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Categoria: esenzione fiscale

SPESOMETRO: QUASI 5 MILIONI LE PARTITE IVA E 400 MILIONI LE OPERAZIONI DI SPESA NEL MIRINO DEL FISCO.

SPESOMETRO: QUASI 5 MILIONI LE PARTITE IVA E 400 MILIONI LE OPERAZIONI DI SPESA NEL MIRINO DEL FISCO.

27 Aprile 2014 7 Comments in editoriali esenzione fiscale news

foto (27)Al via lo Spesometro. Si tratta del nuovo strumento nelle mani del Fisco per il controllo delle spese dei contribuenti. Lo scopo è quello di scovare l’evasione fiscale. Ma sotto la lente d’ingrandimento finiscono tutte le spese di tutti gli italiani, dipendenti, single e famiglie comprese: sono state comunicate 400 milioni di operazioni. Ecco dunque a che cosa occorre fare attenzione. E che cosa bisogna fare in caso di controlli.

TENORE DI VITA – Il nuovo strumento del cosiddetto Spesometro serve al Fisco per misurare il tenore di vita di tutti i contribuenti. Per verificare se è congruo con la dichiarazione dei redditi. E, quindi, occorre fare molta attenzione alle spese che si sostengono. E anche il metodo di pagamento che si usa, dai contanti, alla carta di credito, al bancomat, fino agli assegni.

DAI GIOIELLI ALLE AUTOMOBILI – Nel mirino del Fisco finiscono dunque le spese più importanti, le più costose. Ma anche quelle meno appariscenti. Si va dai gioielli alle automobili, dagli accessori di lusso ai mobili. Il Fisco intende verificare se le spese sono congrue rispetto alla dichiarazione dei redditi dell’anno scorso. In caso contrario, chiederà spiegazioni (per usare un eufemismo) al contribuente.

GLI IMPORTI – Le prime spese a finire sotto la lente d’ingrandimento dello Spesometro sono quelle superiori ai 3.600 euro. Con due scadenze importanti: la prima era il 22 aprile scorso, per chi liquida l’Iva ogni 3 mesi, la seconda il 30 aprile quando toccherà agli operatori finanziari che dovranno comunicare i pagamenti in forme elettronica, cioè carta di credito e bancomat.

COMMERCIANTI – I commercianti, per esempio, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate sia le prestazioni rese sia quelle ricevute. E sempre con importo superiore ai 3.600 euro: nel mirino, innanzitutto, automobili, gioielli, abbigliamento e accessori di lusso o chi paga viaggi costosi. Anche in caso di spese per le quali non è obbligatoria la fattura.

BANCHE – Diverso il discorso per le banche, con la scadenza del 30 aprile. Queste dovranno comunicare (da quest’anno, ogni anno) i dati delle operazioni IVA effettuate l’anno precedente attraverso carta di credito o bancomat. Gli operatori dovranno comunicare al Fisco i dati di chi ha sostenuto l’acquisto, gli importi della transazione, la data e il codice fiscale dell’operatore attraverso il quale è avvenuto il pagamento elettronico.

AGRICOLTORI – Anche le imprese agricole in regime di esonero Iva devono comunicare all’Agenzia delle entrate l’elenco di clienti e fornitori utili ai fini dello Spesometro. Per esempio, le spese nei ristoranti o negli agriturismi. 
Ma l’agricoltore può essere a sua volta oggetto di attenzioni in base alle spese che sostiene. Perciò, l’agricoltore deve sempre essere in grado di fornire la provenienza delle somme utilizzate per l’acquisto.

QUASI 5 MILIONI DI PERSONE NEL MIRINO DEL FISCO- Fatti due conti, lo Spesometro mette sotto la lente d’ingrandimento le attività di 4,9 milioni di partite IVA. Secondo il capo degli 007 del fisco Salvatore Lampone, sono state comunicate circa 400 milioni di operazioni.

NESSUN CONTROLLO AUTOMATIZZATO –  Ma Lampone vuole anche togliere un po’ di ansia ai contribuenti (bontà tutta da verificare): «La cosa importante da sottolineare è che in ogni caso si tratta di dati che di per sé non comportano alcun controllo automatico, nel senso che si tratta di informazioni che, incrociate con le altre presenti in Anagrafe (possesso di immobili, auto, leasing, operazioni internazionali) vanno solo a supporto delle analisi di rischio». Di certo, solo fra qualche mese potremo conoscere gli effetti del nuovo strumento di controllo fiscale. 

