropriali, come nel caso di fermo o ipoteca) e azioni esecutive (quelle, invece, finalizzate all’esproprio dei beni del debitore).
Gli strumenti
La legge stabilisce che la cartella di pagamento e l’avviso di accertamento esecutivo contengono l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo “entro sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”.
Pertanto, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella (o 30 giorni dal termine per impugnare l’avviso di accertamento esecutivo), l’Agente della Riscossione può:
– iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei coobbligati in solido;
– procedere al fermo amministrativo dei beni mobili registrati;
– qualora le somme siano di importo almeno pari a 10.000 euro, beneficiare della procedura di “blocco” del pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni;
– avvalersi sia del pignoramento mobiliare sia del pignoramento presso terzi con la procedura “semplificata”, senza cioè passare dal Giudice per l’esecuzione;
– procedere a espropriazione immobiliare, se il credito supera i 120 mila euro e sempre che non si tratti di prima e unica casa del debitore;
– effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l’ordinamento attribuisce in genere al creditore.
Va detto, però, che in caso di notifica di accertamento esecutivo, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per l’impugnazione dell’atto, il credito è trasferito all’Agente della Riscossione (Equitalia), ma l’eventuale azione forzata è sospesa per un termine di 180 giorni dalla data dell’affidamento agli agenti della riscossione. La data dell’affidamento si verifica decorsi 90 giorni dalla notifica dell’atto (60 giorni più 30 giorni) oppure 180 giorni in caso di accertamento con adesione (60 giorni più 90 giorni più 30 giorni).
La norma dispone, dunque, una sospensione di 180 giorni solo per l’esecuzione forzata, ma non per altre azioni, quali il fermo amministrativo del mezzo, ad esempio, o l’iscrizione ipotecaria, che potrebbero essere legittimamente intraprese dall’Agente della Riscossione, non essendo prevista una sospensione esplicita in caso di proposizione dell’istanza di sospensione.
L’Agente della Riscossione ha l’obbligo di notificare con una comunicazione preventiva di almeno 30 giorni, l’intenzione di voler procedere con iscrizione ipotecaria in mancanza di pagamento. In questa ipotesi tale termine, di fatto, si sommerebbe ai 30 già previsti per legge, concedendo, presumibilmente, 60 giorni complessivi dal termine ultimo per pagare, per ottenere la sospensiva.
Invece, per procedere all’espropriazione, è necessario che siano decorsi sei mesi dalla data di iscrizione di ipoteca.
I MINI-DEBITI
Nei casi di riscossione coattiva di debiti fino a 2.000 euro, è previsto che Equitalia invii al debitore, prima di intraprendere misure cautelari ed esecutive, due solleciti di pagamento. Tra il primo e il secondo avviso, da spedire per posta ordinaria, devono trascorrere almeno sei mesi.
Se, dopo l’invio dei due solleciti, le somme continuano a non essere pagate, l’agente della riscossione può intraprendere le azioni previste per il recupero coattivo, inviando al contribuente un avviso (avviso d’iscrizione del fermo amministrativo, atto di pignoramento, eccetera).
L’ESPROPRIAZIONE INIZIA CON IL PIGNORAMENTO
L’Agente della Riscossione che non vede soddisfatto il proprio credito, nonostante eventuali tutele di garanzia quali il fermo amministrativo o l’ipoteca, può dunque procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute.
L’ESECUZIONE FORZATA
Equitalia può pertanto attuare una procedura chiamata esecuzione forzata, volta a soddisfare il credito dell’erario attraverso il denaro ricavato dalla vendita o dall’assegnazione di beni o crediti pignorati al debitore.
Gli Agenti della Riscossione, possono così procedere, senza l’intervento o l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione, al pignoramento dei beni del debitore fino alla loro successiva vendita.
L’espropriazione forzata prende infatti avvio proprio con il pignoramento, che non può essere emanato prima del decorso di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tuttavia, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella essa dovrà essere preceduta da un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento entro 5 giorni.
