LE RISPOSTE ALLE 20 DOMANDE PIU’ FREQUENTI SULL’OBIEZIONE FISCALE VENETA – FAQ –
1) D. Sono un artigiano/commerciante titolare di partita Iva. Relativamente all’azione di obiezione fiscale come mi devo comportare con i contributi INPS personali?
1) R. I contributi INPS fanno parte della “massa creditoria” che lo Stato italiano vanta nei confronti dei cittadini-contribuenti, e, pertanto, rientrano a pieno nell’elenco degli importi da obiettare da parte dei contribuenti Veneti. Con un distinguo, però, da osservare attentamente: le aziende che partecipano a gare d’appalto pubbliche e non (attività d’impresa edile, idraulica, di giardinaggio, di dipintura, di elettricista etc.) nonché le aziende che svolgono attività di commercio in forma ambulante su aree pubbliche, devono pagare i contributi INPS pena il rilascio di DURC “negativo” e conseguente perdita dell’appalto o mancato pagamento del credito per appalti già in essere o revoca della licenza di commercio ambulante. Si ritiene inoltre doveroso pagare i contributi INPS dei propri dipendenti.
2) D. Sono un dipendente/pensionato e pertanto non titolare di partita IVA. Che obiezione fiscale posso fare e quindi quali tasse posso non pagare?
2) R. Anche il dipendente/pensionato deve dare il suo importante contributo all’obiezione fiscale Veneta. Infatti, anche il contribuente privato (non titolare di partita IVA) non pagherà per esempio il bollo auto, il canone RAI, la TARI, la TASI, l’IMU sull’eventuale 2^ casa, l’IRPEF sugli affitti percepiti per immobili concessi in locazione a terzi.
3) D. Se la Repubblica Veneta è stata proclamata il 21 marzo 2014 e pertanto alla data attuale lo Stato Italiano come stato estero giuridicamente e fiscalmente non lo riconosciamo, perché mai dovrei non solo pagare le tasse ma anche presentare le dichiarazioni fiscali (Modello Unico)?
3) R. L’azione dell’obiezione fiscale Veneta consiste esclusivamente nello STOP ai
versamenti di imposte e contributi. L’obiettore fiscale Veneto non deve assolutamente consumare l’ipotesi di elusione e/o infedeltà fiscale, pertanto le varie dichiarazioni fiscali vanno regolarmente e puntualmente presentate. Così facendo, lo Stato italiano farà affidamento sulle imposte ed i contributi che i cittadini Veneti si impegneranno a pagare, come da dichiarazioni regolarmente presentate, ma che non arriveranno mai a destinazione nelle casse erariali italiane.
4) D. Vedendo lo Stato Italiano che una massa rilevante di contribuenti Veneti (aziende e privati) non pagano più le tasse, non è che in 2-3 giorni mi emana un decreto che modifica completamente le tempistiche e il regime sanzionatorio per l’invio degli avvisi bonari solo ai Veneti?
4) R. Non è plausibile, oltre che essere costituzionalmente illegittimo, emanare una o più norme fiscali che modifichino le tempistiche e la misura sanzionatoria relativamente all’azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria italiana nei confronti di una sola Regione. Infatti, il fisco italiano va considerato nella sua unitarietà nazionale per cui dovrebbe essere modificata la normativa sugli Avvisi bonari e sulle cartelle esattoriali (Equitalia) anche per tutte le altre Regioni italiane, il ché ………
5) D. Quando si parla di obiezione fiscale, si intende soltanto il mancato pagamento delle tasse allo Stato centrale (IVA, IRPEF, IRES, IRAP) o anche delle imposte locali (IMU, TARI, TASI) al Comune?
5) R. Per obiezione fiscale va intesa l’azione atta a bloccare il pagamento di qualsiasi imposta, tassa e contributo, indipendentemente dalla natura nazionale, regionale, provinciale o comunale delle stesse somme a debito. Pertanto, anche le imposte locali quali l’IMU, la TARI e la TASI, nonché le imposte regionali quali il bollo auto, rientrano nella lista delle imposte e tasse da obiettare.
6) D. Anche se io volessi aderire in qualità di azienda (partita IVA) o privato, all’obiezione fiscale, troverei comunque un ostacolo nel mio commercialista che mi induce a desistere dal non pagare le tasse perché mi arriverà una bella bastonata e anche perché si può andare incontro ad accertamenti.
6) R. L’acquisizione della piena coscienza e consapevolezza da parte del contribuente Veneto, che, il mancato pagamento delle imposte e tasse (vedi guida informativa su esenzione fiscale pubblicata su www.plebiscito.eu) nel pieno rispetto degli strumenti legalmente messi a disposizione ed in quanto tali riconosciuti legittimi dallo Stato italiano, non comporta alcun accertamento fiscale e nessuna “terribile bastonata”, se non l’applicazione della conosciuta sanzione del 10% o del 30% (ed alcuni punti percentuali di interessi di mora annui – 3-4%) a seconda che si intenda rateizzare l’Avviso bonario o si attenda la successiva cartella esattoriale di Equitalia, faranno sì che le persuasioni di desistere dall’obiezioni fiscale, derivanti dal proprio commercialista, siano superate e vinte.
7) D. Il mio commercialista mi paga le tasse con F24 in via telematica, senza che io debba dirgli se pagare o meno. Lui ha la delega per pagarmi le tasse (F24) e quindi se vuole/lo ritiene opportuno me le paghe lo stesso, a prescindere che io voglia aderire all’obiezione fiscale oppure no.
