GANDHI INSEGNA: RESISTENZA FISCALE CONTRO UNA TASSAZIONE ILLEGITTIMA
Esiste un diritto di resistenza fiscale?
E’ certo che la pretesa fiscale è fondata su norme giuridiche e pertanto lecita, tuttavia questo non toglie che anche una norma possa nel contempo essere illegittima.
Il Kelsen fa discendere l’obbligatorietà della norma dal suo essere inserita formalmente nell’ordinamento, pur restando soggetta a valutazione di conformità con la c.d. Grundnorm (limiti costituzionali); in poche parole, essa è cogente per il fatto stesso di esistere nell’ordinamento.
La complessità e farraginosità delle norme fiscali talvolta pone seri dubbi sul rispetto delle condizioni formali ovvero sulla corretta procedura d’introduzione nell’ordinamento ma, fatti salvi i casi di nullità, vizi importanti non evitano che la stessa norma sia applicata spesso con grande severità.
Superato il problema della validità giuridica, occorre analizzare il problema della legittimità della norma fiscale.
Se ci si pone la domanda del perché occorre pagare le tasse (non mi addentro qui nella disamina delle differenze tra tasse, imposte, canoni, diritti etc. che lascio ad altri ben più qualificati) la risposta non è spesso così immediata.
Un passato ministro delle finanze disse, con opinione non del tutto condivisa, che pagare le tasse è una cosa bellissima, ma ritengo che portare la questione sul piano estetico sia alquanto ardito.
In primo luogo, l’individuazione dell’obbligo discende dalla paura dell’applicazione delle misure coercitive e sanzionatorie da parte dell’autorità.
Interessante, ma non scioglie il dubbio sulla ragione causale, poiché la reazione abitudinaria od automatica ad una minaccia non legittima l’atto (se no anche il rapinatore avrebbe valido titolo giuridico) poiché nega ogni libertà e volontà (l’atto sarebbe quantomeno annullabile per vizio del volere).
Poiché la pretesa fiscale è esercizio di uno dei principali poteri legati alla sovranità territoriale, nella valutazione di legittimità la stessa pare legata alle sorti della valutazione di legittimità del potere che la esercita.
Posto il parallelismo tra autorità legittima ed imposizione fiscale legittima, entriamo in aspetti delicati ed alquanto dibattuti.
Fino all’epoca della Res Publica Christiana, la legittimità dell’autorità politica era ricondotta a ragioni mistiche quali la discendenza divina od il possesso di virtù eroiche.
Dall’epoca medievale il testo politico fondamentale è individuato nella Epistola di San Paolo ai Romani (13,1-5) “Ognuno stia sottoposto alle autorità che sono al potere; poiché non c’è autorità che non venga da Dio e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Chi dunque si schiera contro l’autorità si pone contro l’ordine stabilito da Dio; i ribelli si attireranno sul capo la condanna”.
Il dualismo assegnava alla Chiesa il ruolo di proclamare la legge divina, mentre era responsabilità dei re (e dei governi civili) realizzare i valori temporali (Rex non sub homine, sed su Deo ac Lege) .
Ciò significa che se gli uomini avevano l’obbligo di obbedire al re (ed al governo civile) esisteva un limite alla volontà dei re (e del governo civile) in quanto la stessa doveva conformarsi alla legge naturale. Un individuo od una comunità avevano il diritto di resistere al tiranno, se questo non rispettava la legge naturale.
In questo modo, il cristianesimo occidentale riconosceva l’importanza del consenso della comunità politica e questo rappresenta un aspetto rilevante per lo sviluppo delle dottrine politiche posteriori.
Sull’argomento, per offrire una compiuta dissertazione dal punto di vista cattolico, si rinvia ad un interessante articolo di Antonio Socci (pubblicato sull’omonimo sito) dal titolo “Il cattolicesimo produce evasori nient’affatto ed è anzitutto lo Stato che viola il patto sociale”.
Socci introduce pertanto un concetto, quello del patto sociale, che convenzionalmente è posto a fondamento della struttura dello Stato civile moderno.
