CRONISTORIA DELL’ESERCIZIO DI INDIPENDENZA DELLA REPUBBLICA VENETA
Premessa
Per la prima volta nella nostra storia moderna un gruppo di persone ha saputo imporre all’attenzione dei media internazionali e interni la questione veneta, stravolgendo lo scenario preesistente e sconfiggendo il predominio della partitocrazia italiana in Veneto, ponendo le basi per il concreto esercizio di indipendenza della Repubblica Veneta, dopo la proclamazione di indipendenza del 21 marzo 2014 a Treviso. Questo percorso è posto in essere da Plebiscito.eu, che continua la propria opera straordinaria di assunzione civica di responsabilità.
Per capire l’enorme lavoro fatto riteniamo utile pubblicare di seguito i passaggi più significativi del processo che ha portato all’attuale esercizio di indipendenza della Repubblica Veneta, riportando anche alcuni passaggi focali di crescita degli ultimi anni, per non ripetere errori già fatti.
Gli antefatti
28 Febbraio 2006 – viene approvata la legge 85/2006 che depenalizza il reato di opinione in tema di indipendenza del Veneto. A partire da questo evento nel corso degli anni comincia a formarsi e a conoscersi il gruppo dirigente che costituirà dopo 8 anni l’ossatura dell’organizzazione di Plebiscito.eu.
17 novembre 2007 – pubblicazione a Treviso del manifesto “Le ragioni dell’indipendenza”, durante l’evento “Veneto Day”.
14 maggio 2008 – fondazione del Partito Nasional Veneto, il primo partito che per finalità aveva l’ottenimento pacifico dell’indipendenza tramite un referendum regionale. Vi aderiscono, oltre al segretario Gianluca Busato e al presidente Paolo Luca Bernardini, anche Lodovico Pizzati, Gianluca Panto e molti tra i dirigenti del futuro Plebiscito.eu.
12 settembre 2010 – fondazione di Veneto Stato, partito che per finalità aveva il tentativo di unire le anime favorevoli all’indipendenza del Veneto. Il 21 ottobre 2011 si celebra all’hotel Viest di Vicenza un congresso molto discusso che divide le varie componenti e dopo il quale la dirigenza del futuro Plebiscito.eu viene estromessa.
14 maggio 2012 – fondazione di Indipendenza Veneta, partito che per finalità aveva l’istituzionalizzazione del percorso indipendentista in regione. Il 30 giugno 2013 all’hotel Maggior Consiglio di Treviso, la dirigenza del futuro Plebiscito.eu si allontana per l’annacquamento della linea politica su una posizione remissiva verso la partitocrazia presente in regione.
Nasce Plebiscito 2013 e quindi Plebiscito.eu
4 luglio 2013 – fondazione di Plebiscito 2013, piattaforma apartitica e trasversale per l’indipendenza del Veneto.
10 ottobre 2013 – prende il via il progetto di organizzazione del referendum di indipendenza del Veneto tramite rete telematica.
1° gennaio 2014 – Plebiscito 2013 diventa Plebiscito.eu.
28 gennaio 2014 – a Marostica Plebiscito.eu annuncia l’indizione del referendum di indipendenza del Veneto tramite rete telematica, che si terrà dal 16 al 21 marzo 2014.
Il referendum di indipendenza del Veneto del 16-21 marzo 2014
12 febbraio 2014 – a Villa Condulmer a Mogliano Veneto si costituiscono i comitati per il Sì e per il No al referendum di indipendenza del Veneto. Il comitato per il Sì si chiama “Veneto Sì”, ha per presidente Gianluca Busato e per vice-presidente Marco Bassani. Il comitato per il No è presieduto da Pietro Piccinetti e ha come vice-presidente Adolfo Urso.
16-21 marzo 2014 – Plebiscito.eu indice il referendum di indipendenza del Veneto, che riscuote un’attenzione mediatica travolgente prima a livello internazionale e quindi italiano.
21 marzo 2014 – dopo l’affluenza di oltre il 63% degli elettori veneti (oltre 2.3000.000) che hanno votato sì nel referendum con una maggioranza schiacciante superiore all’89% (oltre 2.100.000 elettori), a Treviso viene solennemente proclamata la continuità di indipendenza della Repubblica Veneta.