Dr. Alberto Marsotto

Plebiscito.eu

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NUOVA BEFFA E BASTONATA ALLE IMPRESE VENETE E ITALIANE: RENZI DA’ 700 MILIONI E TOGLIE 1 MILIARDO

NUOVA BEFFA E BASTONATA ALLE IMPRESE VENETE E ITALIANE: RENZI DA’ 700 MILIONI E TOGLIE 1 MILIARDO

27 Aprile 2014 7 Comments in editoriali esenzione fiscale news

foto (26)Settecento milioni dati, un miliardo tolto. E’ tale l’effetto fiscale a carico delle aziende venete e italiane da parte del D.L. 66/2014, con un saldo finale per il 2014 che si rivela addirittura negativo malgrado i tagli di imposte annunciati.
Dalla sforbiciata del 10% all’Irap, con la riduzione dell’aliquota ordinaria dal 3,9 al 3,5%, le imprese avranno un beneficio fiscale a regime di circa 2,6 miliardi. Lo sgravio per quest’anno, però, sarà limitato all’acconto di novembre, che sarà pagato con una tassazione Irap al 3,7%, in attesa di ricalcolare l’importo reale (con Irap al 3,5%) con il saldo di giugno 2015. Il risparmio fiscale del 2014 viene quindi quantificato in 700 milionidi euro.
Una bella cifra, se non fosse che nello stesso anno il settore dovrà far fronte a circa 1 miliardo di euro di maggiori esborsi. Quattrocento milioni arriveranno nelle casse dello Stato dalla rimodulazione di alcune agevolazioni fiscali. In particolare si tratta di una limitazione dell’esenzione Imu per le imprese agricole che operano nelle zone svantaggiate, che vale circa 350 milioni, e dell’eliminazione del regime di esonero per le cosiddette imprese agricole marginali (volume d’affari annuo non superiore a 7.000 euro) , che vale 21 milioni. Altri 33 milioni arriveranno dalla riduzione degli sgravi fiscali per le imprese agricole che producono energia da fonti rinnovabili.
Il decreto n.66 è stato pubblicato in G.U. il 24 aprile 2014 ed all’art. 22 si trovano due commi dedicati all’agricoltura (il bancomat degli ultimi Governi).

Sotto il beffardo titolo di “Riduzione delle spese fiscali” si annida un micidiale inasprimento fiscale per l’agricoltura italiana montana, collinare e svantaggiata (3/4 della superficie nazionale agraria secondo le stime del Sole 24 ORE).

In dettaglio, la manovra fiscale tesa a fornire un bonus di 80 € ad alcune categorie, con il decreto legge n.66/2014 stabilisce quanto segue al comma 1, art.22:

                                

Art. 22 (Riduzione delle spese fiscali)

 

1. All’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

e successive modificazioni, le parole: “e si  considerano  produttive

di reddito agrario” sono sostituite dalle seguenti: “. Il reddito  e’

determinato  applicando   all’ammontare   dei   corrispettivi   delle

operazioni soggette a registrazione  agli  effetti  dell’imposta  sul

valore aggiunto il coefficiente di redditivita’ del 25  per  cento,”.

Le disposizioni del presente  comma  si  applicano  a  decorrere  dal

periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e

di esse si tiene conto  ai  fini  della  determinazione  dell’acconto

delle imposte sui redditi dovute per il predetto periodo d’imposta.

 

Il comma 1 dell’articolo 22 del decreto Renzi, modifica  a partire dal periodo d’imposta 2014, la determinazione del reddito imponibile derivante dalla produzione e cessione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti prodotti da coltivazioni vegetali provenienti prevalentemente dal terreno effettuata dagli imprenditori agricoli.

La relazione tecnica al D.L. 66/2014 stabilisce “che il reddito sia determinato apportando ai corrispettivi delle operazioni (cessioni), effettuate ai fini IVA, il coefficiente di redditività del 25%, laddove a legislazione vigente tali operazioni (produzione e cessione) si consideravano attività connesse e produttive di reddito agrario (quindi determinato in via catastale)”.

