IL “NUOVO” REDDITOMETRO E GLI INCREMENTI PATRIMONIALI: UN ASPETTO CONTROVERSO
Tra gli indici di capacità contributiva utilizzati nel “nuovo” redditometro hanno grande rilevanza gli incrementi patrimoniali, ossia le spese sostenute per l’acquisto di immobili, beni mobili registrati (autovetture, imbarcazioni ecc.), polizze assicurative, titoli azionari e obbligazionari e così via (per un elenco completo si veda la Tabella A allegata al D.M. 24/12/2012).
Queste spese incrementano il reddito presunto del contribuente ai fini dell’accertamento sintetico, e rilevano interamente nell’anno in cui la spesa è stata sostenuta (a differenza del “vecchio” redditometro, in cui gli incrementi patrimoniali si presumevano sostenuti con redditi conseguiti nell’anno di effettuazione della spesa e nei quattro anni precedenti, in quote costanti).
Sarà però possibile sottrarre dalla spesa sostenuta:
a) i disinvestimenti (cessioni) effettuati nell’anno e nei quattro anni precedenti;
b) gli eventuali mutui o finanziamenti stipulati per finanziare l’acquisto (che avranno rilevanza nella stima del reddito presunto sulla base delle rate effettivamente pagate nel corso dell’anno).
Per esempio, si supponga che un contribuente nel corso del 2013 abbia acquistato un’abitazione pagandola 400.000 euro e che l’acquisto sia stato in parte finanziato tramite:
– cessione della precedente abitazione avvenuta nel 2012 per 150.000 euro;
– accensione di un mutuo di 200.000 euro (a fronte del quale nel 2013 il contribuente ha pagato rate per 4.000 euro).
Il reddito presunto attribuito nel 2013 per l’acquisto dell’abitazione sarà quindi pari a: 400.000 – 200.000 – 150.000 + 4.000 = 54.000 euro.
Naturalmente, in sede di contraddittorio, il contribuente potrà dimostrare la disponibilità di ulteriori fonti di finanziamento dell’investimento legittimamente non dichiarate, quali per esempio redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (interessi obbligazionari tassati alla fonte a titolo d’imposta), donazioni (si pensi all’immobile o all’autovettura acquistati dal genitore per il figlio), risparmi accumulati negli anni precedenti.
UN ASPETTO CONTROVERSO: L’EFFETTIVO UTILIZZO DELLA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 24/E/2013, ha specificato che in sede di contraddittorio il contribuente dovrà fornire la prova:
1) della formazione della provvista, che potrà essersi realizzata anche in tempi diversi rispetto ai quattro anni precedenti previsti dal D.M. 24 dicembre 2012;
2) dell’utilizzo della provvista per lo specifico investimento effettuato.
Quest’ultimo onere probatorio rischia di essere particolarmente gravoso per il contribuente, che potrebbe non essere in grado di ricostruire tutte le proprie movimentazioni finanziarie, soprattutto se lontane nel tempo.
Tornando all’esempio precedente, il soggetto sottoposto ad accertamento dovrà dimostrare che i 150.000 euro incassati con la vendita dell’abitazione sono stati effettivamente utilizzati per l’acquisto del nuovo immobile e non invece per spese di altro tipo.
A ben vedere però non esiste alcuna norma che imponga al contribuente di provare il legame immediato e diretto tra disponibilità finanziaria e investimento effettuato.
Al contrario anzi, nel D.M. 24 dicembre 2012 gli incrementi patrimoniali sono definiti come “ammontare degli investimenti effettuati nell’anno meno ammontare dei disinvestimenti effettuati nell’anno e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti all’acquisto dei beni, risultante da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria”.
Sembrerebbe quindi che l’Amministrazione Finanziaria debbascomputare automaticamente i disinvestimenti risultanti dalle banche dati, senza poter richiedere al contribuente ulteriori oneri probatori circa l’effettivo utilizzo delle somme disinvestite.
Ci si chiede se tali conclusioni possano essere valide non solo per i disinvestimenti, ma anche per altre fonti di finanziamento eventualmente utilizzate per finanziare l’investimento (redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, donazioni, risparmio di anni precedenti, etc.).