L’esercizio di indipendenza della Repubblica Veneta
21 marzo 2014 – si insedia la Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta, composta dai dieci candidati più votati dal 16 al 21 marzo. Essa costituisce il primo nucleo esecutivo della Repubblica Veneta, con il mandato elettivo di raggiungere il pieno esercizio di indipendenza.
25 marzo 2014 – la Delegazione dei Dieci decreta l’esenzione fiscale totale nella Repubblica Veneta, che durerà per tutto il periodo di transizione fino sino alla piena operatività delle istituzioni della Repubblica Veneta. Viene fissata la roadmap del periodo di transizione che si compone delle seguenti fasi: esenzione fiscale, introduzione fiscalità veneta (provvisoria), controllo del territorio (con erogazione servizi), assemblea costituente. Viene dato il via all’apertura di quasi cento Uffici Pubblici delle Comunità della Repubblica Veneta.
29 marzo 2014 – la Delegazione dei Dieci si riunisce a Sappada dove viene presentata la roadmap verso l’assemblea costituente della Repubblica Veneta. Nel corso della conferenza stampa, interviene Beglar Davit Tavartkiladze,
il Presidente del Comitato di Osservatori Internazionali del referendum di indipendenza del Veneto del 16-21 marzo.
30 marzo 2014 – a Montegrotto Terme si tiene la prima Convention Nazionale dei quadri dirigenti della Repubblica Veneta, con una massiccia presenza di giornali, radio e tv. Viene dato il via al progetto “Libro Bianco dei Veneti”, progetto cuore del percorso costituzionale che porterà alla Costituzione della Repubblica Veneta.
2 aprile 2014 – lo stato italiano incarcera ingiustamente 24 patrioti veneti, tra i quali Franco Rocchetta, testimonial di Plebiscito.eu. La prima reazione di dura condanna della repressione giudiziaria viene da Gianluca Busato. La Delegazione dei Dieci approva la risoluzione “Non si imprigionano le idee”.
11 aprile 2014 – Plebiscito.eu organizza il secondo evento di massa a Vicenza per la proclamazione solenne dell’Esenzione Fiscale Totale nella Repubblica Veneta, a distanza di soli 20 giorni dalla dichiarazione di indipendenza di Treviso.
23 aprile 2014 – la Delegazione dei Dieci istituisce la Tesoreria della Repubblica Veneta e approva l’emissione di Titoli di Stato (“Bond Veneti”) per 20 milioni di euro.
25 aprile 2014 – grande partecipazione popolare spontanea in Piazza San Marco a Venezia per la festa nazionale di San Marco, nel terzo evento di massa in Veneto in poco più di un mese.
3 maggio 2014 – a Montegrotto Terme viene presentato la prima fase di lavori del “Libro Bianco dei Veneti”, con la nomina dei direttori e dei primi esperti per la redazione dei 25 capitoli di approfondimento che lo costituiscono. Viene annunciata la costituzione di decine di ambasciate e di consulenti diplomatici della Repubblica Veneta in molti Paesi del mondo.
7 maggio 2014 – la Delegazione dei Dieci istituisce il Bollettino ufficiale telematico della Repubblica Veneta.
16 maggio 2014 – Quarto evento di massa in due mesi nella Repubblica Veneta a Zero Branco, con l’annuncio al mondo della quota di IVA non pagata dalle imprese venete in occasione della prima scadenza fiscale utile dalla partenza della campagna di obiezione fiscale.