Dal mutamento di legittimità teocratica verso un più scientifico concetto di legittimità laica, discendono tre considerazioni: in primo luogo, la fonte dell’autorità politica è concepita dal basso ovvero è basata sulla sovranità popolare; in secondo luogo, la conoscenza si fonda sulla capacità della ragione umana e sull’idea che il singolo è in grado di calcolare razionalmente il proprio interesse e di comportarsi in conseguenza; in terzo luogo, il fine della convivenza sociale è un fine mondano anziché ultraterreno.
In poche parole, la ricerca della felicità terrena degli individui (od il minimo d’infelicità) deve conformare l’azione della pubblica autorità politica (Cesare Beccaria, 1764).
Al posto della Res Publica Christiana, subentra una nuova comunità squisitamente politica, la nazione; essa è fondata su basi culturali, generalmente costruita a partire da una opportuna selezione di eventi e miti riferiti ad una certa popolazione su di un dato territorio (da qui il termine fraternità del motto rivoluzionario francese).
I disillusi pensatori e teorici del nuovo ordinamento, pur peraltro convinti che “una vera democrazia non è mai esistita né mai esisterà” (Rousseau 1762) dettano le condizioni necessarie perché la stessa si realizzi: piccole dimensioni, grande semplicità di costumi, eguaglianza di condizioni, poco o niente lusso.
Non è forse un caso che le più riuscite forme di democrazia siano state realizzate in Paesi dove forte era l’influenza religiosa del calvinismo (Svizzera).
Suggerimenti non certo dimenticati, preso atto che gli accordi internazionali tra Stati (vedi Trattato sull’autodeterminazione delle autonomie locali, Strasbourg 1985) impongono un sempre maggior decentramento delle autonomie impositive ed amministrative dagli apparati centrali a quelli periferici (anche se il governo italiano negli ultimi anni pare non tenere conto affatto degli accordi sottoscritti, esecutivi dal 1 Settembre 1990).
Schumpeter (1942) forte della lezione weberiana, riduce il concetto di democrazia a semplice metodo di governo “il potere democratico è lo strumento istituzionale per giungere a decisioni politiche, in base al quale singoli individui ottengono il potere di decidere attraverso una competizione che ha per oggetto il voto popolare”.
Per Schumpeter la democrazia in quanto ordinamento statale è un sistema di governo di elitè formato in regime di libera concorrenza; di fatto è un regime oligarchico legittimato dal suffragio universale (Dahl, 1971, la chiama poliarchia; Green, 1985, la chiama pseudodemocrazia).
Senza il voto popolare non vi è pertanto legittimazione democratica.
L’idea cristiana di controllo comunitario si trasforma nelle democrazie moderne nel concetto liberale di costituzione con potere limitato; il contratto sociale impone che il potere sia conferito per periodi limitati ed in seguito ad elezioni popolari (Rawls 1971) come pure sia garantita la difesa minuziosa di una serie di diritti civili e naturali dell’uomo.
Ciò premesso, invito chi legge a farsi una opinione critica sui progetti di revisione costituzionale oggi in discussione, i quali prevedono forme di rappresentanza parlamentare “nominata” o di “secondo grado” , quindi non attraverso il suffragio popolare.
Il Meneghelli si esprime in termini molto critici sul “mito” della sovranità popolare, riconducendo la legittimazione dell’autorità ad una mera conseguenza di fatto stemperata da ragioni di opportunità; ci si sottomette più per abitudine che per volontà cosciente.
Non potendo fare al meno del potere, lo si legittima per necessità, ritenendo che questo serva a garantire la sicurezza del futuro.
Questo è il medesimo impulso che porta gli individui a procurarsi i beni di cui hanno quotidianamente bisogno ed anche quelli di cui ritengono necessiteranno un domani (Meneghelli considera la proprietà un’assicurazione sul futuro) nonché a legittimare un potere che dia garanzie in merito al mantenimento della sicurezza, in primis economica.
Una cruda analisi imporrebbe che il potere pubblico, il quale voglia mantenere la propria legittimazione nel tempo, debba rivolgere la propria attenzione alla sicurezza anche economica dei suoi sottoposti.
La violazione del patto corrisponde pertanto a porsi al di fuori della legittimità.
Ciò premesso, si fatica a comprendere come mai proprio la materia fiscale sia stata espressamente esclusa nella Costituzione italiana dalla consultazione popolare referendaria; per meglio dire, se ne comprendono le ragioni tattiche, ma non si trova fondamento teorico e giuridico alla previsione.