Ciò significa che tutte le entrate derivanti dalla produzione e cessione di energia pulita saranno tassate al 25%, mentre finora quelle entrate costituendo “reddito agricolo”, potevano essere tassate tramite rivalutazione delle rendite catastali, dunque molto meno.

La misura del governo Renzi interessa un fatturato totale di 615,5 milioni di euro all’anno: 110 milioni riguardano impianti fotovoltaici presso le aziende agricole, 500 milioni biomasse e biogas e 5,5 milioni biocarburanti.

L’aggravio fiscale previsto con il provvedirmento approvato dal Governo il 18 aprile scorso, rischia i compromettere definitivamente l’equilibrio economico-finanziario delle imprese agricole che hanno investito nel settore delle “rinnovabili”.

La determinazione del reddito con l’aliquota del 25% sull’ammontare dei corrispettivi, con il cambio delle regole d’imposizione “in corso d’opera” produrrà effetti dirompenti sui piani d’investimento e sulle fonti di finanziamento bancario.    

Ulteriore prova, se ve ne fosse bisogno, che investire in Italia è più rischioso di una partita alla roulette russa.

 

Ma ulteriore misura che lascerà il segno sull’agricoltura è quella riportata nel secondo comma, dell’art. 22 del D.L. n. 66/2014, sotto riportato:

 

2. Il comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge 2  marzo  2012,

n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.

44, e’ sostituito dal seguente: “5-bis. Con  decreto  di  natura  non

regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto

con i Ministri delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  e

dell’interno, sono  individuati  i  comuni  nei  quali,  a  decorrere

dall’anno di imposta 2014, si applica l’esenzione di cui alla lettera

h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto  legislativo  30  dicembre

1992, n. 504, sulla base dell’altitudine  riportata  nell’elenco  dei

comuni italiani predisposto  dall’Istituto  nazionale  di  statistica

(ISTAT),  diversificando  eventualmente  tra  terreni  posseduti   da

coltivatori diretti e  imprenditori  agricoli  professionali  di  cui

all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti

nella previdenza agricola, e gli altri ed in maniera tale da ottenere

un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350  milioni  di

euro a decorrere dal medesimo anno  2014.  Il  recupero  del  maggior

gettito, come risultante per ciascun comune a  seguito  dell’adozione

del decreto di cui al periodo precedente, e’ operato,  per  i  comuni

delle Regioni  a  statuto  ordinario  e  delle  Regioni  Siciliana  e

Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’articolo

1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni

Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle  province  autonome  di

Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell’articolo

13 del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

 

In pratica il Governo Renzi preleverà almeno 350 milioni di euro dalla revisione delle esenzioni IMU sui comuni montani, collinari e svantaggiati. Posto che il prelievo è sicuro, rimane da capire quali comuni manterranno le esenzioni. Si attende un nuovo decreto regolamentare del Ministero dell’Economia.

Da quanto si legge sopra sembrerebbe che le esenzioni superstiti saranno assegnate soltanto in base all’altimetria e che le categorie agricole professionali dovrebbero godere di qualche vantaggio.

 

Ultimo ma non meno importante, confermato anche lo spesometro per tutte le imprese agricole, tra le norme collaterali. Ciò diventa un serio aggravio burocratico per le imprese agricole al di sotto dei 7000 euro di volume d’affari che al momento non si vedono costrette a dichiarazione IVA di alcun genere.

L’articolo 22, comma 1, del decreto Renzi ha, infatti, abrogato il regime di esonero disciplinato dall’art. 34, comma 6, del D.P:R. n. 633/1972.

Il suddetto regime di esonero, si riferisce agli adempimenti sostanziali e formali in materia di IVA, consentendo ai produttori agricoli:

a) di non versare l’imposta e di non adempiere agli obblighi contabili, compresa la presentazione della dichiarazione annuale;

b) a condizione che il volume d’affari realizzato nell’anno solare precedente, da un lato, non sia superiore a 7.000 euro e, dal’altro, sia costituito per almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A, Parte I, allegata al D.P:R. n. 633/1972.