Per quanto riguarda gli accertamenti esecutivi, dal momento di affidamento delle somme, a prescindere dalla presentazione del ricorso, l’espropriazione non può iniziare se non dopo il decorso di 180 giorni, quindi, nella maggior parte dei casi, decorsi almeno 270 giorni dalla notifica dell’accertamento (ossia: 60 giorni termine per il ricorso, + 30 giorni termine dilatorio per l’affidamento delle somme ad Equitalia, + 180 giorni, periodo in cui il pignoramento non può avvenire).
IL PIGNORAMENTO
Il pignoramento può essere di tre forme diverse:
1) mobiliare,
2) immobiliare,
3) presso terzi.
A differenza di quanto avviene nella procedura civile ed ordinaria, Equitalia gode di ampi poteri strumentali per individuare i beni da sottoporre ad espropriazione.
Infatti, gli Agenti della Riscossione possono:
– accedere ai dati dell’archivio finanziario presso l’Anagrafe Tributaria;
– accedere ai dati posseduti dagli uffici pubblici;
– per il tramite degli uffici finanziari richiedere accessi, ispezioni e verifiche.
1) Pignoramenti mobiliari
Passando ai pignoramenti mobiliari, una novità riguarda il divieto di apposizione del fermo amministrativo per i veicoli strumentali all’impresa e alla professione. A questo scopo, il contribuente deve provare che il mezzo – sul quale Equitalia ha preannunciato l’iscrizione del fermo – è strumentale all’esercizio dell’attività o della professione. La dimostrazione deve essere data entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di fermo.
Quanto al pignoramento di beni indispensabili all’esercizio dell’impresa o della professione, questi sono infatti pignorabili nei limiti di un quinto del loro valore, solo se l’ufficiale di riscossione non ha rinvenuto altri beni capienti, e anche se il debitore ha forma societaria oppure presenta prevalenza del capitale investito rispetto al lavoro.
Inoltre, in caso di pignoramento di questi beni, il debitore è sempre nominato custode degli stessi e devono decorrere almeno 300 giorni prima della vendita all’incanto.
2) PignoramentI immobiliarI
Equitalia può anche pignorare i beni immobili del debitore come la casa, un terreno, un capannone, ecc.
La modifica più rilevante è il divieto di espropriazione dell’abitazione principale. Esso opera solo in presenza di quattro condizioni:
– deve trattarsi dell’unico immobile posseduto dal debitore;
– il fabbricato deve avere destinazione catastale abitativa. Ne consegue che se il debitore abita in un immobile a uso ufficio la copertura non opera;
– non deve però essere una casa di lusso, a prescindere dalla categoria catastale ufficiale, né appartenere alle categorie A8 (ville) o A9 (castelli);
– il debitore deve avere residenza anagrafica nell’unità in esame.
Questo non vuol dire che Equitalia non potrà iscrivere ipoteca sulla casa. L’ipoteca infatti è solo una causa di “prelazione” (ossia di “preferenza” nella distribuzione del denaro derivante dall’asta) nel caso in cui qualche altro creditore metta in moto il procedimento di espropriazione (procedimento che, come detto, in presenza delle quattro suddette condizioni, Equitalia non può avviare). Infatti, il divieto di espropriazione introdotto dal decreto del Fare (che opera solo nei confronti di Equitalia e non di altri creditori privati) non esclude che l’abitazione principale sia, tuttavia, ipotecabile in presenza di un debito a ruolo superiore a 20mila euro.
Sempre restando in tema di pignoramenti immobiliari, è stato elevato da 20mila a 120mila euro il limite minimo di importo scaduto in presenza del quale l’espropriazione è ammessa: in questi casi, ovviamente, l’espropriazione è possibile solo quando manchino le suddette quattro condizioni.
È inoltre necessario che l’espropriazione sia preceduta dal decorso di sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca.
Non è ancora chiaro se le nuove condizioni, molto più favorevoli per il debitore, si applichino anche ai pignoramenti già eseguiti e per i quali la vendita all’incanto del bene non sia ancora avvenuta. In attesa di dirimere la questione, Equitalia ha sospeso tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 69/13.