In senso affermativo si esprime la recente sentenza della Cassazione n. 6396/2014, relativa al redditometro ante D.L. n. 78/2010, ma valida anche per il nuovo accertamento sintetico.
La Suprema Corte ha infatti specificato che l’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 “non impone affatto la dimostrazione dettagliata dell’impiego delle somme per la produzione degli acquisti o per le spese di incremento, semmai richiedendo al contribuente di vincere la presunzione – semplice o legale che sia – che il reddito dichiarato non sia stato sufficiente per realizzare gli acquisti e gli incrementi. Il che, a ben considerare, significa che nessun’altra prova deve dare la parte contribuente circa l’effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali se non la dimostrazione dell’esistenza di tali redditi.”
Di orientamento parzialmente diverso, invece, sembra essere una sentenza ancor più recente della Suprema Corte, la n. 8995 del 18/04/2014, anch’essa relativa al “vecchio” redditometro.
In questo caso la Cassazione ha affermato che non è sufficiente che il contribuente dimostri l’esistenza di redditi legittimamente non dichiarati, in quanto l’art. 38 comma 6 del D.P.R. n. 600/1973 (ultimo periodo) fa riferimento non solo all’entità dei redditi, ma anche alla durata del loro possesso, e quindi richiede al contribuente “qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).”
Per la Suprema Corte peraltro tale prova documentale “non risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame (quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente).”
Questa sentenza però, a differenza della precedente, non sembra essere indicativa nel caso di accertamento effettuato tramite il nuovo redditometro.
La pronuncia della Suprema Corte si basa infatti su una locuzione (“L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”, si vedaart. 38 comma 6 del D.P.R. n. 600/1973 ante D.L. n. 78/2010),cheintroduce un requisito temporale da cui desumere il nesso tra le disponibilità finanziarie legalmente non dichiarate e l’utilizzo di tali provviste per lo specifico investimento effettuato.
Tuttavia, dalla combinata lettura dei nuovi commi 4 e 5 dell’art. 38 (in cui è ora contenuta la disciplina dell’onere della prova contraria del contribuente) si può notare come il legislatore non abbia in alcun modo riprodotto la suddetta locuzione né introdotto altri requisiti temporali, né alcun riferimento in tal senso è rinvenibile nell’art. 4 del D.M. 24 dicembre 2012, anch’esso relativo alla prova contraria del contribuente.
Per concludere, in base alla normativa attualmente in vigore e alle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, l’onere probatorio relativo all’effettivo utilizzo delle disponibilità finanziarie parrebbe ormai definitivamente superato, con la conseguenza che l’unico onere per il contribuente rimarrebbe la prova dell’esistenza di redditi legittimamente non dichiarati.
Ove al contrario, il Fisco eccepisse un diverso utilizzo di tali disponibilità, dovrebbe essere onere dell’Amministrazione Finanziaria dimostrare tale circostanza.
Si ritiene comunque opportuno che il contribuente, prudenzialmente, abbia cura di documentare non solo l’esistenza di disponibilità finanziarie legalmente non dichiarate, ma anche il collegamento temporale tra queste ultime e l’investimento effettuato, così da evitare ogni possibile contestazione in sede di accertamento sintetico.
Per esempio, tornando al caso visto sopra (in cui l’acquisto di un’abitazione è stato in parte finanziato tramite la cessione di un altro immobile, avvenuta nell’anno precedente), sarà opportuno che il contribuente conservi ed esibisca in contraddittorio gli estratti conto bancari in grado di documentare che il possesso dei 150.000 euroincassati con la cessione della precedente abitazione è perdurato fino al momento di effettuazione dell’investimento, escludendo così un utilizzo della provvista per spese diverse.
Alberto Marsotto
Segretario – Soccorso Veneto
ALTRA SORPRESA PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI: CONFERMATI GLI ACCERTAMENTI DA REDDITOMETRO
Sentenza della Corte di Cassazione: spetta al contribuente provare che i redditi frutto dell’attività agricola siano sufficienti a giustificare il proprio tenore di vita.