 

Il colpo da maestro dei tecnici che hanno messo a punto il decreto Irpef riguarda, però, gli altri 600 milioni. La misura che compare nel D.L. 66/2014 va a modificare una novità fiscale introdotta solo qualche mese fa dalla legge di stabilità firmata dall’ex premier Enrico Letta. Si tratta della norma relativa alle rivalutazioni dei beni d’impresa in base alla quale il maggiore valore veniva tassato attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili. Secondo la manovra dello scorso anno l’imposta sarebbe stata spalmata su un periodo di tre anni, al termine del quale l’impresa avrebbe potuto dedurre i maggiori ammortamenti sui beni rivalutati.

Ed ecco la trovata di Renzi per fare cassa. In barba a qualsiasi principio di certezza del diritto il decreto Irpef cambia le regole in corsa e stabilisce che l’imposta sostitutiva debba essere versata subito ed in un’unica soluzione.

Facendo un semplice esempio di un’impresa che ha rivalutato un bene non ammortizzabile da 100.000 euro a 600.000 euro, se con le vecchie regole l’imposta sostitutiva  di 60.000 euro (il 12% dei maggiori valori iscritti) era versata per 20.000 euro nel 2014, per altri 20.000 euro nel 2015 e per i rimanenti 20.000 euro nel 2016, con il D.L. 66/2014 l’intero importo di 60.000 euro deve essere versato nel 2014.

Complessivamente si tratta di una stangata di circa 600 milioni di euro. Esborso che però, incredibilmente, non darà la possibilità all’impresa di dedurre subito gli ammortamenti.
La scadenza, salvo modifiche dell’ultima ora, resta infatti fissata al periodo triennale previsto dalla legge di stabilità. Nei fatti, si tratta di un prestito forzoso a costo zero verso lo Stato.

Altra questione  non meno rilevante, riguarda il rapporto con le norme dello Sttauto dei diriti del contribuente (Legge n. 212/2000), che all’articolo 3, comma 2, dispone:

“In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall’adozione dei provvedimenti di attuazione in esse epressamente previsti.”

 

Pertanto, fissato al prossimo 16 giugno 2014 il termine per il pagamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva, la conformità della norma contenuta nel D.L. 66/2014  alla Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) è esclusa.

 

Dr. Alberto Marsotto

Plebiscito.eu

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IMU,TARI,TASI. ECCO LA RIDICOLA GIUNGLA DELLE IMPOSTE COMUNALI (ITALIANE)

IMU,TARI,TASI. ECCO LA RIDICOLA GIUNGLA DELLE IMPOSTE COMUNALI (ITALIANE)

27 Aprile 2014 5 Comments in esenzione fiscale news

alberto-marsottoIl dibattito sulle nuove imposte che gli Enti territoriali sono chiamati a riscuotere è arrivato, per il momento, al traguardo.

Da quest’anno i Comuni applicheranno la nuova imposta unica comunale (IUC), che si compone della “vecchia” IMU, andata a regime e per la quale diventa definitiva l’esenzione per le case di abitazione principale, e delle nuove Tari e Tasi.
La Tari è la tassa sui rifiuti e sostituisce dal 2014 la Tares, attiva solo per il 2013 e che ha sostituito a sua volta le vecchie Tarsu e Tia; la Tasi, ovvero, la tassa sui servizi indivisibili, sostituisce dal 2014 la maggiorazione Tares, che ugualmente copriva, abbinata alla tassa sui rifiuti, i servizi indivisibili comunali (illuminazione pubblica, pulizia strade, etc.).

Per l’IMU, che rimane sostanzialmente invariata, è obbligato a pagare il proprietario dell’immobile, mentre per la Tari l’obbligato è l’occupante, a qualsiasi titolo. Sistema misto invece per la Tasi: paga l’occupante, ma se questi non è proprietario (o usufruttuario o titolare di altro diritto reale) la sua quota è parziale, decisa dal comune tra il 10% e il 30% del dovuto (il resto lo paga il proprietario).
Ma ciò che al cittadino interessa sapere è non soltanto cosa si paga, ma quanto e quando si paga. In attesa dei regolamenti comunali che dovranno definire tutti i dettagli, per la cui emanazione i Comuni hanno tempo fino a fine Aprile 2014, il riferimento sono le regole generali fissate dalla legge (italiana).

Per l’IMU le regole sono ferme: la prima rata (del 16/6/2014) dovrà essere calcolata con le aliquote comunali previste per il 2013 e la seconda (del 16/12/2014) dovrà invece essere calcolata – a conguaglio sulla base di tutto l’anno 2014 – con le aliquote nel frattempo deliberate dal comune per il 2014 (e pubblicate sul sito del Min.Economia www.finanze.it entro il 28/10/2014).

