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Categoria: esenzione fiscale

UNO STRUMENTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO FAMILIARE: IL FONDO PATRIMONIALE

UNO STRUMENTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO FAMILIARE: IL FONDO PATRIMONIALE

13 Maggio 2014 12 Comments in editoriali esenzione fiscale news

1) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  DI  REGGIO  EMILIA

Con la sentenza n. 177/3/13 del 25/09/2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia afferma l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata dall’Agente della Riscossione su beni immobili conferiti in un fondo patrimoniale, se non è provata l’attinenza delle imposte ai redditi prodotti dai beni conferiti nel fondo stesso.

2014-05-08 22.02.26Nella vicenda in esame, il contribuente impugnava l’iscrizione di un’ipoteca legale ex articolo 77 del D.P.R. 602/1973 effettuata, su immobili di sua proprietà, per un importo pari al doppio dei suoi debiti per IRPEF, Addizionali, relative sanzioni ed interessi.

Il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la nullità dell’iscrizione impugnata in quanto gli immobili ipotecati erano stati destinati ad un fondo patrimoniale costituito, ex articolo 167 Codice Civile, con la moglie, per far fronte ai bisogni della famiglia; pertanto, secondo il ricorrente, gli stessi non potevano essere aggrediti, ex articolo 170 Codice Civile “per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.

L’Agente della Riscossione si costituiva in giudizio eccependo che il contribuente non aveva dimostrato, come era suo onere, che i debiti per cui si procedeva erano estranei ai bisogni della famiglia e, inoltre, che gli stessi erano anteriori alla data di costituzione del fondo patrimoniale, con conseguente esclusione dal particolare regime di tutela del fondo stesso.

La Corte di merito accoglie il ricorso rammentando i seguenti principi di diritto emanati dalla Corte di Cassazione:

  1. l’esecuzione sui beni del fondo o sui suoi frutti può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (Corte di Cassazione sentenza n. 12998/2006);
  2. il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, essendo irrilevante l’anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo (Corte di Cassazione sentenza n. 15862/2009);
  3. l’articolo 170 Codice Civile  detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, compresa quella di cui all’articolo 77 del D.P.R. 602/1973: ne consegue che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari (Corte di Cassazione sentenza n. 5385/2013).

Sulla base dei richiamati principi, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia afferma che il divieto di esecuzione si applica ai debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, anche contratti anteriormente alla costituzione del fondo, salva la possibilità del creditore di agire in via revocatoria; il suddetto divieto si applica anche all’ipoteca legale iscritta dall’Agente della Riscossione per procedere esecutivamente alla riscossione di imposte ed accessori.

Ma per quali tipologie di imposte può venir meno la tutela dell’art.170 c.c.?

Secondo i giudici, deve essere innanzitutto chiarito se il requisito dell‘inerenza dei debiti, per cui si procede, con i bisogni della famiglia possa sussistere anche in caso dei debiti fiscali conseguenti ad un reddito posseduto di cui non si sono onorate le relative imposte, posto che lo stesso reddito è certamente destinato anche al mantenimento della famiglia.

La C.T.P. di Reggio Emilia precisa che non va verificato se il reddito sia servito concretamente per soddisfare i bisogni della famiglia, posto che di regola non può sussistere attività imprenditoriale che non sia destinata a soddisfare i medesimi bisogni, ma unicamente se l’esecutato non abbia pagato le imposte relative al reddito prodotto dai beni conferiti nel fondo e destinati stabilmente a far fronte ai bisogni della propria famiglia.

L’inerenza immediata e diretta dei debiti fiscali con i bisogni della famiglia può sussistere quindi solo per quelli conseguenti all’imposizione su di un’attività del fondo (ad esempio, redditi degli immobili conferiti) e non ad attività economica del conferente, posta in essere, tra l’altro, prima della costituzione del fondo patrimoniale.

I giudici specificano inoltre che è onere del creditore dimostrare che le imposte, per cui si procede all‘esecuzione, siano quelle riferite al reddito prodotto dai beni conferiti nel fondo.

La Commissione afferma quindi l‘illegittimità dell’iscrizione impugnata nella fattispecie in esame, posto che l’Agente della Riscossione non aveva titolo per procedere all‘esecuzione sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, non avendo comprovato che le imposte per cui procedeva fossero quelle relative ai redditi prodotti dai beni conferiti nel fondo patrimoniale.

NUOVE SENTENZE – Commissione Tributaria Provinciale di Padova (sentenza n. 9/2011)

2) TRIBUNALE DI FERRARA

 

La sentenza del Tribunale di Ferrara 10 gennaio 2013, n. 9, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo il quale il Concessionario per la Riscossione non può procedere a esecuzione forzata sui beni conferiti in un fondo patrimoniale (in tal senso Cass., sez. V, 18 maggio 2012, n. 7880 e Cass., sez. V, 4 giugno 2012, n. 13622).

Nel caso di specie, a seguito della notifica di una cartella di pagamento, il contribuente ha costituito un fondo patrimoniale, destinandovi anche il bene immobile sul quale gravava l’iscrizione ipotecaria disposta da Equitalia a fronte di un Avviso di accertamento divenuto definitivo. Ottenuto un piano di ammortamento della somma dovuta, il contribuente ha agito in giudizio perché il Tribunale riconoscesse l’inesistenza del diritto di Equitalia di procedere a esecuzione forzata sul bene conferito nel fondo.

Prima di analizzare la sentenza, occorre ricordare che, com’è noto, ai sensi dell’art. 167 c.c., il fondo patrimoniale è un complesso di beni, immobili, mobili registrati o titoli di credito, costituito al fine di soddisfare i bisogni della famiglia.

Tali beni sono vincolati al perseguimento di uno scopo ben preciso e non possono

essere aggrediti dai creditori se non per debiti che abbiano inerenza diretta e immediata con le necessità del nucleo familiare.

La giurisprudenza ha chiarito che sono ricomprese nella nozione di “bisogni della famiglia” anche le esigenze volte al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della stessa, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (così, Cass., sez. V, 15 marzo 2006, n. 5684).

In altri termini, l’esecuzione sui beni del fondo non può avvenire per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Con specifico riferimento al concetto di “esecuzione”, il Tribunale di Ferrara ha precisato che vi rientrano non soltanto gli atti del processo esecutivo in senso stretto, ma tutti i possibili effetti dell’esecutività del titolo e, dunque, anche l’ipoteca iscritta in relazione al titolo stesso.

Ne consegue, pertanto, che il creditore non può costituire alcuna garanzia reale sui beni conferiti in un fondo patrimoniale se il debito per cui procede non è pertinente alle necessità del nucleo familiare.

In virtù di tale ragionamento, il Tribunale di Ferrara ha affermato che nel caso di debiti fiscali “manca quella inerenza immediata e diretta tra il credito e i bisogni della famiglia,con la conseguenza della esclusione dell’azione esecutiva e dell’iscrizione di ipoteca su tali beni”.

La fattispecie concreta, tuttavia, pone in essere un ulteriore problema, ossia il fatto che la cartella di pagamento è stata notificata al contribuente prima della costituzione del fondo patrimoniale.

Tale aspetto, però, risulta del tutto irrilevante, giacché l’art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti estranei ai bisogni della famiglia sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai

crediti anteriori, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di esperire un’azione revocatoria ex art.  2901 c.c. (in tal senso anche, Cass., sez civ.,

9 aprile 1996, n. 3251 e Cass., sez. civ., 7 marzo 2005, n. 4933).

In sostanza, se il credito è anteriore rispetto alla costituzione del fondo, il creditore non può procedere all’iscrizione di ipoteca (o all’esecuzione forzata) sui beni vincolati, a meno che prima non abbia esperito con successo l’azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c.

E invero, a mente di tale disposizione, “il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il

debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni” al ricorrere di due condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Infine, il giudice di merito, dopo aver verificato che non era stata esperita alcuna azione revocatoria e che, pertanto, l’atto di conferimento del bene nel fondo patrimoniale non era stato dichiarato inefficace, ha condannato il Concessionario per la Riscossione alla cancellazione dell’ipoteca sull’immobile di proprietà del contribuente.