A meno che non si voglia intendere l’elettore come un minus habens, cosa che farebbe girare nella tomba più di qualche pensatore (Rousseau) e non solo loro.
Che il sistema fiscale italiano abbia raggiunto limiti vessatori per imposizione (68,5 percento riconosciuta dai dati ufficiali) e modalità della pretesa, esercitata con vero sadismo e con modalità repressive anche a mezzo della forza militare (Guardia di Finanza) non credo possa negarsi da chi è in buona fede.
In particolare, l’esorbitante accanimento verso la proprietà di beni essenziali (come la casa) per la serenità dell’individuo ed il suo senso di fiducia nel futuro, oltre che del tutto illogico ed irresponsabile, solleva consistenti dubbi di legittimità per aperta lesione dei diritti fondamentali dell’uomo.
Infatti, anche nei regimi improntati al socialismo reale si trova giustificazione alla sottrazione dei beni principali e nella limitazione dei diritti individuali nella supposta necessità di garantire a tutti condizioni ottimali di servizio ed assistenza.
In poche parole, potrebbe accettarsi una funzione espropriativa della proprietà solo nel caso che il potere pubblico si faccia completo carico di tutti i bisogni essenziali dell’individuo.
Ciò premesso, non pare a me sostenibile che il livello oggi garantito di servizi dalla stato italiano giustifichi una così alta imposizione.
Concludendo, ritengo che esista un diritto di resistenza all’imposizione fiscale, giuridicamente lecita ancorché illegittima, che tuttavia viaggia parallelo al diritto di resistenza civile, con metodi pacifici e democratici, avverso l’autorità che si sia posta oltre i confini di legittimità conferiti dal mandato popolare.
Da ultimo, si rammenta un precedente storico ovvero la “marcia del sale”, compiuta dal Mahatma Gandhi tra il 12 Marzo ed il 5 Aprile 1930 per protesta contro la tassa sul sale imposta dal monopolio britannico.
Avv. Franco Correzzola
SITO REGIONALE VENETO VIOLATO: C’È ABUSO PRIVATO DI RISORSE PUBBLICHE?
Solo con la piena indipendenza della Repubblica Veneta i politici non potranno usare risorse pubbliche per i propri affari privati
Con grande fretta le cronache hanno nascosto sotto il tappeto la polvere mediatica della clamorosa intrusione degli hacker nei server della intranet del consiglio regionale del Veneto.
Al di là del merito delle singole situazioni emerse appare però evidente il malvezzo generale da parte di tutti i consiglieri regionali di ogni schieramento, lega, pd, fi, ncd, sel, idv etc, di usare strutture e risorse pubbliche per questioni private, spesso al limite della decenza, come in qualche caso di raccomandazione dal sapore antico di democristiana memoria.
In tale contesto si capisce bene come sia potuto emergere e consolidarsi un sistema tangentizio che si è perfettamente saldato con il sistema italiano del malaffare emerso nella questione del Mose, autentica punta dell’iceberg della corruzione sistemica dello stato italiano e di tutte le sue diramazioni.
Al di là del buon gusto e della questione morale ed etica, anche nel caso in esame appare evidente come questo sia un autentico abuso e di spreco di risorse pubbliche. E non poche, se, almeno a quanto dichiarato dallo stesso consiglio regionale del Veneto, si parla di ben 7 milioni e mezzo spesi per permettere “al cittadino non solo di consultare i dati ma” anche “di dialogare con l’amministrazione”.
Parole al vento a quanto pare, visto che oltre a tutto ciò esso permette anche di gestire – tra l’altro – campagne elettorali e comunicazioni di partito, oltre appunto a raccomandazioni e questioni squisitamente private, che non rientrano prettamente in questioni di interesse né tantomeno di servizio pubblico.
Di sicuro con la piena indipendenza della Repubblica Veneta non sarà consentito ai politici di usare le strutture repubblicane, materiali o immateriali, per questioni di bassa lega che afferiscono all’esclusiva sfera dell’interesse privato, che ognuno dovrebbe avere la decenza di pagarsi da sé e non di mettere in conto al cittadino, già ampiamente tartassato per ragioni che non sembrano proprio nobili.