7) R. Il commercialista al quale il contribuente ha concesso la delega al pagamento telematico degli F24, è investito di una delega (mandato) per il solo atto materiale del pagamento telematico (tramite Entratel) non già di una delega (mandato) avente natura decisionale in merito alla volontà di pagare o non pagare le imposte e tasse. Pertanto, la volontà ultima in merito al pagamento o meno del modello F24, spetta sempre ed esclusivamente al contribuente-cliente, il quale può in qualsiasi momento revocare la delega (mandato) precedentemente concessa (o) al proprio commercialista.
8) D. Sono un imprenditore e decido di non pagare le tasse già dal 16 maggio 2014 (IVA). Non è che l’Agenzia delle Entrate o l’Equitalia mi pignorano il furgone o altri beni e macchinari dell’azienda?
8) R. Il D.L. 69/2013 (c.d. Decreto del fare) ha introdotto importanti novità (e limiti) all’azione esecutiva da parte di Equitalia. In particolare, ha posto il divieto di sottoporre a fermo amministrativo i beni mobili registrati (autovetture, furgoni, autocarri, imbarcazioni, etc.) strumentali all’esercizio dell’attività di impresa o della professione. Il contribuente destinatario di eventuale preavviso di fermo amministrativo del furgone, dovrà entro 30 giorni dimostrare la destinazione a bene strumentale per l’impresa del bene oggetto dell’azione di Equitalia.Per quanto riguarda i macchinari dell’azienda, quest’ultimi posso essere oggetto di pignoramento fiscale, solo se Equitalia non ha rinvenuto altri beni in capo al contribuente idonei e sufficienti a soddisfare il credito erariale, e comunque nel limite massimo di 1/5 del valore complessivo dei macchinari ed attrezzature del contribuente stesso. I macchinari/attrezzature pignorati nel limite massimo di 1/5 del loro valore complessivo, sono comunque affidati in custodia al contribuente pignorato e la loro vendita all’incanto non può avvenire prima del termine di 300 giorni successivi al pignoramento.
9) D. Sono un dipendente/pensionato e decido di non pagare le tasse già dal 16 giugno 2014 (IRPEF,IMU). Non è che l’Agenzia delle Entrate o l’Equitalia mi pignorano lo stipendio o la pensione?
9) R. Anche per dipendenti e pensionati la recente normativa ha introdotto rafforzate forme di garanzia in caso di riscossione forzosa di imposte e contributi da parte di Equitalia. Più precisamente: nel caso di cartella esattoriale non pagata (neppure in forma rateale), neppure dopo i solleciti dell’Agente della Riscossione, e divenuta definitiva (non impugnata), Equitalia procede al pignoramento presso terzi (INPS nel caso di pensione e datore di lavoro nel caso di stipendio) di una parte della pensione o dello stipendio, variabile a seconda del loro ammontare. Il pignoramento sarà di 1/10 per stipendi o pensioni non superiori a 2.500 euro, di 1/7 per stipendi o pensioni oltre i 2.500 euro e fino a 5.000 euro, di 1/5 per stipendi o pensioni oltre i 5.000 euro. Una circolare interna di Equitalia, inoltre, anche se non rientrante nel rango delle leggi ordinarie dello Stato italiano, ma puntualmente applicata e rispettata dallo stesso Agente della Riscossione, ha imposto il divieto per Equitalia, di pignorare i c/c bancari e/o postali dove vengono accreditate le pensioni o gli stipendi di importo inferiore ad euro 5.000 mensili.
10) D. Se un contribuente vanta verso lo Stato Italiano un credito per imposte e contributi (es. 8.000 di IVA) questo credito viene perso se si aderisce all’obiezione fiscale?
10) R. Aderire all’obiezione fiscale non fa perdere alcun credito per imposte e/o contributi verso lo Stato italiano. Infatti non vi è una sorta di trattenimento del credito a compensazione del mancato pagamento di imposte e contributi, se non nel particolare caso di cartella esattoriale (Equitalia) non impugnata e non pagata (neppure ratealmente) entro il termine di 60 gg. dalla notifica.
11) D. Abbiamo visto che se non pago le tasse alle varie scadenze stabilite per legge, entro circa un anno (per l’IVA entro 18/24 mesi) mi arriva un Avviso bonario dall’Agenzia delle Entrate. Notificatomi detto documento, decido di non pagarlo. Entro un anno circa, mi arriva la cartella di pagamento Equitalia. Cosa mi succede se decido di non pagare neppure la cartella di Equitalia?
11) R. Al mancato pagamento sia integrale che rateale, entro 60 gg. dalla notifica della cartella esattoriale, consegue da parte di Equitalia, una comunicazione di sollecito, solitamente dopo 10/12 mesi dalla prima notifica, mediante la quale il contribuente viene invitato quanto prima a provvedere al pagamento, anche ratealmente, del debito iscritto a ruolo. Rimasto inevaso (insoddisfatto) l’ulteriore suddetto sollecito di pagamento, Equitalia darà corso alle azioni esecutive, con i relativi limiti a garanzia del contribuente, così come in parte riportate alle precedenti R.8 e R.9
12) D. Sono un artigiano con partita IVA da parecchi anni. Non ho nessuna proprietà intestata a me, in quanto è tutto di mia moglie e siamo in regime di separazione legale dei beni. Detto ciò, se non possono pignorarmi nulla, posso oltre a non pagare l’Avviso bonario, fare a meno di pagare, quando arriverà, la cartella di Equitalia?