Ufficio comunicazione
Plebiscito.eu
NON SAREBBE EUROPA SENZA EDIMBURGO, BARCELLONA E VENEZIA. GIANLUCA BUSATO PRESENTE A UN EVENTO CON MICHELE BOLDRIN, ANDREU MAS-COLELL E GUY VERHOFSTADT
Dopo le ironie di Martin Schulz sulla Repubblica Veneta e i processi di emancipazione delle Regioni storiche e produttive d’Europa, Gianluca Busato martedì a Padova parteciperà a un evento internazionale con il capolista veneto di Scelta Europea, il ministro catalano e il candidato fiammingo alla presidenza UE
Ieri a Verona il buon Martin Schulz, candidato socialista alla presidenza della Commissione Europea ha ironizzato sulla Repubblica Veneta, in quanto essa, a suo dire, sarebbe troppo piccola per competere in un mondo ove tra qualche decennio anche la sua Germania non sarebbe più competitiva per ragioni dimensionali. Sperando vivamente che alla luce di tale scenario egli non pensi di emulare un suo connazionale di qualche decennio fa proponendo nuovamente l’annessione dell’Austria o dei Sudeti per aumentare le dimensioni della Germania, spiace nel contempo constatare la pochezza di argomentazioni degli avversari del nuovo paradigma emergente in Europa che vede affermarsi proprio l’energia e la vitalità di nuove realtà statuali dai processi di indipendenza ben avviati in Scozia, Catalogna e Veneto.
Spiace perché a medio termine tali processi, per un processo di osmosi competitiva, finiranno inevitabilmente per influenzare anche le regioni storiche oggi apparentemente quiete all’interno di stati federali di maggiori dimensioni, come per esempio proprio la Baviera che probabilmente non accetterà più l’intermediazione della Germania per la gestione dei propri affari europei e internazionali.
Spiace perché dimostra l’impreparazione di una classe dirigente che si candida a guidare l’Unione Europea confermandosi centralista e dirigista, contro le logiche moderne di competitività, oltrechè di rispetto dei diritti umani e dei territori, soffocandone le potenzialità.
Spiace perché una semplice battuta dimostra la nescienza profonda delle ragioni che in particolare riguardano il percorso di fattivo esercizio di indipendenza della Repubblica Veneta, che tranquillamente entrerebbe nel novero delle Nazioni più prospere d’Europa, con vantaggio di tutti rispetto alla situazione attuale.
La disintermediazione civica che è partita nella Repubblica Veneta, con la celebrazione del referendum di indipendenza del 16-21 marzo e il successivo insediamento della Delegazione dei Dieci è un processo che inevitabilmente influenzerà l’Unione Europea, che sarà soggetta a un inevitabile allargamento interno: come si può infatti pensare a un’Europa senza Edimburgo, Barcellona e Venezia?
Per contrastare tali decisioni e partecipare al dibattito elettorale in corso, pur fiero sostenitore della scelta di non votare alle elezioni europee, ho deciso di accettare l’invito a partecipare a un evento in cui si parlerà degli Stati Uniti d’Europa e dell’Europa dei Popoli, che si terrà martedì prossimo a Padova per la presentazione di Guy Verhofstadt, il candidato fiammingo alla presidenza della Commissione Europea per ALDE (alleanza liberali democratici europei), al quale parteciperà anche Michele Boldrin, capolista nel nordest di Scelta Europea, altri indipendenti veneti e candidati della stessa lista e Andreu Mas-Colell (ministro della Cultura e Educazione del Governo della Catalogna).
L’evento si terrà martedì 20 maggio dalle ore 18.30 alle 20.30 presso il Centro Congressi “Albino Luciani” in via Forcellini 170/A.
Si tratta di un appuntamento di spessore internazionale assolutamente da non perdere e al quale noi indipendentisti dobbiamo essere presenti in grande numero per difendere le ragioni della Repubblica Veneta in Europa.
Gianluca Busato
Plebiscito.eu
UNO STRUMENTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO FAMILIARE: IL FONDO PATRIMONIALE
1) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
Con la sentenza n. 177/3/13 del 25/09/2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia afferma l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata dall’Agente della Riscossione su beni immobili conferiti in un fondo patrimoniale, se non è provata l’attinenza delle imposte ai redditi prodotti dai beni conferiti nel fondo stesso.
Nella vicenda in esame, il contribuente impugnava l’iscrizione di un’ipoteca legale ex articolo 77 del D.P.R. 602/1973 effettuata, su immobili di sua proprietà, per un importo pari al doppio dei suoi debiti per IRPEF, Addizionali, relative sanzioni ed interessi.