Il redditometro si applica anche ai produttori agricoli che però possono provare la legittimità della provenienza del denaro attraverso la contabilità IVA. Questo è stato il verdetto emesso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10747 in data 16 maggio 2014.
La questione è iniziata con un accertamento sintetico (redditometro) emesso nei confronti di un contribuente coltivatore diretto.
Il provvedimento è stato impugnato dinanzi alle varie Commissioni Tributarie sostenendo che l’Ufficio procedente avrebbe dovuto provare l’esistenza di redditi diversi da quello agrario.
Inoltre, il contribuente a sostegno delle sue tesi presentava anche una perizia dalla quale emergevano le potenzialità dei fondi coltivati. Sia la Commissione Tributaria Provinciale che Regionale ha però respinto i ricorsi presentati.
La Cassazione ha confermato il verdetto dei colleghi di primo e secondo grado affermando che il redditometro è applicabile anche al coltivatore diretto ancorché in presenza di soli redditi agrari.
Infatti, spetta al contribuente provare che i redditi effettivi frutto dell’attività agricola, siano sufficienti a giustificare il proprio tenore di vita.
La sentenza però introduce un interessante principio (pro contribuente) e cioè che una valida prova contraria possono essere i registri IVA accompagnati da un semplice bilancio (conto economico) che non sempre gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate ritenevano idonei alla difesa.
Di seguito si riporta il testo originale ed integrale della succitata sentenza della Corte di Cassazione.
Alberto Marsotto
Segretario – Soccorso Veneto
IL GINEPRAIO DELLE TASSE COMUNALI ITALIANE: IUC, IMU, TARI, TASI
Quattro sigle «pericolose» per le tasche dei contribuenti, che si abbinano e si scindono tra loro, rischiando di far cadere in errore chi vuole essere in regola.
Il problema è proprio capire quale tributo pagare, a quale tipo di immobile si abbina e principalmente quanto pagare. Il tutto considerando gli incrementi di aliquota, calcolati in punti percentuale, che ogni singolo comune potrà aggiungere all’aliquota base stabilita dalla norma di partenza.
Cerchiamo allora di fare un po’ di chiarezza riepilogando la situazione.
SIGNIFICATO DELLE SIGLE – La IUC (Imposta Unica Comunale) di fatto non esiste come tributo singolo da pagare, ma é una denominazione che accorpa la IMU (Imposta Municipale Propria, defunta per la prima casa, ma operativa sugli altri immobili), la TARI (Tassa sui Rifiuti) e la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili).
SCADENZE DEI PAGAMENTI – Il versamento della prima rata di questi tributi al momento, resta fissato al 16 giugno 2014, eccetto per tutti quei Comuni che alla data del 23/05/2014 non avranno deliberato le aliquote, per i quali la scadenza è prorogata a settembre 2014.
REQUISITI BASE – Vediamo nello specifico su quali immobili e per quali servizi si pagheranno questi tributi.
IUC: comprende, come si è detto, IMU, TARI e TASI.
– IMU: viene abolita solo per la 1° casa ma resta per gli altri immobili. Si paga sul possesso del bene.
– TARI: avrà le stesse caratteristiche della TARSU prima e TARES poi (Tassa sui rifiuti solidi urbani), quindi sarà dovuta da chi detiene e utilizza l’immobile a qualunque titolo. Le tariffe saranno stabilite dal Comune e si pagherà su tutti gli immobili.
– TASI: praticamente è stata istituita per coprire il mancato gettito ai Comuni dell’IMU per la 1^ casa, ora definitivamente abolita. Ma di fatto ne è una duplicazione poiché, pur differenziandosi nell’aliquota da applicare, verrà utilizzata la stessa base imponibile, anche se la legge consente ai Comuni di deliberare autonomamente degli sconti per i non residenti. Contrariamente alla TARI, però, che viene pagata da chi utilizza l’immobile, la TASI colpisce i proprietari. Ma con la particolarità che, trattandosi di un contributo versato al Comune per i servizi indivisibili (illuminazione e pulizia delle strade, ad esempio), sarà pagata anche dagli inquilini, se l’immobile è affittato, in una percentuale che varierà dal 10% al 30% .