 

3) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  DI PADOVA

 

L’ipoteca esattoriale non è iscrivibile su beni assoggettati al vincolo del fondo patrimoniale: lo decide la Commissione Tributaria Provinciale di Padova con la sentenza 9 della I sezione, depositata il 20 gennaio 2011.

La Commissione Provinciale patavina ha accertato anzitutto che si trattava, nella fattispecie, di un fondo patrimoniale istituito in epoca “non sospetta” (il 1989) quando i debiti tributari sono sorti alla fine degli anni ’90 e quindi «non costituito appositamente per porre riparo» a beni del contribuente, con «l’intenzione di evitare azioni esecutive da parte dell’Erario». La Commissione ha pure rigettato l’argomento dell’Esattore sul punto che l’obbligazione tributaria non ha origine contrattuale, sulla base della considerazione che, in base all’articolo 170 del Codice civile, l’esecuzione sui beni del fondo e sui loro frutti «non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva esser stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».

La Commissione osserva che il fondo patrimoniale “ripara” i beni vincolati con riguardo ai debiti sorti per ragioni diverse da quelle inerenti le necessità della famiglia; pertanto, dato che i debiti tributari non sono debiti inerenti alle necessità della famiglia, allora il fondo patrimoniale è idoneo a fronteggiarli.

La sentenza di Padova fa dunque il paio con quella della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (la 437 del 20 dicembre 2010, della ventunesima sezione), che pure aveva negato l’ammissibilità di azioni esecutive e cautelari da parte del Fisco sui beni del fondo patrimoniale.

Entrambe “resistono” quindi al principio sancito dalla Cassazione nella sentenza 15862 del 7 luglio 2009, secondo la quale il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale deve essere ricercato non già nella natura delle obbligazioni (legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i «bisogni della famiglia», essendo irrilevante l’anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale, dato che il divieto di esecuzione forzata non dovrebbe essere limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma dovrebbe valere anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in via revocatoria.

Con questo principio la Cassazione ha anche precisato che vanno ricomprese nei “bisogni della famiglia” anche le esigenze volte al pieno soddisfacimento e all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.

Alberto Marsotto

Rag. Commercialista

Plebiscito.eu

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I VANTAGGI DELL’ESENZIONE FISCALE TOTALE NELLA REPUBBLICA VENETA

I VANTAGGI DELL’ESENZIONE FISCALE TOTALE NELLA REPUBBLICA VENETA

13 Maggio 2014 9 Comments in editoriali esenzione fiscale news

COSA SUCCEDE (E COSA NON SUCCEDE) SE FACCIO OBIEZIONE FISCALE

Alberto MarsottoIn un momento di grave congiuntura economica quale quella che colpisce lo Stato italiano e non solo, fare obiezione fiscale, sia a causa di una soggettiva impossibilità di far fronte all‘iniqua e sproporzionata imposizione fiscale italiana (sistematica violazione degli articoli 36 e 53 della Costituzione) sia per una personale e ponderata scelta di protesta alla vessatoria e soffocante condotta dello Stato centrale, non comporta alcuna azione esecutiva e pertanto nessun prelievo forzato (pignoramento immobiliare, mobiliare, stipendio, pensione), per i seguenti motivi:

a) l’omesso versamento di imposte sarà oggetto di “Comunicazione bonaria” da parte dell’Agenzia delle Entrate non prima di 10/12 mesi dalla violazione commessa dal contribuente (quindi per imposte quali IRPEF, IRAP, IRES, non versate a Giugno 2014 Avviso Bonario da parte del Fisco verso il mese di Maggio/Giugno 2015 – per omesso versamento IVA addirittura verso il mese di Maggio/Giugno 2016) con applicazione di sanzione pecuniaria (non penale) del 10% oltre interessi di mora dell’1% su base annua;

b) la suddetta “Comunicazione bonaria” è tranquillamente rateizzabile, senza nessun  accesso presso l’Agenzia delle Entrate, in rate trimestrali (max 6 rate se il debito complessivo non è superiore a 5.000 euro, max 20 rate se il debito complessivo è superiore a 5.000 euro);

c)  se non riesco o ritengo immorale ed ingiusto pagare la “Comunicazione bonaria”, mi sarà notificata da Equitalia una cartella di pagamento pari all’importo delle imposte omesse, maggiorato della sanzione pecuniaria (non penale) del 30% e degli interessi moratori;

d) avrò tempo 60 gg. dalla nortifica della cartella esattoriale, per impugnarla in caso sia affetta da vizi formali e/o sostanzali, o per chiederne la rateazione in un numero massimo di 72 rate mensili (importo minimo di 100 euro cadauna) o di 120 rate mensili al verificarsi di particolari disagiate situazioni socio-economiche (vedasi novità introdotte con il Decreto del fare);

e) se non riesco o ritengo immorale ed ingiusto pagare la cartella esattoriale, Equitalia mi notificherà un sollecito di pagamento non prima di 6 mesi circa dal termine di 60 gg. dalla notifica originaria (esperienza comune propone notifiche di solleciti anche dopo 10/12 mesi);

f) a questo punto (non è mai troppo tardi), onde evitare l’avvio di eventuali azioni esecutive da parte di Equitalia, faccio richiesta di rateizzazione allo stesso Agente per la Riscossione ed inizio con il pagamento delle varie rate mensili (è possibile  saltarne il pagamento fino ad un massimo di 8 rate, anche non consecutive).

Solo da questo momento sono soggetto alle eventuali azioni esecutive (espropriazione) da parte di Equitalia, non prima!!!

g) è doveroso ricordare, in questa fase, i limiti posti alle azioni esecutive di Equitalia, da parte del Decreto del fare (D.L. 69/2013), soprattutto per quanto riguarda il pignoramento immobiliare e mobiliare (si rinvia a tal proposito alle precedenti guide sulle azioni esecutive del Fisco).

 

Alla luce di quanto sopra esposto, sorgono d’obbligo le seguenti considerazioni:

 

1)  Se non pago 10.000 euro di IRPEF a Giugno 2014, mi ritrovo a pagare  circa un 12/13% in più usufrendo della rateazione massima della “Comunicazione bonaria” ossia le 20 rate trimestrali che corrispondono a 5 anni.

Ora è da chiedersi:

– Un prestito chirografario di 10.000 euro per la durata di 60 mesi (5 anni) chiesto ad una qualsiasi banca, quanto costa di interessi bancari? Il 12/13% Assolutamente no!!! Ci si aggira attorno al 30%!!!!!

– Un prestito chirografario di 10.000 euro per la durata di 60 mesi (5 anni) viene ottenuto senza alcuna istruttoria e comodamente con pochi “passaggi” al computer da casa o dall’Ufficio (proprio o del Consulente fiscale)? Assolutamente no!!! Infatti, il più delle volte, la banca assolve a tale fase procedurale  in modo articolato e con copiosa documentazione

– Un prestito chirografario di 10.000 euro per la durata di 60 mesi (5 anni) viene ottenuto senza alcuna garanzia personale propria o di terzi garanti? Assolutamente no!!!! Infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, oltre al reddito personale (quello di lavoratore autonomo sia d’impresa che di professionista è valutato molto negativamente dagli istituti di credito) vengono richieste le firme a garanzie o di un genitore, o del coniuge che lavori a tempo indeterminato, o della nonna che percepisca uan pensione etc. Per la rateazione della “Comunicazione bonaria”  di 10.000 euro e per la durata di 20 rate trimestrali (5 anni) tutto questo non è minimamente richiesto!!!

– Le rate del finanziamento bancario (nell’es. 5 anni) sono compensabili con eventuali crediti d’imposta erariali maturati nell’anno successivo all’ottenimento del prestito stesso? Assolutamente no!!!! Il debito scaturente dalla “Comunicazione bonaria”  può invece essere totalmente o parzialmnete compensato con un credito fiscale maturato a favore del contribuente nel corso dell’anno e desumibile dal Modello Unico regolarmente presentato (es.: “Comunicazione bonaria” di 10.000 euro per saldo IRPEF 2013 non versato a giugno 2014, ricevuta a Maggio/Giugno 2015, ma nel frattempo, nel 2014 ho maturato un credito Annuale IVA per euro 8.000, che potrò utilizzare in compensazioe da Marzo 2015 e che evidenzierò nel modello UNICO/2015 da presentare per il periodo d’imposta 2014).