Per la TARI non vi sono tariffe nazionali di riferimento, come per l’IMU. I Comuni determineranno le proprie tariffe utilizzando, più o meno, gli stessi criteri presuntivi validi per le vecchie tasse sui rifiuti (Tares, Tarsu, Tia), in attesa dell’arrivo, previsto entro Giugno 2014, di nuovi metodi per il calcolo puntuale dei rifiuti prodotti da ogni utenza. I Comuni decidono anche le scadenze di pagamento, almeno due rate con cadenza semestrale.

Anche per la TASI le scadenze di pagamento sono liberamente fissate dai Comuni, sempre con almeno due rate con cadenza semestrale, anche differenziate rispetto alla Tari.
Per quanto riguarda le aliquote, che vanno applicate alla stessa base imponibile utilizzata per l’IMU, i Comuni le decidono attenendosi a queste limitazioni:
– aliquota base all’1 per mille e aliquota massima al 3,3 per mille (per il 2014).
– la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima IMU consentita dalla legge statale alla fine del 2013. A questo principio un recente decreto (dl 16/2014) ha aggiunto che tali soglie massime possono essere superate dai comuni per lo 0,8 per mille totale, distribuito come meglio credono.
Ne consegue che, per il 2014, sugli edifici residenziali:
– ferme le altre soglie, la soglia massima TASI+IMU per le seconde case può arrivare fino all’11,40 per mille (senza addizionale al 10,60 per mille);
– ferme le altre soglie, la soglia massima TASI+IMU per le case di abitazione di lusso, castelli, etc. (categorie catastali A1,A8 e A9) può arrivare fino al 6,8 per mille (senza addizionale al 6 per mille);
– ferme le altre soglie, la soglia massima TASI+IMU per le case di abitazione diverse da quelle sopra (ed esenti IMU) può arrivare fino al 3,3 per mille (senza addizionale al 2,5 per mille).

Si prevede, comunque, che i Comuni non utilizzeranno la tassa sugli immobili per le case di abitazione principale, ma bensì per le seconde case o per gli immobili destinati ad altri usi (commerciali), anche considerando che per poter beneficiare dell’addizionale dello 0,8 per mille i Comuni sono tenuti a prevedere detrazioni destinate alle case di abitazione.
Si precisa altresì che i Comuni sono liberi di abbassare l’aliquota TASI sotto quella di base (1 per mille), fino anche ad annullarla, prevedendo quindi esenzioni non contemplate dalla legge nazionale. Tutto sta a vedere chi lo farà.

IL BONUS FISCALE DA 80 EURO MENSILI MANGIATO DA TASI E ADDIZIONALI LOCALI?

Come già anticipato da alcuni giorni, con il D.L. approvato venerdì 18/04/2014 dal Governo italiano, i lavoratori dipendenti che guadagnano meno di 25 mila Euro lordi l’anno otterranno 80 Euro mensili di bonus fiscale. C’è chi prenderà di più e chi di meno, ma dovrebbe essere questa la media dello sgravio introdotto dal governo Renzi. Parecchi però i dubbi su coperture non solide, vista la presenza di una tantum, i molto prevedibili ricorsi delle banche contro l’aumento delle tasse, e la difficoltà a recuperare i tagli di spesa previsti nel totale ma non ancora nel dettaglio. Oltre a questo, uno studio della Uil politiche territoriali, evidenzia come una parte significativa del bonus fiscale introdotto dal governo Renzi rischia di essere mangiato dall’aumento delle tasse locali. Lo studio della Uil ha preso come esempio un lavoratore con un reddito di 18 mila Euro lordi l’anno, quindi 1200 netti al mese, proprietario di una casa in una zona semiperiferica.

Il bonus fiscale gli garantirà 640 Euro netti in più al mese, ma dovrà pagare 278 Euro in più di nuove tasse. Sono le addizionali Irpef che aumenteranno in quasi tutti i Comuni e in diverse regioni, più il costo della nuova IMU, la TASI. In questo modo quasi metà del bonus fiscale se ne va in tasse,  con il tutt’altro che remoto pericolo di far svanire l’effetto sui consumi prodotto dal bonus fiscale.