LE ALIQUOTE – Per la IMU le aliquote non hanno subito variazioni rispetto alla norma originaria, mentre per la TARI, come abbiamo detto, saranno i Comuni a stabilire le tariffe da applicare. Pertanto con le due componenti della IUC, rappresentate da IMU e TARI, non dovremmo avere particolari problemi.
E’ la TASI da guardare invece con sospetto. Vediamo perché. La legge di Stabilità indica per questo tributo un’aliquota da applicare che va da un minimo dell’ 1 per mille a un massimo del 2,5 per mille. Stabilisce però anche che la somma delle aliquoteTASI + IMU non potrà superare il 6 per mille per le abitazioni principali e il 10,6 per mille per gli altri immobili. Praticamente le aliquote massime dell’IMU. Ma successivi ritocchi alle aliquote hanno portato ad un aumento, che oscilla dallo 0,1 per mille allo 0,8 per mille. Quindi al momento il Comune potrà deliberareun’aliquota TASIfino a un massimo del 3,3 per mille (2,5 + 0,8 = 3,3 per mille), arrivando dunque al tetto massimo IMU + TASI dell’11,4 per mille (10,6 + 0,8 = 11,4 per mille).
UN CASO PARTICOLARE – Nel caso in cui si possieda un immobile, che nonsia l’abitazione principale, che sia sfitto e si trovi nel Comune in cui si ha laresidenza, bisognerà considerare che su questo, oltre all’IMU come altra abitazione, alla TARI e alla TASI, andrà pagata anche l’Irpef sulla prossima dichiarazione dei redditi, ma per “fortuna” solo al 50% di quanto dovuto.
E in questo caso sì, che le imposte da pagare sulla stessa casa diventano effettivamente quattro!
COMUNE IN CUI ABITI, TASSA CHE TROVI.ECCOLO IL FEDERALISMO FISCALE ITALIANO
Ci si dovrà abituare, un po’ alla volta. Ma prima bisognerà superare la “prova TASI”, parente geneticamente modificato dell’IMU, quella che avevano abolito ma che in realtà è sostanzialmente sopravvissuta sotto nomi e sigle diversi. La TASI, la tassa comunale sui servizi indivisibili, dunque, si paga sulla prima casa come sulle seconde e sugli altri immobili. La pagano i proprietari ma anche gli inquilini. Le aliquote non sono uguali per tutti, sia ben chiaro: le stabiliscono i Comuni.
Altrimenti che fine fa il federalismo fiscale? E tra gli ottomila e passa Municipi c’è chi l’ha già fissata (circa 800, tra i quali 22 capoluoghi di provincia e 9 capoluoghi di Regione) e chi invece no. D’altronde, molti sono i Consigli comunali che saranno rinnovati con il voto di domenica 25/05/2014 (oltre 4.000). Chi ha il coraggio di alzare le tasse (perché di questo si tratta nella maggior parte dei casi) a ridosso delle elezioni? Aliquote diverse ma anche detrazioni diverse: in base alla rendita catastale, al reddito, al numero dei figli a carico ma con tetti variabili per l’età di questi ultimi. C’è chi ha fissato un limite a 25 anni, chi a 26, chi a 18.
Perché? E ancora: è identica la situazione di un figlio disoccupato o occupato? Il caos fiscale è anche questo. Prevedere – come sostiene la Uil – che alla fine ci saranno tante TASI quanti sono i Comuni italiani, cioè 8.092, non è affatto un azzardo. Siamo o no il Paese dei mille campanili? Ma il numero dei Comuni miscelato alle innumerevoli possibilità di combinazione dei fattori (dalle aliquote alle detrazioni legate ai figli o al reddito, per capirsi) finirà per produrre oltre 75 mila soluzioni. Un ginepraio.
La creatività fiscale richiede pazienza. Mettendosi l’anima in pace: perché – sempre la Uil Servizio politiche territoriali – ha calcolato che nel 26 per cento dei Comuni la TASI sarà più cara dell’IMU già pagata nel 2012. Questo è un patrigno federalismo fiscale.