Il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la nullità dell’iscrizione impugnata in quanto gli immobili ipotecati erano stati destinati ad un fondo patrimoniale costituito, ex articolo 167 Codice Civile, con la moglie, per far fronte ai bisogni della famiglia; pertanto, secondo il ricorrente, gli stessi non potevano essere aggrediti, ex articolo 170 Codice Civile “per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
L’Agente della Riscossione si costituiva in giudizio eccependo che il contribuente non aveva dimostrato, come era suo onere, che i debiti per cui si procedeva erano estranei ai bisogni della famiglia e, inoltre, che gli stessi erano anteriori alla data di costituzione del fondo patrimoniale, con conseguente esclusione dal particolare regime di tutela del fondo stesso.
La Corte di merito accoglie il ricorso rammentando i seguenti principi di diritto emanati dalla Corte di Cassazione:
- l’esecuzione sui beni del fondo o sui suoi frutti può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (Corte di Cassazione sentenza n. 12998/2006);
- il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, essendo irrilevante l’anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo (Corte di Cassazione sentenza n. 15862/2009);
- l’articolo 170 Codice Civile detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, compresa quella di cui all’articolo 77 del D.P.R. 602/1973: ne consegue che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari (Corte di Cassazione sentenza n. 5385/2013).
Sulla base dei richiamati principi, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia afferma che il divieto di esecuzione si applica ai debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, anche contratti anteriormente alla costituzione del fondo, salva la possibilità del creditore di agire in via revocatoria; il suddetto divieto si applica anche all’ipoteca legale iscritta dall’Agente della Riscossione per procedere esecutivamente alla riscossione di imposte ed accessori.
Ma per quali tipologie di imposte può venir meno la tutela dell’art.170 c.c.?
Secondo i giudici, deve essere innanzitutto chiarito se il requisito dell‘inerenza dei debiti, per cui si procede, con i bisogni della famiglia possa sussistere anche in caso dei debiti fiscali conseguenti ad un reddito posseduto di cui non si sono onorate le relative imposte, posto che lo stesso reddito è certamente destinato anche al mantenimento della famiglia.
La C.T.P. di Reggio Emilia precisa che non va verificato se il reddito sia servito concretamente per soddisfare i bisogni della famiglia, posto che di regola non può sussistere attività imprenditoriale che non sia destinata a soddisfare i medesimi bisogni, ma unicamente se l’esecutato non abbia pagato le imposte relative al reddito prodotto dai beni conferiti nel fondo e destinati stabilmente a far fronte ai bisogni della propria famiglia.
L’inerenza immediata e diretta dei debiti fiscali con i bisogni della famiglia può sussistere quindi solo per quelli conseguenti all’imposizione su di un’attività del fondo (ad esempio, redditi degli immobili conferiti) e non ad attività economica del conferente, posta in essere, tra l’altro, prima della costituzione del fondo patrimoniale.
I giudici specificano inoltre che è onere del creditore dimostrare che le imposte, per cui si procede all‘esecuzione, siano quelle riferite al reddito prodotto dai beni conferiti nel fondo.
La Commissione afferma quindi l‘illegittimità dell’iscrizione impugnata nella fattispecie in esame, posto che l’Agente della Riscossione non aveva titolo per procedere all‘esecuzione sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, non avendo comprovato che le imposte per cui procedeva fossero quelle relative ai redditi prodotti dai beni conferiti nel fondo patrimoniale.
NUOVE SENTENZE – Commissione Tributaria Provinciale di Padova (sentenza n. 9/2011)
2) TRIBUNALE DI FERRARA
La sentenza del Tribunale di Ferrara 10 gennaio 2013, n. 9, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo il quale il Concessionario per la Riscossione non può procedere a esecuzione forzata sui beni conferiti in un fondo patrimoniale (in tal senso Cass., sez. V, 18 maggio 2012, n. 7880 e Cass., sez. V, 4 giugno 2012, n. 13622).
Nel caso di specie, a seguito della notifica di una cartella di pagamento, il contribuente ha costituito un fondo patrimoniale, destinandovi anche il bene immobile sul quale gravava l’iscrizione ipotecaria disposta da Equitalia a fronte di un Avviso di accertamento divenuto definitivo. Ottenuto un piano di ammortamento della somma dovuta, il contribuente ha agito in giudizio perché il Tribunale riconoscesse l’inesistenza del diritto di Equitalia di procedere a esecuzione forzata sul bene conferito nel fondo.