Dr. Alberto Marsotto

Plebiscito.eu

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ENNESIMA TRAPPOLA FISCALE DEL GOVERNO ITALIANO: LA NUOVA TASSA SULLE RENDITE FINANZIARIE PUO’ ESSERE RETROATTIVA

ENNESIMA TRAPPOLA FISCALE DEL GOVERNO ITALIANO: LA NUOVA TASSA SULLE RENDITE FINANZIARIE PUO’ ESSERE RETROATTIVA

23 Aprile 2014 11 Comments in editoriali esenzione fiscale news

Nei meandri delle coperture trovate dal Presidente del Consiglio Renzi per sbandierare la sua “svolta buona”  (riduzione del Cuneo Fiscale italiano) si nascondo tre notizie per i risparmiatori italiani. La prima è positiva e prevede la possibilità (fornita dalla legge) di «scansare» l’aumento delle aliquote su azioni, fondi, obbligazioni, Etf ecc. dal 20 al 26% a partire dal prossimo primo di luglio. La seconda è che questa eventualità (in gergo tecnico si chiama affrancamento) possa rivelarsi una grande trappola. La terza, invece, è un dato di fatto: a oggi non è stato trovato nessun meccanismo che eviti la retroattività del salasso che andrà a gravare anche sui guadagni maturati negli scorsi anni. Insomma, è il caso di star attenti e non farsi ingannare dalle soluzioni in apparenza più vantaggiose.

Questo il ragionamento. Nel giro di pochi anni (il precedente aumento risale al 2012 con il Governo Monti) la tassazione sui capital gain di quasi tutti i prodotti del risparmio (sono esclusi i titoli di Stato) è passata dal 12,5 al 26%. Più che raddoppiata. Lo Stato, così, attraverso la procedura dell’affrancamento ha voluto offrire al contribuente la possibilità di scegliere cosa gli convenga fare. Se lo valuta opportuno può realizzare una sorta di cessione figurativa della partecipazione senza smobilizzare i titoli cha ha in portafoglio. Risultato: le plusvalenze saranno assoggettate all’imposta sostitutiva vigente fino a quel momento, cioè il 20%, mentre per il periodo successivo il nuovo valore di carico di azioni, obbligazioni ecc. sarà uguale a quello che il mercato ha rilevato al 30 giugno 2014. Attenzione, però, perché il termine ultimo per agganciarsi all’operazione di affrancamento è il 30 settembre 2014. Questo significa che chi arriva a ridosso della scadenza vedrà applicarsi la nuova aliquota del 26% sul plusvalore che matura a partire dal primo luglio.

Avvertenze a parte la norma ha una spiegazione molto evidente. Da una parte il legislatore ha voluto evitare vendite in massa nei giorni precedenti all’entrata in vigore delle nuove aliquote e dall’altro ha offerto una via d’uscita, come del resto era successo con il precedente rialzo di fine 2011, rispetto alle evidenti penalizzazioni nel passaggio da un regime più favorevole a uno sfavorevole.

Detto questo, resta da evidenziare che si tratta di un’operazione molto rischiosa. E qui arriviamo alla trappola nascosta. Potrebbe succedere, infatti, che le plusvalenze al primo di luglio diventino delle minusvalenze nei mesi a seguire. E che quindi per eccesso di zelo anche il più oculato dei risparmiatori si trovi a pagare il 20% per cento di tasse su un guadagno che al momento dell’effettivo smobilizzo dell’investimento non c’è stato.
Morale della favola: se entro il 30 settembre il risparmiatore decidesse di non avvalersi del cosiddetto affrancamento si troverà a pagare nei mesi a venire una tassa retroattiva sui guadagni passati (perché il 26% vale anche per i guadagni maturati negli scorsi anni) senza che sia previsto nessun meccanismo correttivo per neutralizzare l’effetto inflazione che in alcuni casi potrebbe anche azzerare i guadagni. Se invece esercita l’opzione che gli garantisce il legislatore rischia di perdere i suoi soldi se il titolo in futuro dovesse subire un brusco calo.