12) R. Secondo la situazione prospettata nel quesito, se è vero che il contribuente è immune da “aggressione immobiliare” per importi iscritti a ruolo non superiori a 120.000 euro, può comunque essere sottoposto a pignoramento mobiliare (seppure con i limiti di cui alla R.8). Inoltre, si consiglia di fare atto notarile di donazione avente ad oggetto tutti i beni mobili di rilevante valore economico (arredi, quadri, accessori) presenti all’interno dell’immobile nel quale si ha la residenza anagrafica (a nulla rilevando la circostanza che si risieda assieme al coniuge in regime di separazione legale dei beni e la fattura di acquisto di detti beni sia intestata solamente a quest’ultimo). Ovviamente l’atto notarile di donazione avente ad oggetto i beni mobili, dovrà portare data anteriore all’Avviso bonario e all’iscrizione del debito a ruolo (successiva cartella Equitalia),
13) D. Non pago le tasse alle varie scadenze, e quindi dopo circa un anno mi arriverà l’Avviso bonario. Decido di pagarlo a rate trimestrali, ma qualche rata (trimestrale) non ce la faccio a pagarla. Cosa mi succede? La stessa domanda vale in caso abbia ricevuto la cartella di Equitalia, la rateizzo ma non riesco a pagare qualche rata. Cosa succede in tal caso?
13) R. La vigente normativa sulla rateazione degli Avvisi bonari consente di pagare una rata trimestrale oltre la propria scadenza originaria, purché entro la scadenza della rata trimestrale successiva e a condizione che si maggiori suddetta rata tardiva con la sanzione e gli interessi moratori come da istituto del Ravvedimento operoso. Tale comportamento, permette di mantenere valido e quindi continuare, il piano di rateazione dell’Avviso bonario. In mancanza del rispetto della summenzionata procedura, il contribuente decadrà dalla rateizzazione dell’Avviso bonario (con sanzione al 10% ed interessi moratori all’1% annuo) e si vedrà notificata la cartella Equitalia per il residuo importo capitale di imposte e/o contributi, e con l’applicazione della sanzione del 30% (20% sulla parte di Avviso bonario già pagata). Una volta ricevuta la cartella Equitalia, il contribuente in difficoltà nel pagamento delle rate mensili, potrà non pagarne fino ad un massimo di 8, anche non consecutive, per mantenere “in piedi” la rateizzazione della cartella stessa. Superato il n. di 8 rate mensili non pagate, il contribuente decadrà dal beneficio della rateizzazione del debito e dovrà pagare l’importo residuo in un’unica soluzione. L’ulteriore mancato pagamento del residuo in un’unica soluzione, potrà comportare le azioni esecutive, come descritte in parte alle precedenti R.8 e R.9.
14) D. Sono un commerciante titolare di partita IVA che ha deciso di non pagare le tasse alle prossime scadenze (IVA al 16/05/2014, IRPEF-IRAP etc. al 16/06/2014,IMU al 16/06/2014). Però, ho un paio di cartelle Equitalia delle quali sto pagando le rate mensili da circa un anno e che riguardano tasse di anni precedenti. Le rate di queste cartelle riguardanti gli anni precedenti continuo a pagarle?
14) R. Visto che relativamente alle tasse degli anni precedenti gli Avvisi bonari sono già stati notificati e così pure le corrispondenti cartelle esattoriali, delle quali è già in essere il pagamento rateale mensile, si ritiene opportuno continuare con il pagamento delle rate alle varie scadenze, in considerazione del fatto, che, il contribuente si trova già nella seconda fase (fase più avanzata) dell’eventuale obiezione fiscale. Tutt’al più, il contribuente obiettore fiscale del quesito in questione, può, con attento monitoraggio della rateizzazione, non pagare sino ad otto rate mensili anche non consecutive.
15) D. Se io decido di non pagare più tasse allo Stato Italiano, c’è un qualche sistema che tuteli i miei beni a favore della mia famiglia?
15) R. Tra gli strumenti attualmente previsti dall’Ordinamento giuridico italiano a tutela del patrimoniale personale, il più efficace (oltre che il meno costoso) si ritiene il Fondo Patrimoniale. Caratteristica essenziale, però, perché possa rappresentare un’ottima difesa per debiti anche di natura erariale, è l’effettiva destinazione dei beni personali (immobili, auto) al bisogno della famiglia e che l’atto notarile di costituzione del Fondo Patrimoniale porti data anteriore al “sorgere/rilievo” del debito erariale, ossia all’Avviso bonario e alla cartella esattoriale.
16) D. Sono titolare di un’azienda con alcuni dipendenti. Se decido di non pagare più le tasse italiane alle varie scadenze, come mi comporto per le ritenute IRPEF e i contributi INPS dei miei dipendenti?
16) R. Si ritiene opportuno pagare i contributi INPS dei dipendenti (loro “pensione”), a maggior ragione poi se si rientra nelle fattispecie di richiesta DURC da parte di soggetti terzi (Enti pubblici e privati) ed a causa del mancato pagamento dei suddetti contributi previdenziali questo risulti negativo, con le pesanti conseguenze economiche ed amministrative già menzionate alla R.1. Per quanto riguarda invece le ritenute d’acconto IRPEF sulle buste paga dei propri dipendenti, il contribuente – datore di lavoro, può esercitare l’obiezione fiscale non pagando alcuna ritenuta fiscale, purché entro il tetto massimo annuale di 50.000 euro, pena l’applicazione delle sanzioni penali.
17) D. Sono socio con altre due persone di una Società commerciale (SNC) Nel caso io aderisca all’obiezione fiscale ma gli altri miei soci non la pensino come me, come mi devo comportare per la Società e per la mia posizione personale?
17) R. Nella fattispecie prospettata dal contribuente, si ritiene opportuno il seguente comportamento: a) le imposte e tasse della società andranno pagate, per non compromettere il quieto vivere societario e la permanenza in vita della stessa compagine sociale; b) le imposte e tasse personali calcolate sulla propria quota parte degli utili (esempio 30%) saranno oggetto di obiezione fiscale.