Prima di analizzare la sentenza, occorre ricordare che, com’è noto, ai sensi dell’art. 167 c.c., il fondo patrimoniale è un complesso di beni, immobili, mobili registrati o titoli di credito, costituito al fine di soddisfare i bisogni della famiglia.
Tali beni sono vincolati al perseguimento di uno scopo ben preciso e non possono
essere aggrediti dai creditori se non per debiti che abbiano inerenza diretta e immediata con le necessità del nucleo familiare.
La giurisprudenza ha chiarito che sono ricomprese nella nozione di “bisogni della famiglia” anche le esigenze volte al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della stessa, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (così, Cass., sez. V, 15 marzo 2006, n. 5684).
In altri termini, l’esecuzione sui beni del fondo non può avvenire per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Con specifico riferimento al concetto di “esecuzione”, il Tribunale di Ferrara ha precisato che vi rientrano non soltanto gli atti del processo esecutivo in senso stretto, ma tutti i possibili effetti dell’esecutività del titolo e, dunque, anche l’ipoteca iscritta in relazione al titolo stesso.
Ne consegue, pertanto, che il creditore non può costituire alcuna garanzia reale sui beni conferiti in un fondo patrimoniale se il debito per cui procede non è pertinente alle necessità del nucleo familiare.
In virtù di tale ragionamento, il Tribunale di Ferrara ha affermato che nel caso di debiti fiscali “manca quella inerenza immediata e diretta tra il credito e i bisogni della famiglia,con la conseguenza della esclusione dell’azione esecutiva e dell’iscrizione di ipoteca su tali beni”.
La fattispecie concreta, tuttavia, pone in essere un ulteriore problema, ossia il fatto che la cartella di pagamento è stata notificata al contribuente prima della costituzione del fondo patrimoniale.
Tale aspetto, però, risulta del tutto irrilevante, giacché l’art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti estranei ai bisogni della famiglia sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai
crediti anteriori, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di esperire un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (in tal senso anche, Cass., sez civ.,
9 aprile 1996, n. 3251 e Cass., sez. civ., 7 marzo 2005, n. 4933).
In sostanza, se il credito è anteriore rispetto alla costituzione del fondo, il creditore non può procedere all’iscrizione di ipoteca (o all’esecuzione forzata) sui beni vincolati, a meno che prima non abbia esperito con successo l’azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c.
E invero, a mente di tale disposizione, “il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il
debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni” al ricorrere di due condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Infine, il giudice di merito, dopo aver verificato che non era stata esperita alcuna azione revocatoria e che, pertanto, l’atto di conferimento del bene nel fondo patrimoniale non era stato dichiarato inefficace, ha condannato il Concessionario per la Riscossione alla cancellazione dell’ipoteca sull’immobile di proprietà del contribuente.
3) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PADOVA
L’ipoteca esattoriale non è iscrivibile su beni assoggettati al vincolo del fondo patrimoniale: lo decide la Commissione Tributaria Provinciale di Padova con la sentenza 9 della I sezione, depositata il 20 gennaio 2011.
La Commissione Provinciale patavina ha accertato anzitutto che si trattava, nella fattispecie, di un fondo patrimoniale istituito in epoca “non sospetta” (il 1989) quando i debiti tributari sono sorti alla fine degli anni ’90 e quindi «non costituito appositamente per porre riparo» a beni del contribuente, con «l’intenzione di evitare azioni esecutive da parte dell’Erario». La Commissione ha pure rigettato l’argomento dell’Esattore sul punto che l’obbligazione tributaria non ha origine contrattuale, sulla base della considerazione che, in base all’articolo 170 del Codice civile, l’esecuzione sui beni del fondo e sui loro frutti «non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva esser stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».
La Commissione osserva che il fondo patrimoniale “ripara” i beni vincolati con riguardo ai debiti sorti per ragioni diverse da quelle inerenti le necessità della famiglia; pertanto, dato che i debiti tributari non sono debiti inerenti alle necessità della famiglia, allora il fondo patrimoniale è idoneo a fronteggiarli.
La sentenza di Padova fa dunque il paio con quella della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (la 437 del 20 dicembre 2010, della ventunesima sezione), che pure aveva negato l’ammissibilità di azioni esecutive e cautelari da parte del Fisco sui beni del fondo patrimoniale.