3) Pignoramento presso terzi
Uno strumento sempre più frequentemente utilizzato dall’Agente della Riscossione è il pignoramento presso terzi ossia quello con cui viene pignorato il conto in banca oppure un quinto di stipendio o pensione. Questo per due ordini di motivi. Innanzitutto si tratta di una procedura molto agevole perché ad Equitalia è consentito di evitare l’udienza di assegnazione delle somme davanti al Giudice, prevista invece nel caso di pignoramenti effettuati da privati; in questo modo si riducono notevolmente i tempi. Dall’altro lato, tutti i limiti e i vincoli introdotti negli ultimi anni al pignoramento mobiliare e immobiliare hanno reso tali esecuzioni particolarmente difficoltose. Pertanto il pignoramento presso terzi resta ancora quello più facile e sicuro, se si eccettua la previsione di un limite di un quinto alla pignorabilità dello stipendio e della pensione, che comporta semplicemente un allungamento dei tempi di recupero.
Il pignoramento presso terzi comporta l’apposizione di un vincolo di indisponibilità sui beni o sui crediti di cui è titolare il debitore, ma che sono nella sfera giuridica di un terzo soggetto: così, per esempio, nel caso del datore di lavoro quando ancora non ha versato lo stipendio al dipendente; o nel caso della banca presso cui sono depositate le somme.
Il sistema delineato nella legge, consente anche all’Agente della Riscossione di ottenere, attraverso una rapida interrogazione telematica, le informazioni relative alla tipologia di rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti con l’universo degli operatori finanziari.
Equitalia ha inoltre la facoltà di accesso alle altre banche dati pubbliche e private. È il caso, ad esempio, degli altri archivi generati dall’anagrafe attraverso i dati comunicati, tra l’altro, dalle Camere di Commercio e dagli ordini professionali.
In presenza di importi iscritti a ruolo superiori a 25.000 euro, la legge conferisce agli Agenti della Riscossione molteplici poteri, tra i quali vi è quello di acquisire dettagli in ordine alle movimentazioni bancarie del contribuente o in ordine ai beni e alle attività detenute da società fiduciarie, oppure di accedere ai luoghi di esercizio dell’attività del debitore, oppure ancora di inviare questionari ai soggetti comunque in rapporti con il debitore. Tanto, ai fini dell’acquisizione di notizie utili a individuare i beni aggredibili.
Quando avvia il pignoramento presso terzi, Equitalia può ordinare al terzo debitore del contribuente il pagamento delle somme dovute direttamente nelle mani dell’Agente stesso, saltando la fase della citazione davanti al Giudice dell’esecuzione (che, nel caso di pignoramenti promossi da privati, è invece obbligatoria). Il pagamento deve poi avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme già scadute a tale data, ed entro ciascuna scadenza prestabilita, per le altre somme.
Insomma: il contribuente si vedrà il conto in banca prosciugato senza neanche arrivare davanti a un Giudice. È però vero che il debitore deve prima ricevere la notifica di un atto di avvertimento, detto “atto di pignoramento”.
L’atto di pignoramento va notificato sia al terzo che al debitore in tale modo:
a) si mette il contribuente in condizioni di venire a conoscenza del pignoramento in atto e, se del caso, di segnalare all’Agente della Riscossione la sopravvenuta inesistenza del titolo della pretesa (per esempio, se ha pagato la cartella, se quest’ultima si è prescritta o è stata annullata dal Giudice);
b) si consente altresì al contribuente di esercitare il proprio diritto alla difesa, in sede di opposizione agli atti esecutivi, impugnando davanti al Giudice dell’esecuzione l’atto di pignoramento.