– Perchèmmai dovrei ricorrere ad un finanziamento bancario al 30% quando la rateizzazione trimestrale al 12/13% della “Comunicazione bonaria” mi permette di autofinanziarmi in tutta tranquillità, senza spese di un’articolata istruttoria e senza dover prestare garanzie personali proprie o dei miei familiari?1?

– Decidessi di “prendere” ulteriore tempo per il pagamento delle imposte e tasse, in quanto ritenute sproporzionate ed ingiuste, l’attuale sistema normativo dello STATO ITALIANO mi offre la possibilità, in caso di mancato pagamento della “Comunicazione bonaria” di richiedere la rateizzazione della successiva cartella esattoriale, con l’oppotunità di “spostare”  l’inizio di pagamento del piano di rateazione, seppur con un aggravio di interessi, anche dopo un anno circa.

Ebbene, si prospetta al contribuente, lo seguente scenario: non pago 10.000 euro di IRPEF a Giugno 2014, ricevo la “Comunicazione bonaria” a Maggio/Giugno2015 maggiorata di sanzione (10%) ed interessi (1%) e decido di non pagarla, ricevo la cartella da Equitalia a Maggio/Giugno 2016 maggiorata di sanzione (30%) ed interessi (3/4%) e decido di non pagarla, ricevo il sollecito di pagamento da Equitalia verso Gennaio/Febbraio 2017 allorchè decido di richiedere la rateazione nel numero massimo di 72 rate mensili, tale da terminare il pagamento del debito fiscale a Febbraio/Marzo 2023. Tutto questo procastinare il pagamento del mio debito fiscale mi sarà pure costato alla fine una maggiorazione tra sanzione ed interessi di oltre il 40% circa, ma  mi ha permesso di terminare l’esborso finanziario in un arco temporale di BEN 9 ANNI dal termine originario di pagamento delle imposte (16/06/2014) e senza, se accuratamente monitorata la fase di proroga di pagamento della cartella esattoriale, incorrere in azioni esecutive da parte di Equitalia

Infine, anche per la cartella esattoriale, come per la “Comunicazione bonaria”,  è previsto l’istituto della compensazione. Infatti, al verificarsi di deteminate condizioni e nel rispetto di particolari procedure, il contribuente può pagare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali  e i relativi oneri accessori (compresi gli aggi e le spese a favore dell’Agente della Riscossione), compensandole con crediti relativi alle imposte erariali stesse. Per fare ciò bisogna utilizzare il modello F24 Accise (codice tributo RUOL).     

Alberto Marsotto
Rag. Commercialista
Plebiscito.eu

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DIRITTI, GARANZIE E DOVERI DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICA FISCALE

DIRITTI, GARANZIE E DOVERI DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICA FISCALE

6 Maggio 2014 30 Comments in editoriali esenzione fiscale news

foto (26)Premessa
I controlli del Fisco, negli ultimi tempi, sono all’ordine del giorno, perché la lotta all’evasione rappresenta uno degli obiettivi principali dell’azione di governo.
Agli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria è attribuito il potere di accedere nei locali adibiti all’esercizio di attività d’impresa, artistica o professionale, al fine di esaminare le scritture contabili e rilevare direttamente i fatti di gestione che generano costi, ricavi ed elementi patrimoniali esposti nella dichiarazione dei redditi.

Poiché il momento della verifica fiscale rappresenta, per il contribuente che vi è sottoposto, un momento particolarmente delicato, appare opportuno fornire un  breve decalogo dei diritti e delle tutele ad esso spettanti in tale circostanza. Le modalità con cui devono essere eseguiti gli accessi, le ispezioni e le verifiche presso il contribuente sono regolate dai D.P.R. 600/73 art. 33 e 633/72 art. 52.

Gli accertamenti possono essere eseguiti dai singoli Uffici Finanziari e dalla Guardia di Finanza.

Autorizzazione e motivazione
Ogni accesso degli ispettori fiscali deve essere autorizzato e adeguatamente motivato.

Per legge, infatti, gli organi verificatori:

  • devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’Ufficio da cui dipendono (art. 52 D.P.R. 633/1972);
  • gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali presso la sede del contribuente devono essere effettuati sulla base di “esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo” (art. 12, comma 1, Statuto del contribuente).

Di conseguenza, in caso di verifica, è buona norma che il contribuente:

  • si accerti che gli ispettori siano realmente tali;
  • verifichi che gli stessi siano muniti di autorizzazione;
  • chieda notizia circa gli scopi della visita fiscale (c.d. ordine di servizio).

In assenza di autorizzazione, il contribuente potrà chiedere:
di far mettere a verbale tale circostanza, riservandosi poi di azionare le vie praticabili fra le quali la richiesta di intervento del Garante del contribuente.

Accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali
Salvo casi eccezionali e urgenti, adeguatamente documentati, si svolgono durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente (art. 12 Statuto del contribuente).

Potere di impedire l’accesso
In linea di principio, il contribuente non ha il potere di impedire l’accesso degli ispettori o far cessare il controllo.
Eccezione alla regola: ipotesi di ispezioni e verifiche presso locali dove il contribuente esercita attività artistica o professionale, se non è fisicamente presente il titolare o un suo delegato.

Assenza o carenza di autorizzazione
Inficia l’intero procedimento amministrativo e le prove eventualmente acquisite dagli ispettori.

Durata della verifica
La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’Ufficio (art. 12 Statuto del contribuente).

Abitazione del contribuente
Come detto, ogni verifica deve essere accompagnata da un’apposita autorizzazione. Tuttavia, occorre precisare che la carenza o l’assenza di autorizzazione e/o di motivazione della verifica hanno effetti diversi sul procedimento amministrativo, a seconda del tipo di accesso e dei luoghi nel quale lo stesso deve essere compiuto.
La tutela, per esempio, è massima nel caso in cui gli ispettori debbano accedere nel luogo in cui il contribuente e i suoi familiari, dimorino. Ciò anche quando il luogo sia attiguo o connesso con i locali nei quali viene svolta l’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Per un accesso di questo tipo, infatti, gli organi verificatori dovranno disporre anche:

  • dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Autorizzazione che potrà essere rilasciata, in presenza di “gravi indizi di violazioni” (art. 52, comma 1, D.P.R. 633/72).

Studi professionali
In caso di accesso presso uno studio professionale o dove il contribuente eserciti un’arte, oltre alle autorizzazioni e all’obbligo di motivazione, è necessario che al momento dell’accesso vi sia la presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.
Tale presenza rappresenta requisito di legittimità dell’attività stessa di verifica, tanto che se al momento dell’accesso il titolare dello studio è assente e non vi sia la possibilità di delegare un terzo, i verificatori dovranno astenersi da qualsiasi attività.
Se poi lo studio è condiviso con altri soggetti, la verifica non potrà estendersi anche a quest’ultimi, interessando gli spazi adibiti alla loro attività.

Assistenza di un professionista
Il contribuente, dopo aver preso visione e aver avuto le necessarie informazioni circa l’autorizzazione, gli scopi e le finalità dell’accesso, dovrà valutare la possibilità di azionare altre due facoltà:

  • farsi assistere da un professionista;
  • ove possibile, trasferire la sede della verifica stessa.

Infatti, quando viene iniziata la verifica, gli ispettori devono informare il contribuente:

  • della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria;
  • dei diritti e degli obblighi riconosciuti dalla legge in occasione delle verifiche.

Inoltre, su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.

Evidentemente, le nomina di un professionista di fiducia sarà quanto mai opportuna, laddove dalla lettura dell’autorizzazione e dello scopo della verifica il contribuente si renderà conto che i rischi e gli interessi in gioco possono essere elevati.
Il trasferimento delle operazioni di verifica presso gli stessi verificatori o altra sede (per esempio, lo studio del difensore di fiducia), può essere invece utile quando non si voglia recare turbamento alle ordinarie attività di lavoro.

In ogni caso, delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori (art. 12, comma 7 L. 212/2000 – c.d. Statuto del contribuente). L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Il Garante del contribuente
L’articolo 12, comma 6, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) prevede che il contribuente possa rivolgersi al Garante del contribuente per richiedere la tutela dei propri interessi, ove ritenga che i soggetti verificatori stiano procedendo nelle operazioni di accesso e verifica con modalità non conformi alle vigenti disposizioni di legge.