Entrambe “resistono” quindi al principio sancito dalla Cassazione nella sentenza 15862 del 7 luglio 2009, secondo la quale il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale deve essere ricercato non già nella natura delle obbligazioni (legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i «bisogni della famiglia», essendo irrilevante l’anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale, dato che il divieto di esecuzione forzata non dovrebbe essere limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma dovrebbe valere anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in via revocatoria.
Con questo principio la Cassazione ha anche precisato che vanno ricomprese nei “bisogni della famiglia” anche le esigenze volte al pieno soddisfacimento e all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.
Alberto Marsotto
Rag. Commercialista
Plebiscito.eu
I VANTAGGI DELL’ESENZIONE FISCALE TOTALE NELLA REPUBBLICA VENETA
COSA SUCCEDE (E COSA NON SUCCEDE) SE FACCIO OBIEZIONE FISCALE
In un momento di grave congiuntura economica quale quella che colpisce lo Stato italiano e non solo, fare obiezione fiscale, sia a causa di una soggettiva impossibilità di far fronte all‘iniqua e sproporzionata imposizione fiscale italiana (sistematica violazione degli articoli 36 e 53 della Costituzione) sia per una personale e ponderata scelta di protesta alla vessatoria e soffocante condotta dello Stato centrale, non comporta alcuna azione esecutiva e pertanto nessun prelievo forzato (pignoramento immobiliare, mobiliare, stipendio, pensione), per i seguenti motivi:
a) l’omesso versamento di imposte sarà oggetto di “Comunicazione bonaria” da parte dell’Agenzia delle Entrate non prima di 10/12 mesi dalla violazione commessa dal contribuente (quindi per imposte quali IRPEF, IRAP, IRES, non versate a Giugno 2014 Avviso Bonario da parte del Fisco verso il mese di Maggio/Giugno 2015 – per omesso versamento IVA addirittura verso il mese di Maggio/Giugno 2016) con applicazione di sanzione pecuniaria (non penale) del 10% oltre interessi di mora dell’1% su base annua;
b) la suddetta “Comunicazione bonaria” è tranquillamente rateizzabile, senza nessun accesso presso l’Agenzia delle Entrate, in rate trimestrali (max 6 rate se il debito complessivo non è superiore a 5.000 euro, max 20 rate se il debito complessivo è superiore a 5.000 euro);
c) se non riesco o ritengo immorale ed ingiusto pagare la “Comunicazione bonaria”, mi sarà notificata da Equitalia una cartella di pagamento pari all’importo delle imposte omesse, maggiorato della sanzione pecuniaria (non penale) del 30% e degli interessi moratori;
d) avrò tempo 60 gg. dalla nortifica della cartella esattoriale, per impugnarla in caso sia affetta da vizi formali e/o sostanzali, o per chiederne la rateazione in un numero massimo di 72 rate mensili (importo minimo di 100 euro cadauna) o di 120 rate mensili al verificarsi di particolari disagiate situazioni socio-economiche (vedasi novità introdotte con il Decreto del fare);
e) se non riesco o ritengo immorale ed ingiusto pagare la cartella esattoriale, Equitalia mi notificherà un sollecito di pagamento non prima di 6 mesi circa dal termine di 60 gg. dalla notifica originaria (esperienza comune propone notifiche di solleciti anche dopo 10/12 mesi);
f) a questo punto (non è mai troppo tardi), onde evitare l’avvio di eventuali azioni esecutive da parte di Equitalia, faccio richiesta di rateizzazione allo stesso Agente per la Riscossione ed inizio con il pagamento delle varie rate mensili (è possibile saltarne il pagamento fino ad un massimo di 8 rate, anche non consecutive).
Solo da questo momento sono soggetto alle eventuali azioni esecutive (espropriazione) da parte di Equitalia, non prima!!!
g) è doveroso ricordare, in questa fase, i limiti posti alle azioni esecutive di Equitalia, da parte del Decreto del fare (D.L. 69/2013), soprattutto per quanto riguarda il pignoramento immobiliare e mobiliare (si rinvia a tal proposito alle precedenti guide sulle azioni esecutive del Fisco).