La disciplina sul pignoramento presso terzi prevede alcuni limiti nella quota massima di stipendio o pensione pignorabile, che derogano ai vincoli, stabiliti nel codice di rito. In particolare, mentre nel pignoramento ordinario il limite di legge è il quinto dello stipendio, l’espropriazione esattoriale prevede limiti variabili in funzione dell’ammontare del credito stipendiabile o retributivo su cui si intende effettuare l’esecuzione. Così, per importi non superiori a 2.500 euro, il limite di pignorabilità è ridotto a un decimo, per importi compresi tra 2.500 euro 5.000 euro, la quota massima diventa un settimo, mentre per importi superiori a 5.000 euro si applica il vincolo ordinario del quinto.
Dopo le modifiche apportate alla normativa in commento, si è disposto che l’importo dell’ultimo emolumento affluito sul conto corrente del debitore non è pignorabile in capo al terzo, datore di lavoro, che risulta così liberato da qualsiasi vincolo al riguardo.
La normativa in materia dispone che tutte le amministrazione che devono pagare somme superiori a 10.000 euro, a qualunque titolo, ai contribuenti, prima di versare devono interpellare Equitalia Servizi Spa per verificare se risultano carichi iscritti a ruolo scaduti, per importi almeno pari a 10.000 euro.
La procedura di interrogazione avviene per via telematica ed è quindi piuttosto agevole. In linea di principio, qualunque pagamento che superi il limite di legge è interessato dalla verifica.
Equitalia risponde entro cinque giorni. In caso di mancata riposta entro tale termine, il pagamento può essere effettuato. Qualora invece la Società di Riscossione riscontri tempestivamente (cioè entro 5 giorni) carichi a ruolo almeno pari a 10.000 euro, l’Ente pubblico deve sospendere il pagamento, fino a concorrenza del debito a ruolo, comprensivo delle spese di esecuzione e degli interessi di mora. In assenza di dichiarazione, il pagamento deve essere sospeso, mentre una volta conosciuta l’entità della pendenza, la sospensione non potrà eccedere l’importo a ruolo. Tale sospensione non è tuttavia indefinita, ma si protrae al più per 30 giorni. Entro questo termine, il competente Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi, sia all’Ente pubblico che al debitore moroso. Per effetto del pignoramento, l’Ente pubblico versa direttamente nelle casse dell’Agente della Riscossione l’ammontare a ruolo. Qualora entro il medesimo termine di 30 giorni non dovesse pervenire alcun pignoramento, l’amministrazione è libera di pagare quanto dovuto al contribuente moroso.
Dr. Alberto Marsotto
Plebiscito.eu
Comments (14)
ermanno
e in swizzera? o in congo?
dato che ANCORA scrivete di cose dello stato estero italia… tanto vale
Andrea
Esatto siamo Repubblica Veneta o no!?!
CrisV
Certo Ermanno,
che uno che scrive Svizzera con la W, deve conoscere gran poco di quella Nazione confederata, ben più felice e prospera della tricolorita italica aggregazione di popoli diversi e satrapi del centralismo più bieco, a cui siamo oggi imprigionati nostro malgrado.
Il Congo invece, è quella pessima qualità di vita popolare generale, in cui ci vorrebbe scaraventare qualche partito sinistrato d’accatto, ebbro di mistificazioni politiche e d’indagati, che mette magari una negra ( in lingua Veneta, come in spagnolo, le definizioni ” nera o nero ” non esistono ) al governo centralista, grazie esclusivamente al colore della sua pelle.
A me gli africani sono quasi sempre simpatici, qualsiasi sia il colore della loro pelle. Anzi, più hanno la pelle scura e più apprezzo la loro sincerità, cordialità e desiderio di scambiare conoscenza. ( Jambo, pole, pole, akuna matata )
Tuttavia, quando si affida un ruolo di Stato, a una di queste persone, si abbia almeno l’accortezza di riscontrarne uno/a di competente e qualificato e non viceversa inadeguato al ruolo, che ripete come un pappagallo, quanto gli impongono di mandare a memoria nelle sedi dei loro persuasori occulti partitici.
Voce del verbo usare il proprio ingegno e intelligenza e non riproporre malamente a memoria quelli di altri.