18) D. Sono titolare di un’impresa artigiana che acquisisce parecchi lavori mediante contratti di sub-appalto. Il mancato pagamento delle tasse per adesione all’obiezione fiscale mi può creare problemi con le Ditte con le quali stipulo detti contratti?
18) R. La risposta è sì per quanto riguarda i contributi INPS e per quanto riguarda l’IVA delle fatture emesse o da emettere limitatamente ai suddetti rapporti.
19) D. Si parla di avvisi bonari in caso di mancato pagamento dell’IVA, dell’IRPEF, dell’IRAP, o di accertamento se non si paga l’IMU, e relative modalità operative, ma se decido di non pagare anche il bollo auto o l’imposta di registro sul rinnovo annuo dei contratti d’affitto, cosa succede? Cosa mi viene notificato?
19) R. In caso di mancato pagamento del bollo auto la Regione Veneto notificherà al contribuente moroso, entro il termine di 3 anni dal 31 dicembre di scadenza di pagamento dell’annualità omessa, un Avviso di accertamento con il quale si richiederà il pagamento dell’imposta originaria maggiorata della sanzione del 30% e degli interessi moratori. Decorsi 60 gg. dalla notifica di detto Avviso regionale senza che il contribuente abbia provveduto al relativo pagamento, si procederà con iscrizione a ruolo (cartella Equitalia) del’importo complessivo secondo l’iter visto per le altre imposte e contributi. Lo stesso discorso (anche in termini di sanzione del 30% e di termine di pagamento nei 60 gg. successivi alla notifica) va fatto in caso di omesso pagamento dell’imposta annua di registro per il rinnovo dei contratti di locazione (Avviso di accertamento e successiva cartella esattoriale).
20) D. Se lo Stato Italiano vede che molte aziende venete non pagano le tasse alle varie scadenze, non è che possa accelerare l’invio degli Avvisi bonari, ad esempio anziché a maggio/giugno del 2015 già a settembre/ottobre 2014?
20) R. L’Amministrazione finanziaria italiana rileva i mancati o incompleti versamenti di imposte e contributi mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali trasmesse dal contribuente e i modelli F24 pagati dallo stesso. Ebbene, poiché nel mese di settembre di ogni anno (2014 per il caso che ci interessa) l’Agenzia delle Entrate di Roma riceve nel giro di pochi giorni indistintamente per Regione o Provincia italiana milioni di dichiarazioni fiscali, è nell’impossibilità materiale/informatica di “attenzionare” in un determinato numero di settimane solo ed esclusivamente, estrapolandole dalla massa indistinta, le dichiarazioni dei contribuenti Veneti.
Alberto Marsotto
Rag. Commercialista
Plebiscito.eu
ESENZIONE FISCALE: IL 16 MAGGIO A ZERO BRANCO L’ANNUNCIO DI QUANTA IVA NON SARA’ VERSATA ALLO STATO ITALIANO
La Repubblica Veneta accelera il percorso verso il completo esercizio della propria sovranità e indipendenza
Il grande successo del referendum di indipendenza del Veneto del 16-21 marzo scorsi è potuto avvenire perché alcune persone hanno perseguito un obiettivo con determinazione e capacità di ideazione e gestione di un progetto complesso.
Queste stesse persone erano state le stesse protagoniste della crescita del pensiero indipendentista moderno che ha saputo diventare la prima organizzazione civica del Veneto, dopo aver sconfitto i piccoli partitini autonomisti, le bugie dei politici italianisti e le derive folcloristiche che per anni avevano relegato l’indipendenza del Veneto a fenomeno di baraccone.
Anche gli appelli all’unità delle organizzazioni che hanno a cuore la Causa Veneta devono sempre essere valutati alla luce di chi li fa. Hanno infatti poco senso quando provengono da parte di chi ha cercato di tarpare le ali alla squadra più preparata, consapevole e coraggiosa che ha saputo portare la questione veneta alla ribalta internazionale, attraverso un percorso inedito, innovativo e che ha costituito uno straordinario esempio di democrazia e sovranità popolare.
A tal proposito, dopo la grande visibilità mediatica internazionale prima e del sistema truffaldino degli organi di informazione parassiti italiani, ora stiamo predisponendo nuovamente le basi del prossimo successo.
Da un lato, ieri si è visto finalmente la nascita di una nuova classe dirigente che in pochi mesi saprà forgiare la Repubblica Veneta dandole una fisionomia profondamente diversa dal peggiore inferno fiscale del mondo. A tal proposito, si possono ascoltare tutti gli interventi audio in forma integrale, grazie alla pubblicazione della conferenza da parte di Radio Radicale.
Dall’altro sarà proprio l’azione in corso per il controllo delle nostre risorse fiscali ed economiche a darci la leva per attuare il cambiamento drastico dall’attuale oppressione dello stato illegittimo italiano alla Repubblica Veneta che rappresenterà l’angolo di libertà più avanzato del mondo.
Il prossimo 16 maggio a Zero Branco (TV) daremo i risultati della prima fase di esenzione fiscale, annunciando quanti cittadini e imprese hanno aderito alla campagna di obiezione fiscale in corso. Proprio nel giorno della scadenza fiscale costituita dal versamento dell’iva, annunceremo al mondo l’entità del minor gettito fiscale per il regno del male. La partecipazione massiva di tutti i volontari e i simpatizzanti di Plebiscito.eu confermerà ancora una volta che siamo l’unica organizzazione in grado di riempire le piazze venete.
Invitiamo pertanto quanti più cittadini ed aziende ad aderire ulteriormente in questi giorni per dare ancora più forza alla nostra azione.