Alla luce di quanto sopra esposto, sorgono d’obbligo le seguenti considerazioni:
1) Se non pago 10.000 euro di IRPEF a Giugno 2014, mi ritrovo a pagare circa un 12/13% in più usufrendo della rateazione massima della “Comunicazione bonaria” ossia le 20 rate trimestrali che corrispondono a 5 anni.
Ora è da chiedersi:
– Un prestito chirografario di 10.000 euro per la durata di 60 mesi (5 anni) chiesto ad una qualsiasi banca, quanto costa di interessi bancari? Il 12/13% Assolutamente no!!! Ci si aggira attorno al 30%!!!!!
– Un prestito chirografario di 10.000 euro per la durata di 60 mesi (5 anni) viene ottenuto senza alcuna istruttoria e comodamente con pochi “passaggi” al computer da casa o dall’Ufficio (proprio o del Consulente fiscale)? Assolutamente no!!! Infatti, il più delle volte, la banca assolve a tale fase procedurale in modo articolato e con copiosa documentazione
– Un prestito chirografario di 10.000 euro per la durata di 60 mesi (5 anni) viene ottenuto senza alcuna garanzia personale propria o di terzi garanti? Assolutamente no!!!! Infatti, nella stragrande maggioranza dei casi, oltre al reddito personale (quello di lavoratore autonomo sia d’impresa che di professionista è valutato molto negativamente dagli istituti di credito) vengono richieste le firme a garanzie o di un genitore, o del coniuge che lavori a tempo indeterminato, o della nonna che percepisca uan pensione etc. Per la rateazione della “Comunicazione bonaria” di 10.000 euro e per la durata di 20 rate trimestrali (5 anni) tutto questo non è minimamente richiesto!!!
– Le rate del finanziamento bancario (nell’es. 5 anni) sono compensabili con eventuali crediti d’imposta erariali maturati nell’anno successivo all’ottenimento del prestito stesso? Assolutamente no!!!! Il debito scaturente dalla “Comunicazione bonaria” può invece essere totalmente o parzialmnete compensato con un credito fiscale maturato a favore del contribuente nel corso dell’anno e desumibile dal Modello Unico regolarmente presentato (es.: “Comunicazione bonaria” di 10.000 euro per saldo IRPEF 2013 non versato a giugno 2014, ricevuta a Maggio/Giugno 2015, ma nel frattempo, nel 2014 ho maturato un credito Annuale IVA per euro 8.000, che potrò utilizzare in compensazioe da Marzo 2015 e che evidenzierò nel modello UNICO/2015 da presentare per il periodo d’imposta 2014).
– Perchèmmai dovrei ricorrere ad un finanziamento bancario al 30% quando la rateizzazione trimestrale al 12/13% della “Comunicazione bonaria” mi permette di autofinanziarmi in tutta tranquillità, senza spese di un’articolata istruttoria e senza dover prestare garanzie personali proprie o dei miei familiari?1?
– Decidessi di “prendere” ulteriore tempo per il pagamento delle imposte e tasse, in quanto ritenute sproporzionate ed ingiuste, l’attuale sistema normativo dello STATO ITALIANO mi offre la possibilità, in caso di mancato pagamento della “Comunicazione bonaria” di richiedere la rateizzazione della successiva cartella esattoriale, con l’oppotunità di “spostare” l’inizio di pagamento del piano di rateazione, seppur con un aggravio di interessi, anche dopo un anno circa.