Una grave distorsione del sistema che va ad aggiungersi a quelle già evidenziate a più riprese da  alcuni quotidiani negli scorsi giorni. Succede, infatti, che se sei un socio qualificato (nelle società per azioni i titolari di oltre il 20% dei diritti di voto nelle assemblee ordinarie, percentuale che scende al 2% per le società quotate) non sei soggetto alle nuove aliquote volute da Renzi, ma paghi l’Irpef solo sulla metà di quanto hai guadagnato (per la precisione il 49,72%). E così per un dividendo di 1.000 Euro lordi, il socio non qualificato pagherà 260 (il 26% di 1.000), mentre quello qualificato si fermerà al massimo a quota 213,8 Euro, considerando che i 1.000 Euro di guadagni vanno divisi per due e poi assoggettati all’aliquota massima del 43%.

Del resto, è sbagliato considerare la nostra tassazione sul risparmio troppo bassa rispetto alla media dei Paesi Ocse. Nel fare questi calcoli, infatti, si omette di dire che di recente abbiamo introdotto anche una mini-patrimoniale sugli investimenti che nel 2014 è passata dall’1,5 al 2 per mille all’anno. Il famoso bollo che non si applica sui guadagni, ma sul capitale. Che sommato agli altri balzelli porta, nei casi peggiori, il carico fiscale sul risparmio poco sotto il 50%.

Tra le novità dell’ultima versione delle tasse sulle rendite, c’è la riduzione dell’aliquota su interessi, plusvalenze e minusvalenze emessi da enti territoriali di Stati white list (che non sono tra gli stati considerati paradisi fiscali).

tabella

(Fonte: Sole 24 ore)

—

Alberto Marsotto

Rag. Commercialista

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IL CUNEO FISCALE : BREVI CENNI SUL CAMBIAMENTO RADICALE CON L’AVVENTO DELLA REPUBBLICA VENETA

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23 Aprile 2014 10 Comments in editoriali esenzione fiscale news

Cuneo fiscale
Si definisce cuneo fiscale la somma delle imposte (dirette, indirette o sotto forma di contributi previdenziali) che pesano sul costo del lavoro, sia per quanto riguarda i datori di lavoro, sia per quanto riguarda i dipendenti (e i liberi professionisti). Detto ancora più semplice: il cuneo fiscale è la differenza tra quanto un dipendente costa all’azienda e quanto lo stesso dipendente incassa, netto, in busta paga. In Italia questa differenza è molto alta.

cuneo

Il costo del lavoro
Per comprendere l’entità del cuneo fiscale e costo del lavoro in Italia si può fare riferimento a due diversi studi: quello dell’ISTAT (l’Istituto nazionale di Statistica) o quello dell’OCSE (l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).

L’ultima statistica dell’ISTAT è stata pubblicata lo scorso 27 settembre e fa riferimento al 2010. Risulta che il cuneo fiscale in Italia sia pari, in media, al 46,2 per cento del costo del lavoro. Il peso maggiore è per i datori di lavoro (25,6 per cento) e il restante 20,6 per cento dei contributi è invece a carico del lavoratore. Per capirci: significa che per ogni 100 euro pagati dall’azienda, la redistribuzione netta in busta paga del dipendente è 53,8 euro.

Secondo l’ISTAT, inoltre, il cuneo più alto è nel nord-ovest d’Italia con il 47 per cento, mentre al sud e nelle isole si ferma al 44,4 per cento: questa differenza dipende dalle imposte regionali. Ci sono anche differenze di genere: tra le dipendenti donne il costo del lavoro è mediamente il 74 per cento di quello dei dipendenti uomini e la retribuzione netta è il 76 per cento di quella maschile.

Il rapporto dell’OCSE inserisce nei calcoli anche IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), TFR (liquidazione o trattamento di fine rapporto) e INAIL (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro). Secondo l’OCSE, che ha dati più aggiornati, il cuneo fiscaleitaliano nel 2012 è stato pari al 47,6 per cento. Per ogni 100 euro di stipendio lordo, un’impresa o un datore di lavoro versa 32 euro allo stato (il 24,3 per cento del totale), mentre il dipendente contribuisce con il 23,3 per cento (31 euro). Questo significa che per ogni 132 euro spesi dall’azienda la redistribuzione netta in busta paga del dipendente è 69 euro.