Per chi invece, come noi Veneti rimane sul pianeta TERRA, e nella Naxion Veneta ( Venetia ), ricordo che oggi a Montegrotto ore 15.00, si terrà l’esplicazione del libro bianco proposto da Plebiscito.eu.
Piattaforma apartitica, sempre due spanne sopra chiunque, per genialità e concretezza d’iniziative atte ad ottenere la nostra sempre più prossima, Indipendenza !!!
L’ONU ha riconosciuto nei giorni scorsi ufficialmente la lingua Veneta, come tale.
Un passo in più verso la libertà e felicità del nostro popolo, che si allontana progressivamente dalle insane e feroci prevaricazioni tricolorite, che grazie a questo governo-regime, sbattono in galera padri e madri di famiglia, esclusivamente per le loro idee politiche e liberano invece spacciatori, truffatori, ladri e stupratori, dalle galere italiche.
Ad Maiora,
CrisV 🙂
stefano
è possibile parlare con qualcuno per eventuale richiesta danni nei confronti di Equitalia ?
CrisV
Anche in apparenti tempi di ” pace “, anche se in realtà siamo in una vera e propria dichiarata guerra sociale, tra povera gente contro privilegiati senza scrupoli, si manda sempre il popolo al sacrifico, mentre i privilegiati restano al sicuro dietro le trincee, magari a spararti sulla schiena con armi marchiate Equitalia !!!
Come affermava il tenente interpretato da Gianmaria Volontè, il nemico non è solamente davanti, ma soprattutto dietro di noi !
annibale
Scusatemi ragazzi ma io, pur sentendomi un veneto doc, farei fatica a mettermi contro Equitalia. Non che Equitalia sia nel giusto ma vi è una sproporzione di mezzi…da solo contro il sistema? questo sistema? questa burocrazia? sai come si divertono a vederti sbandare…la considererei una battaglia persa. Purtroppo è così… e allora cosa fare? In democrazia il voto dovrebbe contare ma qui non c’ è democrazia! Non c’ è uno stato anzi…loro sono lo stato non noi!Nessuno di noi ha mai votato per Equitalia! Vi chiedo ancora scusa per le mie paure…se si presenta la prossima volta voterò Faccia (il prigioniero di guerra)..ciao a tutti W S Marco
F.I.
Ho una curiosità da soddisfare anch’io.
Magari mi rispondesse Cris che lo vedo sempre agguerrito e pronto a rispondere (non è una provocazione).
Cris- Ne aprofitto, visto che sopra hai citato i privilegiati e non, per chiederti perchè i Veneti vogliono rimanere nell’euro?
Decisione che ci pone effettivamente dentro a un sistema di signoraggio bancario che ci potrebbe portare alla stessa fine che stanno facendo un po tutti gli stati aderenti?
Perchè vogliamo indebitarci ancora prima di incominciare?
Non si poteva, eventualmente creare una Banca Della Repubblica Veneta in previsione di un eventuale cambio di gestione?
Tuttavia non credo di essere all’altezza di fronteggiare questo problema e mi piacerebbe sentire un parere, perchè ho l’impressione che si è più impegnati a distruggere l’Italia che a creare una nuova Nazione.
Inoltre penso anche che, a causa delle prossime elezioni europee che vedranno sicuramente crescere la % di partiti no euro, l’euro stesso avrà vita breve.
Detto questo non vorrei sembrare contraddittorio in pensieri, ma avendo ipotizzato ambo le ipotesi credo di aver fatto capire che la soluzione migliore è quella di crearci una moneta nostra.
Spero di essere stato chiaro, ho dovuto scrivere di corsa.
Ciao WSM
giancarlo
Il libro bianco dovrà dare tutte le risposte alle domande che ci poniamo.
Inoltre dobbiamo smetterla di avere paura Vi sembra questo il modo di affrontare la libertà?
Stiamo combattendo una guerra contro un sistema italiano ed europeo che ci ha reso tutti schiavi in modo subdolo e nascosto tramite il debito pubblico.