Si riportano infine, due tabelle che in forma schematica indicano le disposizioni attualmente in vigore per l’esecuzione delle verifiche fiscali.

TABELLA 1 : Disposizioni per l’esecuzione delle verifiche

Accesso e sue modalità
(Comma 1)

 

Locali ove si esercitano attività d’impresa, arte o professione

Gli uffici lva (gli uffici delle imposte dirette e della Guardia di finanza) possono:

– disporre l’accesso di impiegati dell’amministrazione finanziaria nei locali
destinati all’esercizio di:

  • attività commerciali
  • attività agricole
  • attività artistiche e professionali

– per procedere a:

  • ispezioni documentali
  • verificazioni
  • ricerche
  • e ad ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento delle imposte
    e per la repressione della evasione e delle altre violazioni.
Autorizzazione dell’ufficioGli impiegati che eseguono l’accesso devono: – essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo,
– rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono.
Autorizzazione della ProcuraE’ necessaria anche l’autorizzazione dei Procuratore della Repubblica: – per accedere nei locali che siano adibiti anche ad abitazione.
Presenza del titolare dello studioIn ogni caso, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti o professioni
dovrà essere eseguito in presenza dei titolare dello studio o di un suo delegato.
Locali diversi
(Comma 2)
L’accesso nei locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere
eseguito previa autorizzazione dei Procuratore della Repubblica:

– soltanto in caso di gravi indizi di violazione delle norme dei decreti fiscali;
– allo scopo di reperire libri, registri, documenti, scritture e altre prove delle violazioni.

Perquisizioni personali,
aperture coattive e
tutela dei segreto
professionale

(Comma 3)
In ogni caso è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica o
dell’autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l’accesso:

– a perquisizioni personali,
– o alla apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili,
– per l’esame di documenti e la richiesta di notizie relativamente ai quali è eccepito
il segreto professionale ferma restando la norma di cui all’ad. 103 del c.p.p.

Ispezione documentale
(Comma 4)
L’ispezione documentale si estende:

– a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali,
– compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie.

Rifiuto di esibire libri
(Comma 5)
I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata la esibizione:

– non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa.

Per rifiuto di esibizione si intendono anche:

– la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture, e
– la sottrazione di essi alla ispezione.

Processo verbale di accesso
(Comma 6)
Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino:

– le ispezioni e le rilevazioni eseguite,
– le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta,
– le risposte ricevute.

Il verbale deve essere sottoscritto:

– dal contribuente o da chi lo rappresenta,
– ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione.

Il contribuente ha diritto ad avere copia dei verbale.

Sequestro documenti e scritture
(Comma 7)
I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto:

– se non è possibile riprodurne o farne constatare il contenuto nel verbale, nonché
– in caso di mancata sottoscrizione o di contestazione dei contenuto dei verbale.

lnsequestrabilità dei libri e registriI libri e i registri non possono essere sequestrati;
gli organi procedenti:

– possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti;
– possono apporre nelle parti che interessano la propria firma o sigla insieme
con la data e il bollo di ufficio;
– e possono adottare le cautele atte ad impedire l’alterazione o la sottrazione
dei libri e dei registri.

Verifiche e ricerche
su mezzi adibiti al
trasporto per c/terzi
(Comma 8)
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l’esecuzione
di verifiche e di ricerche relative a merci e ad altri beni viaggianti su
autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi.
Soggetti che si avvalgono di sistemi elettronici
(Comma 9)
In deroga alle disposizioni dei comma 7 (riguardante il sequestro di
documenti e scritture nonchè la insequestrabilità dei libri e registri),

– gli impiegati che procedono all’accesso nei locali di soggetti che si avvalgono
di sistemi meccanografici e simili, hanno facoltà di provvedere con mezzi propri all’elaborazione dei supporti fuori dei locali stessi qualora il contribuente non
consenta l’utilizzazione dei propri impianti e del proprio personale.

Scritture presso terzi (Comma 10)Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti, deve esibire un’attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso.

Se l’attestazione non è esibita e se il soggetto che l’ha rilasciata si oppone all’accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del comma 5 (cioè non saranno prese in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa).

Accesso presso
banche e pubbliche amministrazioni
(Comma 11)
Gli uffici lva (e imposte dirette) hanno facoltà di:

– disporre l’accesso dei propri impiegati muniti di apposita autorizzazione:

  • presso le pubbliche amministrazioni e gli enti indicati ai n. 5) dell’art. 51dei
    Dpr n. 633/1972 (enti pubblici e società che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi, ivi comprese le società e gli enti di assicurazione), allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie ivi previste;
  • presso le aziende e istituti di credito e l’amministrazione postale (con le modalità previste in caso di deroga al segreto bancario) allo scopo di rilevare direttamente dati e notizie relativi ai conti la cui copia è stata richiesta e non trasmessa entro il termine stabilito, o allo scopo di rilevare direttamente la completezza o l’esattezza dei dati e notizie nei casi di fondati sospetti sulla completezza di tutti i rapporti intrattenuti.

 

TABELLA 2 : Le Autorizzazioni necessarie per l’accesso

CASISTICAAutorizzazione dell’
UFFICIO
Autorizzazione della
PROCURA
Casi normali
  • Locali adibiti esclusivamente a esercizio di impresa commerciale
        SI    NO
  • Locali adibiti esclusivamente a studio professionale o artistico
        SI    NO
Casi di promiscuità
  • Locali adibiti ad attività professionale e commerciale
        SI    NO
  • Studio professionale o artistico adibito anche ad abitazione
        SI     SI
  • Attività commerciale, agricola ecc. svolta in locali adibiti anche ad abitazione
        SI     SI
  • Studio professionale che sia sede amministrativa di fatto o luogo di custodia della documentazione amministrativa contabile di impresa
        SI    NO
Altri casi
  • Ricerca e ispezione di documentazione amministrativo-contabile relativa a imprese commerciali o agricole, custodite presso studio professionale
        SI    NO
  • Accesso presso professionista che ha rilasciato attestazione di detenzione di uno o più libri e scritture (*) (**)
        SI    NO
 

(*) L’accesso va eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.
(**) Senza effettuare ricerca.

—

Alberto Marsotto

Rag. Commercialista

Plebiscito.eu

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LE RISPOSTE ALLE 20 DOMANDE PIU’ FREQUENTI SULL’OBIEZIONE FISCALE VENETA  – FAQ –

LE RISPOSTE ALLE 20 DOMANDE PIU’ FREQUENTI SULL’OBIEZIONE FISCALE VENETA – FAQ –

5 Maggio 2014 36 Comments in editoriali esenzione fiscale news

foto (31)1) D. Sono un artigiano/commerciante titolare di partita Iva. Relativamente all’azione di obiezione fiscale come mi devo comportare con i contributi INPS personali?

1)  R. I contributi INPS fanno parte della “massa creditoria” che lo Stato italiano vanta nei confronti dei cittadini-contribuenti, e, pertanto, rientrano a pieno nell’elenco degli importi da obiettare da parte dei contribuenti Veneti. Con un distinguo, però, da osservare attentamente: le aziende che partecipano a gare d’appalto pubbliche e non (attività d’impresa edile, idraulica, di giardinaggio, di dipintura, di elettricista etc.) nonché le aziende che svolgono attività di commercio in forma ambulante su aree pubbliche, devono pagare i contributi INPS pena il rilascio di DURC “negativo” e conseguente perdita dell’appalto o mancato pagamento del credito per appalti già in essere o revoca della licenza di commercio ambulante. Si ritiene inoltre doveroso pagare i contributi INPS dei propri dipendenti.

2) D. Sono un dipendente/pensionato e pertanto non titolare di partita IVA. Che obiezione fiscale posso fare e quindi quali tasse posso non pagare?

2) R. Anche il dipendente/pensionato deve dare il suo importante contributo all’obiezione fiscale Veneta. Infatti, anche il contribuente privato (non titolare di partita IVA) non pagherà per esempio il bollo auto, il canone RAI, la TARI, la TASI, l’IMU sull’eventuale 2^ casa, l’IRPEF sugli affitti percepiti per immobili concessi in locazione a terzi.