In Italia e in Europa
Nel rapporto dell’OCSE l’Italia si trova al sesto posto nella classifica dei paesi europei per maggiore costo del lavoro, con 12 punti in più rispetto alla media generale. Ma l’Italia ha una delle tassazioni sul reddito più alte in assoluto: solo Belgio, Finlandia e Danimarca ce l’hanno più alta, ma con ben altri servizi (e a volte non prevedono tasse a carico dell’imprenditore, come la Danimarca). Sempre secondo l’OCSE, negli ultimi 10 anni (2002–2012) il cuneo fiscale italiano è aumentato dell’1 per cento mentre negli altri paesi, nello stesso periodo di tempo, c’è stata una riduzione generale dello 0,9 per cento.

Perché è importante
La riduzione del cuneo fiscale almeno in teoria trova tutti d’accordo: è chiesta da aziende e lavoratori, dai sindacati e da Confindustria. Questo perché, come spiega il Sole 24 ore «è il modo più veloce per riacquistare competitività, beneficiare della crescita della domanda estera» e aumentare il potere d’acquisto delle famiglie facendo arrivare più soldi nelle buste paga, cosa che nel medio periodo dovrebbe portare anche a una maggiore domanda interna. Senza contare che rendere le assunzioni meno onerose per le aziende dovrebbe aumentare occasioni e opportunità per chi sta cercando lavoro.

Con il Decreto Legge approvato venerdì 18 aprile 2014, il Governo italiano ha dato vita ad una serie di provvedimenti di rilancio dell’economia che prevedono, tra l’altro, un abbattimento del cuneo fiscale da effettuarsi mediante una sensibile diminuzione dell’Irpef (circa € 1.000 per i lavoratori dipendenti con reddito ai fini fiscali entro € 25.000 annui) nonché un calo dell’Irap “per le aziende” nella misura del 10% (dal 3.9% al 3,5%).

Il bonus Irpef sulle buste paga, tra l’altro, si applicherà in misura diversa a seconda di diversi scaglioni di reddito e rappresenterà una misura limitata al periodo maggio 2014 – dicembre 2014.

Infatti, per la fascia di RAL (retribuzione annua lorda) compresa tra i 16.000 ed i 25.000 Euro il bonus medio sarà di Euro 80 procapite, per la fascia al di sotto dei 16.000 Euro e fino a 8.000 Euro sarà pari al 4% del reddito annuo e per la fascia oltre i 25.000 Euro il bonus sarà ridotto proporzionalmente. Nessuna agevolazione spetterà ai percettori di reddito inferiore agli 8.000 Euro annui.

SVOLTA EPOCALE:

Con la futura ed imminente fiscalità Veneta, della neo-proclamata Repubblica Veneta, la suddetta articolata quanto ridicola politica di tagli e manovre fiscali/parafiscali, per poi alla fine della fiera vedersi ridurre l’incidenza del cuneo fiscale per aziende e lavoratori dipendenti, di qualche irrisorio punto percentuale, non avrà minimamente luogo e motivo di esistere.

Altra, più semplice, immediata e proficua sarà infatti la strategia economica della Repubblica Veneta: non elargendo (regalando) più un importo di oltre 20miliardi di Euro l’anno allo Stato straniero Italia, ma trattenendo detto importo (Tesoretto) all’interno e quindi a disposizione dei Veneti, si realizzerà, in concreto, il seguente scenario:

A) stipendio netto in tasca al lavoratore dipendente: dagli attuali (preso come stipendio di riferimento) € 1.200,00 ai nuovi € 1.700,00

B) costo complessivo a carico del datore di lavoro: dagli attuali (preso come stipendio netto del lavoratore l’importo di € 1.200,00 di cui sopra) € 2.700,00 ai nuovi € 2.200,00.    

Quindi la summenzionata politica economica della Repubblica Veneta comporterà, senza alcun sforzo ne stratagemma legislativo ma semplicemente trattenendo all’interno delle “MURA VENETE” un “TESORETTO” annuo di oltre 20miliardi di Euro costituito dalle inique ed illegali tasse versate allo stato italiano, una riduzione del cuneo fiscale, rapportato all’esempio di uno stipendio netto di € 1.200,00, di circa 1.000,00 Euro mensili equamente ripartito tra lavoratore e datore di lavoro (€ 500,00 ciascuno) e senza alcun limite temporale!!!. 

Dr. Alberto Marsotto
Plebiscito.eu

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