Nei prossimi giorni inoltre prenderà forma anche la possibilità di acquistare i Bond Veneti, i Titoli di Stato della Repubblica Veneta, che ci permetteranno di dare ancora maggiore concretezza alle azioni in corso.
Nel momento in cui i partiti si avvitano in una inconcludente e sterile campagna elettorale, la Repubblica Veneta sta preparando quindi le basi per l’accelerazione del proprio percorso per il completo e pieno esercizio della propria sovranità e indipendenza. Le nostre parole d’ordine in questi giorni e settimane devono essere organizzazione e copertura totale del territorio, con l’apertura di Uffici Pubblici delle Comunità della Repubblica Veneta, il loro potenziamento e la formazione del personale e con l’adesione alle attività di volontariato delle aree territoriali di Plebiscito.eu che ogni giorno di più si stanno radicando in tutti i comuni veneti.
Gianluca Busato
Plebiscito.eu
LIBRO BIANCO DEI VENETI: NASCE LA NUOVA CLASSE DIRIGENTE VENETA
A Montegrotto Terme parte il disegno concreto della nuova costituzione della Repubblica Veneta. Gianluca Busato: “abbiamo trasformato la più grave minaccia economica della nostra storia moderna nella straordinaria opportunità di un nuovo rinascimento con l’indipendenza della Repubblica Veneta”
Alla presenza di circa 300 quadri di Plebiscito.eu, si sono svolti oggi a Montegrotto Terme i lavori di presentazione del Libro Bianco dei Veneti.
Dopo la dichiarazione di indipendenza della Repubblica Veneta del 21 marzo a Treviso e l’avvio della fase di controllo delle risorse fiscali venete, con la campagna di esenzione fiscale totale e la prossima emissione di Bond Veneti per 20 milioni di euro, parte quindi un’enorme opera di documentazione e consultazione dal basso di associazioni civili e cittadini su tutti i temi istituzionali (come ad esempio economia, lavoro, pensioni, scuola, sanita’ immigrazione ecc.) che sara’ portata avanti in modo scientifico e sistematico per i prossimi 4-6 mesi
Ha introdotto i lavori della giornata Gianluca Busato, che ha testimoniato come si sia formata di fatto una nuova classe dirigente veneta, che sta disegnando e dando forma concreta alla Repubblica Veneta, supplendo alla mancata assunzione di responsabilità e all’assenza di civismo degli attuali rappresentanti politici veneti, che operano all’interno delle istituzioni italiane deposte dalla dichiarazione di Treviso del 21 marzo.
Dopo la presentazione dei lavori da parte del prof. Paolo Bernardini, direttore scientifico del Libro Bianco dei Veneti e la presentazione dei team di lavoro e dei direttori dei 25 capitoli in cui esso si articolerà da parte del supervisore Dr. Giovanni Dalla-Valle, sono seguiti gli interventi e le presentazioni dei singoli esperti che collaboreranno alla stesura della documentazione. Come nell’esempio Scozzese, dal Libro Bianco nascerà quindi la bozza di Costituzione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Costituente e quindi dei cittadini veneti.
Ha quindi concluso i lavori della giornata Franco Rocchetta, con un intervento appassionato e molto applaudito che ha posto l’accento sul momento storico che sta caratterizzando con successo la rinascita della Repubblica Veneta.
Gianluca Busato ha dichiarato: “trova oggi la propria finalizzazione un percorso politico iniziato nel 2006-2007 con la presentazione delle ragioni dell’indipendenza del Veneto e che oggi finalmente sta diventando reale e fattivo esercizio di indipendenza della Repubblica Veneta. Di fatto oggi a Montegrotto si è riunita l’unica autentica, preparata e determinata classe dirigente veneta, che ha saputo trasformare la minaccia gravissima alla vitalità stessa del reticolo industriale più fitto del pianeta, nell’opportunità concreta per un nuovo rinascimento veneto, che si estenderà ben presto a ogni territorio oggi sottoposto al dominio dispotico del regno del male dello stato italiano, liberando i Popoli e i territori attraverso una rivoluzione digitale col sorriso.
Nel momento di massima crisi, i veneti hanno saputo, come sempre hanno dimostrato di fare nella storia, trovare una via d’uscita inedita e originale, nel segno dell’innovazione e dell’ingegno che ci è proprio, dando vita e speranza concreta a un territorio che aveva perso anche la capacità di sognare”.
Ufficio stampa
Plebiscito.eu
VADEMECUM SUGLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DI EQUITALIA PER IL RECUPERO FORZOSO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI
Cosa succede se il contribuente, che ha ricevuto una cartella di pagamento o un avviso di accertamento esecutivo, non paga nei termini oppure non presenta ricorso?
L’Agente della Riscossione (Equitalia) potrà avvalersi di uno o, contemporaneamente, più strumenti per recuperare forzatamente gli importi dovuti.
Si parla, a riguardo, di azioni cautelari (quelle volte a mettere un “vincolo” giuridico sui beni, pur senza espropriali, come nel caso di fermo o ipoteca) e azioni esecutive (quelle, invece, finalizzate all’esproprio dei beni del debitore).
Gli strumenti
La legge stabilisce che la cartella di pagamento e l’avviso di accertamento esecutivo contengono l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo “entro sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”.
Pertanto, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella (o 30 giorni dal termine per impugnare l’avviso di accertamento esecutivo), l’Agente della Riscossione può:
– iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei coobbligati in solido;
– procedere al fermo amministrativo dei beni mobili registrati;
– qualora le somme siano di importo almeno pari a 10.000 euro, beneficiare della procedura di “blocco” del pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni;
– avvalersi sia del pignoramento mobiliare sia del pignoramento presso terzi con la procedura “semplificata”, senza cioè passare dal Giudice per l’esecuzione;
– procedere a espropriazione immobiliare, se il credito supera i 120 mila euro e sempre che non si tratti di prima e unica casa del debitore;
– effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l’ordinamento attribuisce in genere al creditore.