Ora, ad eccezione di Aosta, dove per le case non di lusso l’aliquota è stata fissata al livello base dell’1 per mille (l’aliquota può variare dall’1 al 2,5 per mille più un’eventuale addizionale dello 0,8 per mille vincolato alle detrazioni), e Pordenone (1,25 per mille), tutte le altre città hanno aumentato le aliquote. Torino ha scelto il 3,3 per mille con detrazione fissa di 110 euro per immobili con rendita catastale fino a 700, più 30 euro per ogni figlio minore di 26 anni. Anche Ferrara ha scelto il 3,3 per mille, introducendo detrazioni oltre alla rendita catastale anche per i figli fino a 26 anni. Stessa soluzione a Reggio Emilia la cui detrazione per i figli però si ferma a 25 anni. Diversa la strada imboccata dalla Giunta comunale di Milano: aliquota al 2,5 per mille con detrazione legata alla rendita catastale (fino a 770 euro) e in base al reddito Irpef (fino a 21 mila euro).
Qui si rischia di avere nostalgia dell’IMU. D’altra parte in diversi Comuni (il 26 per cento) tra quelli che hanno stabilito aliquote e detrazioni costerà di più la TASI dell’IMU.
TASI: PROROGA A SETTEMBRE NEI COMUNI IN RITARDO CON LA DELIBERA
Si riporta di seguito il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e Finanze n. 128 del 19/05/2014, relativo alla proroga del pagamento 1^ rata TASI:
“Dopo aver incontrato l’Anci, per venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli comunali, e dall’altro all’esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali, il Governo ha deciso che nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre. Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi resta il 16 giugno.”
Alberto Marsotto
Rag. Commercialista
PARTENZA INCORAGGIANTE PER VENETO SÌ CON IL 7,10% NEL TEST DI ZERO BRANCO
Giannarciso Durigon eletto consigliere. Dopo le elezioni amministrative, prende forma la strategia a tre fasi: esercizio di indipendenza della Repubblica Veneta, creazione di una vasta rete territoriale di volontari e movimento politico di supporto
Lasciando perdere i miracoli nei quali tutti sempre confidano, andiamo a vedere l’esperienza reale per l’indipendentismo veneto che possiamo trarre dalle ultime elezioni amministrative, per quanto ci riguarda e per quanto ora è dato sapere.
“Veneto Sì” (www.venetosi.org), il neonato movimento politico che si pone al fianco di Plebiscito.eu, ha condotto un test elettorale a Zero Branco, in provincia di Treviso, dove è stata predisposta in grande velocità (in soli tre giorni) una lista che ha candidato a sindaco Giannarciso Durigon.
Dopo il completamento dello scrutinio in tutte le sezioni, Veneto Sì ha ottenuto il 7,10% dei voti, raddoppiando i consensi indipendentisti ottenuti nelle elezioni politiche di un anno fa ed eleggendo Giannarciso Durigon come consigliere comunale.
Tenendo ben presente che il voto di chiara espressione politica in tornate amministrative viene sempre penalizzato rispetto ai temi locali e alle persone, si può affermare che il risultato come partenza, pur ovviamente molto limitato, come dev’essere un test, è incoraggiante per il futuro. Ciò vale a maggior ragione se si tiene conto anche dell’ottima prestazione del sindaco uscente riconfermato, Mirko Feston, che all’effetto Renzi ha unito una buona reputazione da tutti riconosciuta nel comune zerotino.
Nei prossimi giorni capiremo come dare continuità a questa esperienza, che resta in ogni caso un segnale positivo per l’indipendentismo veneto.
Nella strategia adottata verso la fattiva indipendenza della Repubblica Veneta, la parte politico-elettorale rappresenta solo una delle fasi di una strategia che si fonda su altri capisaldi.
In primis il concreto esercizio di indipendenza, che si attua in questa fase con la campagna di esenzione fiscale totale e con il radicamento territoriale attraverso l’apertura degli Uffici Pubblici delle Comunità della Repubblica Veneta.
In secondo luogo con la creazione di una vasta organizzazione territoriale, Plebiscito.eu, che ha il compito di supportare la Repubblica Veneta nella sua delicata fase organizzativa e informativa.