3) D. Se la Repubblica Veneta è stata proclamata il 21 marzo 2014 e pertanto alla  data attuale lo Stato Italiano come stato estero giuridicamente e fiscalmente non lo riconosciamo, perché mai dovrei non solo pagare le tasse ma anche presentare le dichiarazioni fiscali (Modello Unico)?

3)  R. L’azione dell’obiezione fiscale Veneta consiste esclusivamente nello STOP ai

versamenti di imposte e contributi. L’obiettore fiscale Veneto non deve assolutamente consumare l’ipotesi  di elusione e/o infedeltà fiscale, pertanto le varie dichiarazioni fiscali vanno regolarmente e puntualmente presentate. Così facendo, lo Stato italiano farà affidamento sulle imposte ed i contributi che i cittadini Veneti si impegneranno a pagare, come da dichiarazioni regolarmente presentate, ma che non arriveranno mai a destinazione nelle casse erariali italiane.

4) D. Vedendo lo Stato Italiano che una massa rilevante di contribuenti Veneti (aziende e privati) non pagano più le tasse, non è che in 2-3 giorni mi emana un decreto che modifica completamente le tempistiche e il regime sanzionatorio per l’invio degli avvisi bonari solo ai Veneti?

4) R. Non è plausibile, oltre che essere costituzionalmente illegittimo, emanare una o più norme fiscali che modifichino le tempistiche e la misura sanzionatoria relativamente all’azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria italiana nei confronti di una sola Regione. Infatti, il fisco italiano va considerato nella sua unitarietà nazionale per cui dovrebbe essere modificata la normativa sugli Avvisi bonari e sulle cartelle esattoriali (Equitalia) anche per tutte le altre Regioni italiane, il ché ………

5) D. Quando si parla di obiezione fiscale, si intende soltanto il mancato pagamento delle tasse allo Stato centrale (IVA, IRPEF, IRES, IRAP) o anche delle imposte locali (IMU, TARI, TASI) al Comune?

5) R. Per obiezione fiscale va intesa l’azione atta a bloccare il pagamento di qualsiasi imposta, tassa e contributo, indipendentemente dalla natura nazionale, regionale, provinciale o comunale delle stesse somme a debito. Pertanto, anche le imposte locali quali l’IMU, la TARI e la TASI, nonché le imposte regionali quali il bollo auto, rientrano nella lista delle imposte e tasse da obiettare.

6) D. Anche se io volessi aderire in qualità di azienda (partita IVA) o privato, all’obiezione fiscale, troverei comunque un ostacolo nel mio commercialista che mi induce a desistere dal non pagare le tasse perché mi arriverà una bella bastonata e anche perché si può andare incontro ad accertamenti.

6) R. L’acquisizione della piena coscienza e consapevolezza da parte del contribuente Veneto, che, il mancato pagamento delle imposte e tasse (vedi guida informativa su esenzione fiscale pubblicata su www.plebiscito.eu) nel pieno rispetto degli strumenti legalmente messi a disposizione ed in quanto tali riconosciuti legittimi dallo Stato italiano, non comporta alcun accertamento fiscale e nessuna “terribile bastonata”, se non l’applicazione della conosciuta sanzione del 10% o del 30% (ed alcuni punti percentuali di interessi di mora annui – 3-4%) a seconda che si intenda rateizzare l’Avviso bonario o si attenda la successiva cartella esattoriale di Equitalia, faranno sì che le persuasioni di desistere dall’obiezioni fiscale, derivanti dal proprio commercialista, siano superate e vinte.

 7) D. Il mio commercialista mi paga le tasse con F24 in via telematica, senza che io debba dirgli se pagare o meno. Lui ha la delega per pagarmi le tasse (F24) e quindi se vuole/lo ritiene opportuno me le paghe lo stesso, a prescindere che io voglia aderire all’obiezione fiscale oppure no.

7) R. Il commercialista al quale il contribuente ha concesso la delega al pagamento telematico degli F24, è investito di una delega (mandato) per il solo atto materiale del pagamento telematico (tramite Entratel) non già di una delega (mandato) avente natura decisionale in merito alla volontà di pagare o non pagare le imposte e tasse. Pertanto, la volontà ultima in merito al pagamento o meno del modello F24, spetta sempre ed esclusivamente al contribuente-cliente, il quale può in qualsiasi momento revocare la delega (mandato) precedentemente concessa (o) al proprio commercialista.

8) D. Sono un imprenditore e decido di non pagare le tasse già dal 16 maggio 2014 (IVA). Non è che l’Agenzia delle Entrate o l’Equitalia mi pignorano il furgone o altri beni e macchinari dell’azienda?

8) R. Il D.L. 69/2013 (c.d. Decreto del fare) ha introdotto importanti novità (e limiti) all’azione esecutiva da parte di Equitalia. In particolare, ha posto il divieto di sottoporre a fermo amministrativo i beni mobili registrati (autovetture, furgoni, autocarri, imbarcazioni, etc.) strumentali all’esercizio dell’attività di impresa o della professione. Il contribuente destinatario di eventuale preavviso di fermo amministrativo del furgone, dovrà entro 30 giorni dimostrare la destinazione a bene strumentale per l’impresa del bene oggetto dell’azione di Equitalia.Per quanto riguarda  i macchinari dell’azienda, quest’ultimi posso essere oggetto di pignoramento fiscale, solo se Equitalia non ha rinvenuto altri beni in capo al contribuente idonei e sufficienti a soddisfare il credito erariale, e comunque nel limite massimo di 1/5 del valore complessivo dei macchinari ed attrezzature del contribuente stesso. I macchinari/attrezzature pignorati nel limite massimo di 1/5 del loro valore complessivo, sono comunque affidati in custodia al contribuente pignorato e la loro vendita all’incanto non può avvenire prima del termine di 300 giorni successivi al pignoramento.

9) D. Sono un dipendente/pensionato e decido di non pagare le tasse già dal 16 giugno 2014 (IRPEF,IMU). Non è che l’Agenzia delle Entrate o l’Equitalia mi pignorano lo stipendio o la pensione?

9) R. Anche per dipendenti e pensionati la recente normativa ha introdotto rafforzate forme di garanzia in caso di riscossione forzosa di imposte e  contributi da parte di Equitalia. Più precisamente: nel caso di cartella esattoriale non pagata (neppure in forma rateale), neppure dopo i solleciti dell’Agente della Riscossione,  e divenuta definitiva (non impugnata), Equitalia procede al pignoramento presso terzi (INPS nel caso di pensione e datore di lavoro nel caso di stipendio) di una parte della pensione o dello stipendio, variabile a seconda del loro ammontare. Il pignoramento sarà di 1/10 per stipendi o pensioni non superiori a 2.500 euro, di 1/7 per stipendi o pensioni oltre i 2.500 euro e fino a 5.000 euro, di 1/5 per stipendi o pensioni oltre i 5.000 euro. Una circolare interna di Equitalia, inoltre, anche se non rientrante nel rango delle leggi ordinarie dello Stato italiano, ma puntualmente applicata e rispettata dallo stesso Agente della Riscossione, ha imposto il divieto per Equitalia, di pignorare i c/c bancari e/o postali dove vengono accreditate le pensioni o gli stipendi di importo inferiore ad euro 5.000 mensili.

10) D. Se un contribuente vanta verso lo Stato Italiano un credito per imposte e contributi (es. 8.000 di IVA) questo credito viene perso se si aderisce all’obiezione fiscale?

10) R. Aderire all’obiezione fiscale non fa perdere alcun credito per imposte e/o contributi verso lo Stato italiano. Infatti non vi è una sorta di trattenimento del credito a compensazione del mancato pagamento di imposte e contributi, se non nel particolare caso di cartella esattoriale (Equitalia) non impugnata e non pagata (neppure ratealmente) entro il termine di 60 gg. dalla notifica. 

11) D. Abbiamo visto che se non pago le tasse alle varie scadenze stabilite per legge, entro circa un anno (per l’IVA entro 18/24 mesi) mi arriva un Avviso bonario dall’Agenzia delle Entrate. Notificatomi detto documento, decido di non pagarlo. Entro un anno circa, mi arriva la cartella di pagamento Equitalia. Cosa mi succede se decido di non pagare neppure la cartella di Equitalia?