Va detto, però, che in caso di notifica di accertamento esecutivo, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per l’impugnazione dell’atto, il credito è trasferito all’Agente della Riscossione (Equitalia), ma l’eventuale azione forzata è sospesa per un termine di 180 giorni dalla data dell’affidamento agli agenti della riscossione. La data dell’affidamento si verifica decorsi 90 giorni dalla notifica dell’atto (60 giorni più 30 giorni) oppure 180 giorni in caso di accertamento con adesione (60 giorni più 90 giorni più 30 giorni).
La norma dispone, dunque, una sospensione di 180 giorni solo per l’esecuzione forzata, ma non per altre azioni, quali il fermo amministrativo del mezzo, ad esempio, o l’iscrizione ipotecaria, che potrebbero essere legittimamente intraprese dall’Agente della Riscossione, non essendo prevista una sospensione esplicita in caso di proposizione dell’istanza di sospensione.
L’Agente della Riscossione ha l’obbligo di notificare con una comunicazione preventiva di almeno 30 giorni, l’intenzione di voler procedere con iscrizione ipotecaria in mancanza di pagamento. In questa ipotesi tale termine, di fatto, si sommerebbe ai 30 già previsti per legge, concedendo, presumibilmente, 60 giorni complessivi dal termine ultimo per pagare, per ottenere la sospensiva.
Invece, per procedere all’espropriazione, è necessario che siano decorsi sei mesi dalla data di iscrizione di ipoteca.
I MINI-DEBITI
Nei casi di riscossione coattiva di debiti fino a 2.000 euro, è previsto che Equitalia invii al debitore, prima di intraprendere misure cautelari ed esecutive, due solleciti di pagamento. Tra il primo e il secondo avviso, da spedire per posta ordinaria, devono trascorrere almeno sei mesi.
Se, dopo l’invio dei due solleciti, le somme continuano a non essere pagate, l’agente della riscossione può intraprendere le azioni previste per il recupero coattivo, inviando al contribuente un avviso (avviso d’iscrizione del fermo amministrativo, atto di pignoramento, eccetera).
L’ESPROPRIAZIONE INIZIA CON IL PIGNORAMENTO
L’Agente della Riscossione che non vede soddisfatto il proprio credito, nonostante eventuali tutele di garanzia quali il fermo amministrativo o l’ipoteca, può dunque procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute.
L’ESECUZIONE FORZATA
Equitalia può pertanto attuare una procedura chiamata esecuzione forzata, volta a soddisfare il credito dell’erario attraverso il denaro ricavato dalla vendita o dall’assegnazione di beni o crediti pignorati al debitore.
Gli Agenti della Riscossione, possono così procedere, senza l’intervento o l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione, al pignoramento dei beni del debitore fino alla loro successiva vendita.
L’espropriazione forzata prende infatti avvio proprio con il pignoramento, che non può essere emanato prima del decorso di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tuttavia, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella essa dovrà essere preceduta da un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento entro 5 giorni.
Per quanto riguarda gli accertamenti esecutivi, dal momento di affidamento delle somme, a prescindere dalla presentazione del ricorso, l’espropriazione non può iniziare se non dopo il decorso di 180 giorni, quindi, nella maggior parte dei casi, decorsi almeno 270 giorni dalla notifica dell’accertamento (ossia: 60 giorni termine per il ricorso, + 30 giorni termine dilatorio per l’affidamento delle somme ad Equitalia, + 180 giorni, periodo in cui il pignoramento non può avvenire).
IL PIGNORAMENTO
Il pignoramento può essere di tre forme diverse:
1) mobiliare,
2) immobiliare,
3) presso terzi.
A differenza di quanto avviene nella procedura civile ed ordinaria, Equitalia gode di ampi poteri strumentali per individuare i beni da sottoporre ad espropriazione.
Infatti, gli Agenti della Riscossione possono:
– accedere ai dati dell’archivio finanziario presso l’Anagrafe Tributaria;
– accedere ai dati posseduti dagli uffici pubblici;
– per il tramite degli uffici finanziari richiedere accessi, ispezioni e verifiche.
1) Pignoramenti mobiliari
Passando ai pignoramenti mobiliari, una novità riguarda il divieto di apposizione del fermo amministrativo per i veicoli strumentali all’impresa e alla professione. A questo scopo, il contribuente deve provare che il mezzo – sul quale Equitalia ha preannunciato l’iscrizione del fermo – è strumentale all’esercizio dell’attività o della professione. La dimostrazione deve essere data entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di fermo.
Quanto al pignoramento di beni indispensabili all’esercizio dell’impresa o della professione, questi sono infatti pignorabili nei limiti di un quinto del loro valore, solo se l’ufficiale di riscossione non ha rinvenuto altri beni capienti, e anche se il debitore ha forma societaria oppure presenta prevalenza del capitale investito rispetto al lavoro.
Inoltre, in caso di pignoramento di questi beni, il debitore è sempre nominato custode degli stessi e devono decorrere almeno 300 giorni prima della vendita all’incanto.
2) PignoramentI immobiliarI
Equitalia può anche pignorare i beni immobili del debitore come la casa, un terreno, un capannone, ecc.