Insomma prima le banche centrali erano quelle che battevano moneta, adesso sono in mano alla BCE che a sua volta è in mano alle banche centrali che a loro volta sono in mano a Banche private……delle scatole cinesi che politici corrotti ed in malafede hanno acconsentito alla creazione di questo perverso sistema bancario che tiene per il collo tutti gli stati.
Ogni euro che la BCE dà agli stati diventa DEBITO.
Ma quale diavoleria hanno inventato per fregare il prossimo.
E’ vero, l’Italia ha creato problemi mostruosi al suo interno tramite i partiti politici che sono degenerati in botteghe dentro le quali lor signori facevano i loro interessi…ma anche l’Europa sembra essere diventata la moderna unione sovietica (altro che Unione Europea)dove chi comanda sono le banche e le grandi finanziarie. Chi sono allora i politici se è vero come è vero che la politica ha il suo primato su tutto.
La verità è che solo politici corrotti, in malafede e prezzolati hanno potuto svendere la sovranità popolare a così alto costo sociale.
Quindi pazienza, sono sicuro che la nuova Repubblica Federale Veneta sarà altra cosa, soprattutto virtuosa e considero una buona base di partenza che pubblicamente ed ufficialmente chiunque abbia una carica istituzionale debba sottostare a due giuramenti:
1) Giuramento di fedeltà assoluta alla Repubblica Veneta,alla sua Costituzione alle sue Leggi e al suo Popolo.
2) Giuramento sulla Bibbia e sul VANGELO che ogni atto o legge o sentenza sarà fatto o emesso con giustizia ed equità tenuto conto di quanto la nostra religione cristiana ci impone di osservare e di applicare. AMEN !!!
Come dico e scrivo sempre dobbiamo volare alto e gli uomini che rappresenteranno le istituzioni Venete dovranno essere il più possibile credibili e veramente onorevoli se questo titolo ha ancora un significato.
WSMS
annibale
Io direi di lasciare stare il punto 2. Perché si dovrebbe giurare sulla bibbia o sul vangelo? Uno stato deve essere laico!
Albert
Casualmente,in questo periodo sto leggendo diversi libri di racconti della prima guerra mondiale ,e piu vado avanti in queste diverse narrazione ,piu sento crescere in me una sorda rabbia contro gli”establishment”di allora (vale sia per la parte italiana che austriarca).Di allora dicevo, ma risento lo stato attuale e le sue istituzione uguale a quello di cento anni fa: Siamo sempre carne da cannone. Questo per concordare che il”nemico” e dietro di noi , o peggio , in mezzo a noi.Anche in questo ,cullo la speranza di una Nazione Veneta piu rispettosa verso il suo popolo. Comme F.I. , sono perplesso nella convenienza di rimanere con l’euro.Forse piu avanti dovrebbe aprirsi un vero dibàttito con personne esperte e oneste
Enzo
Annibale uno stato non “deve” essere laico. Uno stato deve rappresentare la maggioranza dei cittadini i quali sono sovrani e lo stato deve conformarsi ad esso.
EMANUEL
Vi invito e prego nello stesso tempo che assieme a quest’articolo di costituiate un fondo di garanzia di svariati milioni di euro… per tutti i poaretti che vi crederanno e che seguendo questi consigli scellerati si troveranno in difficoltà e/o a chiudere i battenti in pochi anni, stroncati ancora di più dall’Equitalia che dite di voler combattere…
E’ come combattere il fuoco con la benzina… siete astuti non poco !!
Ma finchè i schei i rischia e i perde staltri per voi va tutto ben no ?
Alberto Marsotto dopo quello che hai scritto ti conviene avere il passaporto perchè stavolta l’imprenditore veneto prima de coparse el vien in serca de ti !
Comunque complimenti per la fittizia professionalità , a parì quasi seri.
Fabio
Ma una SRL che ha delle rateazioni decadute puo’ vedersi pignorati
i crediti che vanta presso i propri clienti anche se i crediti stessi sono dovuti alla banca che ha anticipato tramite una riba il credito
al fornitore ??
grazie
StefanoZzz
Questo articolo appare più come un atto di sottomissione!