11) R. Al mancato pagamento sia integrale che rateale, entro 60 gg. dalla notifica della cartella esattoriale, consegue da parte di Equitalia, una comunicazione di sollecito, solitamente dopo 10/12 mesi dalla prima notifica, mediante la quale il contribuente viene invitato quanto prima a provvedere al pagamento, anche  ratealmente, del debito iscritto a ruolo. Rimasto inevaso (insoddisfatto) l’ulteriore suddetto sollecito di pagamento, Equitalia darà corso alle azioni esecutive, con i relativi limiti a garanzia del contribuente, così come in parte riportate alle precedenti R.8 e R.9

12) D. Sono un artigiano con partita IVA da parecchi anni. Non ho nessuna proprietà intestata a me, in quanto è tutto di mia moglie e siamo in regime di separazione legale dei beni. Detto ciò, se non possono pignorarmi nulla, posso oltre a non pagare l’Avviso bonario, fare a meno di pagare, quando arriverà, la cartella di Equitalia?

12) R. Secondo la situazione prospettata nel quesito, se è vero che il contribuente è immune da “aggressione immobiliare”  per importi iscritti a ruolo non superiori a 120.000 euro, può comunque essere sottoposto a pignoramento mobiliare (seppure con i limiti di cui alla R.8). Inoltre, si consiglia di fare atto notarile di donazione  avente ad oggetto tutti i beni mobili di rilevante valore economico (arredi, quadri, accessori)  presenti all’interno dell’immobile nel quale si ha la residenza anagrafica (a nulla rilevando la circostanza che si risieda assieme al coniuge in regime di separazione legale dei beni e la fattura di acquisto di detti beni sia intestata solamente a quest’ultimo). Ovviamente l’atto notarile di donazione avente ad oggetto i beni mobili, dovrà portare data anteriore all’Avviso bonario e all’iscrizione del debito a ruolo (successiva cartella Equitalia),

13) D. Non pago le tasse alle varie scadenze, e quindi dopo circa un anno mi arriverà l’Avviso bonario. Decido di pagarlo a rate trimestrali, ma qualche rata (trimestrale)  non ce la faccio a pagarla. Cosa mi succede? La stessa domanda vale in caso abbia ricevuto la cartella di Equitalia, la rateizzo ma non riesco a pagare qualche rata. Cosa succede in tal caso?

13) R. La vigente normativa sulla rateazione degli Avvisi bonari consente di pagare una rata trimestrale oltre la propria scadenza originaria, purché entro la scadenza della rata trimestrale successiva e a condizione che si maggiori suddetta rata tardiva con  la sanzione e gli interessi moratori come da istituto del Ravvedimento operoso. Tale comportamento, permette di mantenere valido e quindi continuare, il piano di rateazione dell’Avviso bonario. In mancanza del rispetto della summenzionata procedura, il contribuente decadrà dalla rateizzazione dell’Avviso bonario (con sanzione al 10% ed interessi moratori all’1% annuo) e si vedrà notificata la cartella Equitalia per il residuo importo capitale di imposte e/o contributi, e con l’applicazione della sanzione del 30% (20% sulla parte di Avviso bonario già pagata). Una volta ricevuta la cartella Equitalia, il contribuente in difficoltà nel pagamento delle rate mensili, potrà non pagarne fino ad un massimo di 8, anche non consecutive, per mantenere “in piedi” la rateizzazione della cartella stessa. Superato il n. di 8 rate mensili non pagate, il contribuente decadrà dal beneficio della rateizzazione del debito e dovrà pagare l’importo residuo in un’unica soluzione. L’ulteriore mancato pagamento del residuo in un’unica soluzione, potrà comportare le azioni esecutive, come descritte in parte alle precedenti R.8 e R.9.

14) D. Sono un commerciante titolare di partita IVA che ha deciso di non pagare le tasse alle prossime scadenze (IVA al 16/05/2014, IRPEF-IRAP etc. al 16/06/2014,IMU al 16/06/2014). Però, ho  un paio di cartelle Equitalia delle quali sto pagando le rate mensili  da circa un anno  e che riguardano tasse di anni precedenti. Le rate di queste cartelle riguardanti gli anni precedenti continuo a pagarle?

14) R. Visto che relativamente alle tasse degli anni precedenti gli Avvisi bonari sono  già stati notificati e così pure le corrispondenti cartelle esattoriali, delle quali è già in essere il pagamento rateale mensile, si ritiene opportuno continuare con il pagamento delle rate alle varie scadenze, in considerazione del fatto, che, il contribuente si trova già nella seconda fase (fase più avanzata) dell’eventuale obiezione fiscale. Tutt’al più, il contribuente obiettore fiscale del quesito in questione, può, con attento monitoraggio della rateizzazione, non pagare sino ad otto rate mensili anche non consecutive.

15) D. Se io decido di non pagare più tasse allo Stato Italiano, c’è un qualche sistema che tuteli i miei beni a favore della mia famiglia?

15) R. Tra gli strumenti attualmente previsti dall’Ordinamento giuridico italiano a tutela del patrimoniale personale, il più efficace (oltre che il meno costoso) si ritiene il Fondo Patrimoniale. Caratteristica essenziale, però, perché possa rappresentare un’ottima difesa per debiti anche di natura erariale, è l’effettiva destinazione dei beni personali (immobili, auto) al bisogno della famiglia e che l’atto notarile di costituzione del Fondo Patrimoniale porti data anteriore al “sorgere/rilievo”  del debito erariale, ossia all’Avviso bonario   e alla cartella esattoriale.

16) D.  Sono titolare di un’azienda con alcuni dipendenti. Se decido di non pagare più le tasse italiane alle varie scadenze, come mi comporto per le ritenute IRPEF e i contributi INPS dei miei dipendenti?

16) R. Si ritiene opportuno pagare i contributi INPS dei dipendenti (loro “pensione”), a maggior ragione poi se si rientra nelle fattispecie di richiesta DURC da parte di soggetti terzi (Enti pubblici e privati) ed a causa del mancato pagamento dei suddetti contributi previdenziali questo risulti negativo, con le pesanti conseguenze economiche ed amministrative già menzionate alla R.1. Per quanto riguarda invece le ritenute d’acconto IRPEF sulle buste paga dei propri dipendenti, il contribuente – datore di lavoro, può esercitare l’obiezione fiscale non pagando alcuna ritenuta fiscale, purché entro il tetto massimo annuale di 50.000 euro, pena l’applicazione delle sanzioni penali. 

17) D. Sono socio con altre due persone di una Società commerciale (SNC) Nel caso io aderisca all’obiezione fiscale ma gli altri miei soci non la pensino come me, come mi devo comportare per la Società e per la mia posizione personale?

17) R. Nella fattispecie prospettata dal contribuente, si ritiene opportuno il seguente comportamento: a) le imposte e tasse della società andranno pagate, per non compromettere il quieto vivere societario e la permanenza in vita della stessa compagine sociale; b) le imposte e tasse personali calcolate sulla propria quota parte degli utili (esempio 30%) saranno oggetto di obiezione fiscale.

18) D. Sono titolare di un’impresa artigiana che acquisisce parecchi lavori mediante contratti di sub-appalto. Il mancato pagamento delle tasse per adesione all’obiezione fiscale mi può creare problemi con le Ditte con le quali stipulo detti contratti?

18) R. La risposta è sì per quanto riguarda i contributi INPS e per quanto riguarda l’IVA delle fatture emesse o da emettere limitatamente ai suddetti rapporti.

19) D. Si parla di avvisi bonari in caso di  mancato pagamento dell’IVA, dell’IRPEF, dell’IRAP, o di accertamento se non si paga l’IMU, e relative modalità operative, ma se decido di non pagare anche il bollo auto o l’imposta di registro sul rinnovo annuo dei contratti d’affitto, cosa succede? Cosa mi viene notificato?