La modifica più rilevante è il divieto di espropriazione dell’abitazione principale. Esso opera solo in presenza di quattro condizioni:
– deve trattarsi dell’unico immobile posseduto dal debitore;
– il fabbricato deve avere destinazione catastale abitativa. Ne consegue che se il debitore abita in un immobile a uso ufficio la copertura non opera;
– non deve però essere una casa di lusso, a prescindere dalla categoria catastale ufficiale, né appartenere alle categorie A8 (ville) o A9 (castelli);
– il debitore deve avere residenza anagrafica nell’unità in esame.
Questo non vuol dire che Equitalia non potrà iscrivere ipoteca sulla casa. L’ipoteca infatti è solo una causa di “prelazione” (ossia di “preferenza” nella distribuzione del denaro derivante dall’asta) nel caso in cui qualche altro creditore metta in moto il procedimento di espropriazione (procedimento che, come detto, in presenza delle quattro suddette condizioni, Equitalia non può avviare). Infatti, il divieto di espropriazione introdotto dal decreto del Fare (che opera solo nei confronti di Equitalia e non di altri creditori privati) non esclude che l’abitazione principale sia, tuttavia, ipotecabile in presenza di un debito a ruolo superiore a 20mila euro.
Sempre restando in tema di pignoramenti immobiliari, è stato elevato da 20mila a 120mila euro il limite minimo di importo scaduto in presenza del quale l’espropriazione è ammessa: in questi casi, ovviamente, l’espropriazione è possibile solo quando manchino le suddette quattro condizioni.
È inoltre necessario che l’espropriazione sia preceduta dal decorso di sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca.
Non è ancora chiaro se le nuove condizioni, molto più favorevoli per il debitore, si applichino anche ai pignoramenti già eseguiti e per i quali la vendita all’incanto del bene non sia ancora avvenuta. In attesa di dirimere la questione, Equitalia ha sospeso tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 69/13.
3) Pignoramento presso terzi
Uno strumento sempre più frequentemente utilizzato dall’Agente della Riscossione è il pignoramento presso terzi ossia quello con cui viene pignorato il conto in banca oppure un quinto di stipendio o pensione. Questo per due ordini di motivi. Innanzitutto si tratta di una procedura molto agevole perché ad Equitalia è consentito di evitare l’udienza di assegnazione delle somme davanti al Giudice, prevista invece nel caso di pignoramenti effettuati da privati; in questo modo si riducono notevolmente i tempi. Dall’altro lato, tutti i limiti e i vincoli introdotti negli ultimi anni al pignoramento mobiliare e immobiliare hanno reso tali esecuzioni particolarmente difficoltose. Pertanto il pignoramento presso terzi resta ancora quello più facile e sicuro, se si eccettua la previsione di un limite di un quinto alla pignorabilità dello stipendio e della pensione, che comporta semplicemente un allungamento dei tempi di recupero.
Il pignoramento presso terzi comporta l’apposizione di un vincolo di indisponibilità sui beni o sui crediti di cui è titolare il debitore, ma che sono nella sfera giuridica di un terzo soggetto: così, per esempio, nel caso del datore di lavoro quando ancora non ha versato lo stipendio al dipendente; o nel caso della banca presso cui sono depositate le somme.
Il sistema delineato nella legge, consente anche all’Agente della Riscossione di ottenere, attraverso una rapida interrogazione telematica, le informazioni relative alla tipologia di rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti con l’universo degli operatori finanziari.
Equitalia ha inoltre la facoltà di accesso alle altre banche dati pubbliche e private. È il caso, ad esempio, degli altri archivi generati dall’anagrafe attraverso i dati comunicati, tra l’altro, dalle Camere di Commercio e dagli ordini professionali.
In presenza di importi iscritti a ruolo superiori a 25.000 euro, la legge conferisce agli Agenti della Riscossione molteplici poteri, tra i quali vi è quello di acquisire dettagli in ordine alle movimentazioni bancarie del contribuente o in ordine ai beni e alle attività detenute da società fiduciarie, oppure di accedere ai luoghi di esercizio dell’attività del debitore, oppure ancora di inviare questionari ai soggetti comunque in rapporti con il debitore. Tanto, ai fini dell’acquisizione di notizie utili a individuare i beni aggredibili.
Quando avvia il pignoramento presso terzi, Equitalia può ordinare al terzo debitore del contribuente il pagamento delle somme dovute direttamente nelle mani dell’Agente stesso, saltando la fase della citazione davanti al Giudice dell’esecuzione (che, nel caso di pignoramenti promossi da privati, è invece obbligatoria). Il pagamento deve poi avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme già scadute a tale data, ed entro ciascuna scadenza prestabilita, per le altre somme.
Insomma: il contribuente si vedrà il conto in banca prosciugato senza neanche arrivare davanti a un Giudice. È però vero che il debitore deve prima ricevere la notifica di un atto di avvertimento, detto “atto di pignoramento”.
L’atto di pignoramento va notificato sia al terzo che al debitore in tale modo:
a) si mette il contribuente in condizioni di venire a conoscenza del pignoramento in atto e, se del caso, di segnalare all’Agente della Riscossione la sopravvenuta inesistenza del titolo della pretesa (per esempio, se ha pagato la cartella, se quest’ultima si è prescritta o è stata annullata dal Giudice);
b) si consente altresì al contribuente di esercitare il proprio diritto alla difesa, in sede di opposizione agli atti esecutivi, impugnando davanti al Giudice dell’esecuzione l’atto di pignoramento.
La disciplina sul pignoramento presso terzi prevede alcuni limiti nella quota massima di stipendio o pensione pignorabile, che derogano ai vincoli, stabiliti nel codice di rito. In particolare, mentre nel pignoramento ordinario il limite di legge è il quinto dello stipendio, l’espropriazione esattoriale prevede limiti variabili in funzione dell’ammontare del credito stipendiabile o retributivo su cui si intende effettuare l’esecuzione. Così, per importi non superiori a 2.500 euro, il limite di pignorabilità è ridotto a un decimo, per importi compresi tra 2.500 euro 5.000 euro, la quota massima diventa un settimo, mentre per importi superiori a 5.000 euro si applica il vincolo ordinario del quinto.