Ebbene, si prospetta al contribuente, lo seguente scenario: non pago 10.000 euro di IRPEF a Giugno 2014, ricevo la “Comunicazione bonaria” a Maggio/Giugno2015 maggiorata di sanzione (10%) ed interessi (1%) e decido di non pagarla, ricevo la cartella da Equitalia a Maggio/Giugno 2016 maggiorata di sanzione (30%) ed interessi (3/4%) e decido di non pagarla, ricevo il sollecito di pagamento da Equitalia verso Gennaio/Febbraio 2017 allorchè decido di richiedere la rateazione nel numero massimo di 72 rate mensili, tale da terminare il pagamento del debito fiscale a Febbraio/Marzo 2023. Tutto questo procastinare il pagamento del mio debito fiscale mi sarà pure costato alla fine una maggiorazione tra sanzione ed interessi di oltre il 40% circa, ma mi ha permesso di terminare l’esborso finanziario in un arco temporale di BEN 9 ANNI dal termine originario di pagamento delle imposte (16/06/2014) e senza, se accuratamente monitorata la fase di proroga di pagamento della cartella esattoriale, incorrere in azioni esecutive da parte di Equitalia
Infine, anche per la cartella esattoriale, come per la “Comunicazione bonaria”, è previsto l’istituto della compensazione. Infatti, al verificarsi di deteminate condizioni e nel rispetto di particolari procedure, il contribuente può pagare, anche parzialmente, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e i relativi oneri accessori (compresi gli aggi e le spese a favore dell’Agente della Riscossione), compensandole con crediti relativi alle imposte erariali stesse. Per fare ciò bisogna utilizzare il modello F24 Accise (codice tributo RUOL).
Alberto Marsotto
Rag. Commercialista
Plebiscito.eu
A ZERO BRANCO VENERDI’ 16 MAGGIO SUONEREMO IL GONG ALLO STATO ITALIANO
Quarta manifestazione di massa in terra veneta in soli due mesi, mentre i primi risultati di adesione alla campagna di esenzione fiscale si preannunciano straordinari
Venerdì prossimo 16 maggio a Zero Branco (Treviso) alle ore 21, nella piazza del municipio, si terrà un appuntamento straordinario ed imperdibile per la nostra libertà.
Il primo fattore del nostro successo è la consapevolezza degli straordinari risultati fin qui raggiunti, che hanno portato la questione veneta ad essere la questione più importante sul tavolo di discussione, grazie al massiccio voto referendario di marzo che ha messo al tappeto la partitocrazia. Se siamo consapevoli dello straordinario risultato mai raggiunto prima d’ora, allora possiamo capire quanto poco ci manca per concretizzare tutti assieme la vittoria finale.
Sono passati meno di due mesi dalla proclamazione di indipendenza della Repubblica Veneta del 21 marzo scorso a Treviso e dal referendum per l’indipendenza che ci ha portati all’attenzione del mondo intero.
Ora siamo entrati nel vivo del periodo di transizione che ci accompagnerà verso il pieno esercizio della nostra sovranità.
Il primo passo compiuto dalla Delegazione dei Dieci candidati all’indipendenza più votati nel corso del referendum è stata l’applicazione dell’esenzione fiscale totale.
Tra pochi giorni avremo pertanto la prima scadenza fiscale e quindi potremo dare i primi risultati dell’adesione fin qui maturata alla campagna di obiezione fiscale: possiamo anticiparvi che i risultati si preannunciano STRAORDINARI.
Venerdì prossimo 16 maggio alle ore 21 a Zero Branco in piazza Umberto I ne daremo l’annuncio in anteprima mondiale, notificando quindi i dati al Fondo Monetario Internazionale, per inchiodare lo stato italiano di fronte alle bugie che costituiscono l’ultima foglia di fico della sua reputazione finanziaria ormai distrutta.
Abbiamo scelto Zero Branco, in quanto è proprio in questo comune che il candidato sindaco Giannarciso Durigon ha riconosciuto ufficialmente i risultati del referendum per l’indipendenza di marzo e la Delegazione dei Dieci, impegnandosi anche per il percorso costituente verso la piena sovranità della Repubblica Veneta.
Portiamo migliaia di bandiere venete venerdì prossimo per dimostrare al mondo la nostra forza, nel quarto evento di massa in soli due mesi nella nostra Terra Veneta, dopo Treviso 21 marzo, Vicenza 11 aprile e Venezia 25 aprile.
Le cose cambiano perché noi ci attiviamo per il cambiamento. La tua partecipazione venerdì è fondamentale per cambiare la nostra storia, portando la speranza di un mondo migliore e di una Repubblica Veneta finalmente libera.
Fallo per te, fallo per chi ti è vicino, non farti trascinare nella rassegnazione verso il peggiore inferno fiscale del mondo: aiuta te stesso e i tuoi cari a riconquistare tutti assieme la dignità che ci meritiamo. Ti aspettiamo!
Viva la Repubblica Veneta!
Gianluca Busato