19) R. In caso di mancato pagamento del bollo auto la Regione Veneto notificherà al contribuente moroso, entro il termine di 3 anni dal 31 dicembre di scadenza di pagamento dell’annualità omessa, un Avviso di accertamento con il quale si richiederà il pagamento dell’imposta originaria maggiorata della sanzione del 30% e degli interessi moratori. Decorsi 60 gg. dalla notifica di detto Avviso regionale senza che il contribuente abbia provveduto al relativo pagamento, si procederà con iscrizione a ruolo (cartella Equitalia) del’importo complessivo secondo l’iter visto per le altre imposte e contributi. Lo stesso discorso (anche in termini di sanzione del 30% e di termine di pagamento nei 60 gg. successivi alla notifica) va fatto in caso di omesso pagamento dell’imposta annua di registro per il rinnovo dei contratti di locazione (Avviso di accertamento e successiva cartella esattoriale).    

20) D. Se lo Stato Italiano vede che molte aziende venete non pagano le tasse alle varie scadenze, non è che possa accelerare l’invio degli Avvisi bonari, ad esempio anziché a maggio/giugno del 2015 già a settembre/ottobre 2014?

20) R. L’Amministrazione finanziaria italiana rileva i mancati o incompleti versamenti di imposte e contributi mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali trasmesse dal contribuente e i modelli F24 pagati dallo stesso. Ebbene, poiché nel mese di settembre di ogni anno (2014  per il caso che ci interessa) l’Agenzia delle Entrate di Roma riceve nel giro di pochi giorni indistintamente per Regione o Provincia italiana milioni di dichiarazioni fiscali, è nell’impossibilità materiale/informatica di “attenzionare” in un determinato numero di settimane solo ed esclusivamente, estrapolandole dalla massa indistinta, le dichiarazioni dei contribuenti Veneti.

Alberto Marsotto
Rag. Commercialista
Plebiscito.eu

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VADEMECUM SUGLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DI EQUITALIA PER IL RECUPERO FORZOSO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI

VADEMECUM SUGLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DI EQUITALIA PER IL RECUPERO FORZOSO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI

2 Maggio 2014 14 Comments in editoriali esenzione fiscale news

foto (28)Cosa succede se il contribuente, che ha ricevuto una cartella di pagamento o un avviso di accertamento esecutivo, non paga nei termini oppure non presenta ricorso?

L’Agente della Riscossione (Equitalia) potrà avvalersi di uno o, contemporaneamente, più strumenti per recuperare forzatamente gli importi dovuti.

Si parla, a riguardo, di azioni cautelari (quelle volte a mettere un “vincolo” giuridico sui beni, pur senza espropriali, come nel caso di fermo o ipoteca) e azioni esecutive (quelle, invece, finalizzate all’esproprio dei beni del debitore).

Gli strumenti

La legge stabilisce che la cartella di pagamento e l’avviso di accertamento esecutivo contengono l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo “entro sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”.

Pertanto, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella (o 30 giorni dal termine per impugnare l’avviso di accertamento esecutivo), l’Agente della Riscossione può:

– iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei coobbligati in solido;

– procedere al fermo amministrativo dei beni mobili registrati;

– qualora le somme siano di importo almeno pari a 10.000 euro, beneficiare della procedura di “blocco” del pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni;

– avvalersi sia del pignoramento mobiliare sia del pignoramento presso terzi con la procedura “semplificata”, senza cioè passare dal Giudice per l’esecuzione;

– procedere a espropriazione immobiliare, se il credito supera i 120 mila euro e sempre che non si tratti di prima e unica casa del debitore;

– effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l’ordinamento attribuisce in genere al creditore.

Va detto, però, che in caso di notifica di accertamento esecutivo, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per l’impugnazione dell’atto, il credito è trasferito all’Agente della Riscossione (Equitalia), ma l’eventuale azione forzata è sospesa per un termine di 180 giorni dalla data dell’affidamento agli agenti della riscossione. La data dell’affidamento si verifica decorsi 90 giorni dalla notifica dell’atto (60 giorni più 30 giorni) oppure 180 giorni in caso di accertamento con adesione (60 giorni più 90 giorni più 30 giorni).

La norma dispone, dunque, una sospensione di 180 giorni solo per l’esecuzione forzata, ma non per altre azioni, quali il fermo amministrativo del mezzo, ad esempio, o l’iscrizione ipotecaria, che potrebbero essere legittimamente intraprese dall’Agente della Riscossione, non essendo prevista una sospensione esplicita in caso di proposizione dell’istanza di sospensione.

L’Agente della Riscossione ha l’obbligo di notificare con una comunicazione preventiva di almeno 30 giorni, l’intenzione di voler procedere con iscrizione ipotecaria in mancanza di pagamento. In questa ipotesi tale termine, di fatto, si sommerebbe ai 30 già previsti per legge, concedendo, presumibilmente, 60 giorni complessivi dal termine ultimo per pagare, per ottenere la sospensiva.

Invece, per procedere all’espropriazione, è necessario che siano decorsi sei mesi dalla data di iscrizione di ipoteca.

I MINI-DEBITI

Nei casi di riscossione coattiva di debiti fino a 2.000 euro, è previsto che Equitalia invii al debitore, prima di intraprendere misure cautelari ed esecutive, due solleciti di pagamento. Tra il primo e il secondo avviso, da spedire per posta ordinaria, devono trascorrere almeno sei mesi.

Se, dopo l’invio dei due solleciti, le somme continuano a non essere pagate, l’agente della riscossione può intraprendere le azioni previste per il recupero coattivo, inviando al contribuente un avviso (avviso d’iscrizione del fermo amministrativo, atto di pignoramento, eccetera).

L’ESPROPRIAZIONE INIZIA CON IL PIGNORAMENTO

L’Agente della Riscossione che non vede soddisfatto il proprio credito, nonostante eventuali tutele di garanzia quali il fermo amministrativo o l’ipoteca, può dunque procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute.

L’ESECUZIONE FORZATA

Equitalia può pertanto attuare una procedura chiamata esecuzione forzata, volta a soddisfare il credito dell’erario attraverso il denaro ricavato dalla vendita o dall’assegnazione di beni o crediti pignorati al debitore.

Gli Agenti della Riscossione, possono così procedere, senza l’intervento o l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione, al pignoramento dei beni del debitore fino alla loro successiva vendita.

L’espropriazione forzata prende infatti avvio proprio con il pignoramento, che non può essere emanato prima del decorso di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Tuttavia, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella essa dovrà essere preceduta da un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento entro 5 giorni.

Per quanto riguarda gli accertamenti esecutivi, dal momento di affidamento delle somme, a prescindere dalla presentazione del ricorso, l’espropriazione non può iniziare se non dopo il decorso di 180 giorni, quindi, nella maggior parte dei casi, decorsi almeno 270 giorni dalla notifica dell’accertamento (ossia: 60 giorni termine per il ricorso, + 30 giorni termine dilatorio per l’affidamento delle somme ad Equitalia, + 180 giorni, periodo in cui il pignoramento non può avvenire).

IL PIGNORAMENTO

Il pignoramento può essere di tre forme diverse:

1) mobiliare,

2) immobiliare,

3) presso terzi.

A differenza di quanto avviene nella procedura civile ed ordinaria, Equitalia gode di ampi poteri strumentali per individuare i beni da sottoporre ad espropriazione.

Infatti, gli Agenti della Riscossione possono:

– accedere ai dati dell’archivio finanziario presso l’Anagrafe Tributaria;

– accedere ai dati posseduti dagli uffici pubblici;

– per il tramite degli uffici finanziari richiedere accessi, ispezioni e verifiche.

1) Pignoramenti mobiliari

Passando ai pignoramenti mobiliari, una novità riguarda il divieto di apposizione del fermo amministrativo per i veicoli strumentali all’impresa e alla professione. A questo scopo, il contribuente deve provare che il mezzo – sul quale Equitalia ha preannunciato l’iscrizione del fermo – è strumentale all’esercizio dell’attività o della professione. La dimostrazione deve essere data entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di fermo.

Quanto al pignoramento di beni indispensabili all’esercizio dell’impresa o della professione, questi sono infatti pignorabili nei limiti di un quinto del loro valore, solo se l’ufficiale di riscossione non ha rinvenuto altri beni capienti, e anche se il debitore ha forma societaria oppure presenta prevalenza del capitale investito rispetto al lavoro.

Inoltre, in caso di pignoramento di questi beni, il debitore è sempre nominato custode degli stessi e devono decorrere almeno 300 giorni prima della vendita all’incanto.