Dopo le modifiche apportate alla normativa in commento, si è disposto che l’importo dell’ultimo emolumento affluito sul conto corrente del debitore non è pignorabile in capo al terzo, datore di lavoro, che risulta così liberato da qualsiasi vincolo al riguardo.
La normativa in materia dispone che tutte le amministrazione che devono pagare somme superiori a 10.000 euro, a qualunque titolo, ai contribuenti, prima di versare devono interpellare Equitalia Servizi Spa per verificare se risultano carichi iscritti a ruolo scaduti, per importi almeno pari a 10.000 euro.
La procedura di interrogazione avviene per via telematica ed è quindi piuttosto agevole. In linea di principio, qualunque pagamento che superi il limite di legge è interessato dalla verifica.
Equitalia risponde entro cinque giorni. In caso di mancata riposta entro tale termine, il pagamento può essere effettuato. Qualora invece la Società di Riscossione riscontri tempestivamente (cioè entro 5 giorni) carichi a ruolo almeno pari a 10.000 euro, l’Ente pubblico deve sospendere il pagamento, fino a concorrenza del debito a ruolo, comprensivo delle spese di esecuzione e degli interessi di mora. In assenza di dichiarazione, il pagamento deve essere sospeso, mentre una volta conosciuta l’entità della pendenza, la sospensione non potrà eccedere l’importo a ruolo. Tale sospensione non è tuttavia indefinita, ma si protrae al più per 30 giorni. Entro questo termine, il competente Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi, sia all’Ente pubblico che al debitore moroso. Per effetto del pignoramento, l’Ente pubblico versa direttamente nelle casse dell’Agente della Riscossione l’ammontare a ruolo. Qualora entro il medesimo termine di 30 giorni non dovesse pervenire alcun pignoramento, l’amministrazione è libera di pagare quanto dovuto al contribuente moroso.
Dr. Alberto Marsotto
Plebiscito.eu
REPUBBLICA VENETA: LO STATO DELL’ARTE
Le prima attività dopo la proclamazione di indipendenza di Treviso del 21 marzo: esenzione fiscale, Bond Veneti, Libro Bianco, Uffici Pubblici e altro ancora
dopo la vittoria dei Sì nel referendum di indipendenza della Repubblica Veneta e la proclamazione di indipendenza del 21 marzo 2014 a Treviso, l’esercizio di indipendenza della Repubblica Veneta è entrato nel vivo grazie all’insediamento la Delegazione dei Dieci, composta dai dieci delegati più votati nel corso del Referendum del 16-21 marzo.
Di seguito l’aggiornamento delle principali attività fin qui condotte, in particolare per quanto riguarda l’ESENZIONE FISCALE TOTALE, i BOND VENETI, il LIBRO BIANCO DEI VENETI, gli UFFICI PUBBLICI aperti e altro ancora.
Il primo atto della Delegazione dei Dieci è stato l’approvazione dell’esenzione fiscale totale: https://www.plebiscito.eu/
Leggi gli approfondimenti e aderisci all’esenzione fiscale anche on line da qui: https://www.plebiscito.eu/
BOND VENETI
Pochi giorni fa è stata istituita inoltre la Tesoreria della Repubblica Veneta e l’approvazione della prossima emissione di Titoli di Stato (anche denominati Bond Veneti, o Buoni Federali Costitutivi) non tassabili, dell’ordine di 1.000,00 € e 10.000,00 €, per un ammontare totale di 20 milioni di euro e acquistabili rispettivamente a 100,00 € e 1.000,00 €, pagabili nel momento del pieno esercizio di sovranità della Repubblica Veneta. A breve, non appena emessi, sarà possibile prenotare i Bond Veneti.
LIBRO BIANCO
Si è conclusa la prima fase dei lavori del Libro Bianco dei Veneti, che costituirà anche la base per la bozza di Costituzione della Repubblica Veneta.
La presentazione dei primi lavori avverrà a Montegrotto Terme presso l’hotel Millepini il prossimo sabato 3 maggio: https://www.plebiscito.eu/news/
UFFICI PUBBLICI
La Repubblica Veneta ha aperto i primi Uffici Pubblici nel territorio, dove, tra l’altro, i cittadini veneti potranno avere informazioni, aderire alla campagna di esenzione fiscale, acquistare bandiere venete e a breve prenotare i Bond Veneti.
Consulta dove si trovano gli uffici pubblici nel territorio: https://www.plebiscito.eu/
Se lo desideri, proponiti a tua volta per aprire un ufficio pubblico: https://www.plebiscito.eu/
Abbiamo lanciato la campagna “una Bandiera Veneta per ogni casa della Repubblica Veneta”. Per informazioni e acquisti: https://www.plebiscito.eu/
ADESIONE COME VOLONTARIO
Dopo la straordinaria vittoria dei Sì con l’89,10% nel Referendum di indipendenza del Veneto del 16-21 marzo 2014 e la Dichiarazione di indipendenza della Repubblica Veneta del 21 marzo 2014, stiamo raccogliendo le adesioni dei volontari della Repubblica Veneta.
Se vuoi aderire compila il modulo che trovi in https://www.plebiscito.eu/
EVENTI
Partecipa alle nostre riunioni e agli eventi che puoi consultare in https://www.plebiscito.eu/
Per ogni approfondimento siamo a completa disposizione, contattaci!
Treviso, 30 aprile 2014
Ufficio comunicazione
Plebiscito.eu