Infine, da un punto di vista politico – e anche elettorale – proprio con l’appoggio al movimento Veneto Sì, che in questi giorni ha mosso i propri primi timidi passi e che quanto prima dovrà vedere la propria ufficializzazione concreta con un congresso che dia forma e sostanza alla propria azione politica.
In estrema sintesi, per aggiungere un commento a quanto già dichiarato a proposito delle elezioni europee, l’unica e concreta soluzione per non essere schiacciati dal Gattopardo italiano che esce forse fin troppo rafforzato da queste elezioni (il successo dà alla testa, specie quando è seguito da dure prese di contatto con la dura realtà socio-economica che vive il nostro territorio), consiste nell’accelerare il percorso verso il pieno esercizio di sovranità e indipendenza della Repubblica Veneta.
Gianluca Busato
Plebiscito.eu
SI RIALZA IL GATTOPARDO, IN UN’EUROPA MULTICOLORE
Premiato Renzi, mentre in Europa avanzano gli anti-euro e la Merkel. Molto bene i movimenti indipendentisti in Catalogna, Scozia, Paesi Baschi e Fiandre. Anche il Veneto ora merita una forza indipendentista moderna.
In attesa dei risultati delle amministrative, il voto europeo di ieri si presenta a una lettura non banale, con più sfacettature, ad indicare una complessità della situazione generale.
Vi sono innanzi tutto risposte diverse, che fanno prevalere polarizzazioni locali, con giudizi sui governi ancor prima che sull’Europa stessa, che appare ancora come una chimera politica lontana.
Partiamo da ciò che ci è più vicino, lo stato italiano.
Renzi ha stravinto, Grillo si è fermato, il centro-destra non esiste più, la lega prende un 6 più. La somma di tutto ciò è il rialzarsi del Gattopardo italiano sotto la vesta nuova e ringiovanita dell’ex sindaco di Firenze. Abile comunicatore, viene visto anche dagli ambienti moderati come l’unico possibile affossatore allo stesso tempo della componente più conservatrice del pd e di quella più retriva del berlusconismo ormai segno di un passato che non torna più.
Quello di Renzi appare come un velo pietoso che pare nascondere le piaghe socio-economiche anche nel Veneto, anche se ad approfondire la vista così non è.
In Europa emergono invece alcuni aspetti importanti, l’avanzata dei nazionalismi anti-euro del Front National di Marine Le Pen e ancor più dello Ukip di Nigel Farage, onda che per certi versi ha premiato anche la lega. In Germania vince la Merkel, anche se resta da capire come il pallino europeo possa ancora restare nelle sue mani.
Analizzando infine l’aspetto che più ci interessa, emerge un avanzamento quasi ovunque delle forze indipendentiste non xenofobe. In Catalunya si assiste allo storico sorpasso di ERC (indipendentisti di centro-sinistra, che diventano la prima forza catalana) nei confronti di CiU (il partito di Artur Mas), con una netta maggioranza indipendentista di coalizione. In Scozia vince lo Scottish National Party di Alex Salmond, nonostante l’avanzata dello Ukip. Anche nei Paesi Baschi emerge una maggioranza indipendentista con PNV + EH Bildu al 50,8%. Nelle Fiandre si registra una grande vittoria indipendentista della Nuova Alleanza Fiamminga di Bart De Wever.
Alla luce dell’andamento dei voti nei paesi europei con istanze indipendentiste è chiaro che il risultato della lega che sopravvive gode della mancata partecipazione del nostro movimento alle elezioni europee. È altrettanto chiaro che non potrà più essere così. Le istanze indipendentiste della Repubblica Veneta dovranno d’ora in poi essere rappresentate anche politicamente da un movimento moderno e non xenofobo, che possa concretizzare l’azione territoriale che stiamo portando avanti crescendo ogni giorno di più.
Prima dei giudizi definitivi, aspettiamo di vedere se nel pomeriggio emergeranno altre indicazioni di rilievo dai risultati nelle elezioni amministrative.
Gianluca Busato
Plebiscito.eu