2) PignoramentI immobiliarI

Equitalia può anche pignorare i beni immobili del debitore come la casa, un terreno, un capannone, ecc.

La modifica più rilevante è il divieto di espropriazione dell’abitazione principale. Esso opera solo in presenza di quattro condizioni:

–  deve trattarsi dell’unico immobile posseduto dal debitore;

–  il fabbricato deve avere destinazione catastale abitativa. Ne consegue che se il debitore abita in un immobile a uso ufficio la copertura non opera;

–  non deve però essere una casa di lusso, a prescindere dalla categoria catastale ufficiale, né appartenere alle categorie A8 (ville) o A9 (castelli);

–  il debitore deve avere residenza anagrafica nell’unità in esame.

Questo non vuol dire che Equitalia non potrà iscrivere ipoteca sulla casa. L’ipoteca infatti è solo una causa di “prelazione” (ossia di “preferenza” nella distribuzione del denaro derivante dall’asta) nel caso in cui qualche altro creditore metta in moto il procedimento di espropriazione (procedimento che, come detto, in presenza delle quattro suddette condizioni, Equitalia non può avviare). Infatti, il divieto di espropriazione introdotto dal decreto del Fare (che opera solo nei confronti di Equitalia e non di altri creditori privati) non esclude che l’abitazione principale sia, tuttavia, ipotecabile in presenza di un debito a ruolo superiore a 20mila euro.

Sempre restando in tema di pignoramenti immobiliari, è stato elevato da 20mila a 120mila euro il limite minimo di importo scaduto in presenza del quale l’espropriazione è ammessa: in questi casi, ovviamente, l’espropriazione è possibile solo quando manchino le suddette quattro condizioni.

È inoltre necessario che l’espropriazione sia preceduta dal decorso di sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca.

Non è ancora chiaro se le nuove condizioni, molto più favorevoli per il debitore, si applichino anche ai pignoramenti già eseguiti e per i quali la vendita all’incanto del bene non sia ancora avvenuta. In attesa di dirimere la questione, Equitalia ha sospeso tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del D.L.  69/13.

3) Pignoramento presso terzi

Uno strumento sempre più frequentemente utilizzato dall’Agente della Riscossione è il pignoramento presso terzi ossia quello con cui viene pignorato il conto in banca oppure un quinto di stipendio o pensione. Questo per due ordini di motivi. Innanzitutto si tratta di una procedura molto agevole perché ad Equitalia è consentito di evitare l’udienza di assegnazione delle somme davanti al Giudice, prevista invece nel caso di pignoramenti effettuati da privati; in questo modo si riducono notevolmente i tempi. Dall’altro lato, tutti i limiti e i vincoli introdotti negli ultimi anni al pignoramento mobiliare e immobiliare hanno reso tali esecuzioni particolarmente difficoltose. Pertanto il pignoramento presso terzi resta ancora quello più facile e sicuro, se si eccettua la previsione di un limite di un quinto alla pignorabilità dello stipendio e della pensione, che comporta semplicemente un allungamento dei tempi di recupero.

Il pignoramento presso terzi comporta l’apposizione di un vincolo di indisponibilità sui beni o sui crediti di cui è titolare il debitore, ma che sono nella sfera giuridica di un terzo soggetto: così, per esempio, nel caso del datore di lavoro quando ancora non ha versato lo stipendio al dipendente; o nel caso della banca presso cui sono depositate le somme.

Il sistema delineato nella legge, consente anche all’Agente della Riscossione di ottenere, attraverso una rapida interrogazione telematica, le informazioni relative alla tipologia di rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti con l’universo degli operatori finanziari.

Equitalia ha inoltre la facoltà di accesso alle altre banche dati pubbliche e private. È il caso, ad esempio, degli altri archivi generati dall’anagrafe attraverso i dati comunicati, tra l’altro, dalle Camere di Commercio e dagli ordini professionali.

In presenza di importi iscritti a ruolo superiori a 25.000 euro, la legge conferisce agli Agenti della Riscossione molteplici poteri, tra i quali vi è quello di acquisire dettagli in ordine alle movimentazioni bancarie del contribuente o in ordine ai beni e alle attività detenute da società fiduciarie, oppure di accedere ai luoghi di esercizio dell’attività del debitore, oppure ancora di inviare questionari ai soggetti comunque in rapporti con il debitore. Tanto, ai fini dell’acquisizione di notizie utili a individuare i beni aggredibili.

Quando avvia il pignoramento presso terzi, Equitalia può ordinare al terzo debitore del contribuente il pagamento delle somme dovute direttamente nelle mani dell’Agente stesso, saltando la fase della citazione davanti al Giudice dell’esecuzione (che, nel caso di pignoramenti promossi da privati, è invece obbligatoria). Il pagamento deve poi avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme già scadute a tale data, ed entro ciascuna scadenza prestabilita, per le altre somme.

Insomma: il contribuente si vedrà il conto in banca prosciugato senza neanche arrivare davanti a un Giudice. È però vero che il debitore deve prima ricevere la notifica di un atto di avvertimento, detto “atto di pignoramento”.

L’atto di pignoramento va notificato sia al terzo che al debitore in tale modo:

a) si mette il contribuente in condizioni di venire a conoscenza del pignoramento in atto e, se del caso, di segnalare all’Agente della Riscossione la sopravvenuta inesistenza del titolo della pretesa (per esempio, se ha pagato la cartella, se quest’ultima si è prescritta o è stata annullata dal Giudice);

b) si consente altresì al contribuente di esercitare il proprio diritto alla difesa, in sede di opposizione agli atti esecutivi, impugnando davanti al Giudice dell’esecuzione l’atto di pignoramento.

La disciplina sul pignoramento presso terzi prevede alcuni limiti nella quota massima di stipendio o pensione pignorabile, che derogano ai vincoli, stabiliti nel codice di rito. In particolare, mentre nel pignoramento ordinario il limite di legge è il quinto dello stipendio, l’espropriazione esattoriale prevede limiti variabili in funzione dell’ammontare del credito stipendiabile o retributivo su cui si intende effettuare l’esecuzione. Così, per importi non superiori a 2.500 euro, il limite di pignorabilità è ridotto a un decimo, per importi compresi tra 2.500 euro 5.000 euro, la quota massima diventa un settimo, mentre per importi superiori a 5.000 euro si applica il vincolo ordinario del quinto.

Dopo le modifiche apportate alla normativa in commento, si è disposto che l’importo dell’ultimo emolumento affluito sul conto corrente del debitore non è pignorabile in capo al terzo, datore di lavoro, che risulta così liberato da qualsiasi vincolo al riguardo.

La normativa in materia dispone che tutte le amministrazione che devono pagare somme superiori a 10.000 euro, a qualunque titolo, ai contribuenti, prima di versare devono interpellare Equitalia Servizi Spa per verificare se risultano carichi iscritti a ruolo scaduti, per importi almeno pari a 10.000 euro.

La procedura di interrogazione avviene per via telematica ed è quindi piuttosto agevole. In linea di principio, qualunque pagamento che superi il limite di legge è interessato dalla verifica.

Equitalia risponde entro cinque giorni. In caso di mancata riposta entro tale termine, il pagamento può essere effettuato. Qualora invece la Società di Riscossione riscontri tempestivamente (cioè entro 5 giorni) carichi a ruolo almeno pari a 10.000 euro, l’Ente pubblico deve sospendere il pagamento, fino a concorrenza del debito a ruolo, comprensivo delle spese di esecuzione e degli interessi di mora. In assenza di dichiarazione, il pagamento deve essere sospeso, mentre una volta conosciuta l’entità della pendenza, la sospensione non potrà eccedere l’importo a ruolo. Tale sospensione non è tuttavia indefinita, ma si protrae al più per 30 giorni. Entro questo termine, il competente Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi, sia all’Ente pubblico che al debitore moroso. Per effetto del pignoramento, l’Ente pubblico versa direttamente nelle casse dell’Agente della Riscossione l’ammontare a ruolo. Qualora entro il medesimo termine di 30 giorni non dovesse pervenire alcun pignoramento, l’amministrazione è libera di pagare quanto dovuto al contribuente moroso.

Dr. Alberto Marsotto

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