Se mai ve ne fosse stata la necessità, questa è un’ulteriore motivazione per l’ottenimento in tempi rapidi della piena sovranità veneta.
Ufficio comunicazione
Plebiscito.eu
TRAGEDIA DI REFRONTOLO: PARLARE DI PURA FATALITÀ APPARE RIDUTTIVO
Approfondimenti sui fenomeni meteorologici che imperversano nel territorio veneto di questa estate. La definizione “bomba d’acqua” è impropriamente usata al posto di “nubifragio”
Riportiamo di seguito alcuni approfondimenti sui temi metereologici e sul dibattito emerso in seguito alla tragedia di Refrontolo, al fine di fare chiarezza anche su improprie definizioni giornalistiche che circolano in questi giorni.
Bomba d’acqua: termine improprio per designare una precipitazione meteorica molto intensa che si verifica in un lasso temporale anche molto ridotto, entrato a sproposito nell’uso comune grazie al tamtam mediatico, maltradotto dall’inglese cloudburst. Il termine corretto da usare in italiano ed in gergo meteorologico è nubifragio.
http://it.wikipedia.org/wiki/Nubifragio
http://en.wikipedia.org/wiki/Cloudburst
L’evento di cui sopra può dare origine in determinate circostanze a fenomeni alluvionali improvvisi e violenti, designati col termine inglese flash-flood
http://en.wikipedia.org/wiki/Flash_flood
http://www.metoffice.gov.uk/learning/rain/flash-floods
Dal punto di vista strettamente meteorologico, possono essere diverse le modalità in cui si crea un fenomeno violento di questo tipo. In comune esiste sempre un intenso scambio energetico con moti convettivi tra i diversi strati dell’atmosfera. Alla base di questo scambio energetico esiste un gradiente termico tra masse d’aria diverse al suolo ed in quota, tanto maggiore è questo gradiente, tanto più forte sarà l’intensità delle precipitazioni che ne derivano.
http://www.focus.it/scienza/scienze/che-cos-e-una-bomba-d-acqua
http://www.scuolanauticadelta.it/1/la_bomba_d_acqua_459900.html
Per quanto riguarda l’evento specifico di Refrontolo del 02 agosto 2014, questo breve resoconto fornisce alcuni elementi tecnici interessanti:
Dalle informazioni raccolte, da sottolineare che pare non esistano dati certi e misurati sull’entità delle precipitazioni cadute sul luogo e disastro e soprattutto a monte, dove sembra che ci sia stato il vero e proprio nubifragio.
Però da informazioni raccolte in Rete, da testimonianze di persone che si trovavano nel punto del disastro e soprattutto a monte, nella zona delle Prealpi Trevigiane tra Miane e Tarzo, sembra in quest’ultima area siano caduti più di 70mm in un ora, da sommarsi a tutta la pioggia caduta nel mese di luglio (piu di 250mm) e a quella annuale che si attesta ad oltre 1.200mm. Quindi c’è da tenere conto dello stato particolare in cui si trovano tutti i terreni, non più in grado di assorbire ulteriori precipitazioni.
Pare probabile che il nubifragio che si è scatenato nella zona a Nord di Refrontolo sia stato causato tecnicamente da un forte temporale autorigenerante, fenomeno spiegato di seguito:
http://meteolive.leonardo.it/news/MeteoLive-school/18/cos-un-temporale-autorigenerante-/34476/
È importante considerare l’orografia e l’idrografia del territorio del Molinetto della Croda per capire come gli intensi fenomeni si siano concentrati in un’area limitata. Il nubifragio si è scaricato sulle pendici delle Prealpi andando a riempire velocemente due torrenti che fanno parte del bacino imbrifero del torrente Lierza, che arriva al Molinetto della Croda.
L’ultimo resoconto della Forestale sembra attestare che la causa principale sia stata proprio l’intensissima precipitazione piovosa, concentrata temporalmente e spazialmente in un’area limitata. Come sopra già evidenziato, la criticità è stata acuita dal particolare grado di stress del territorio, colpito da mesi da intense e continue precipitazioni, con diversi moti franosi generatisi. Quindi parlare di pura fatalità appare come minimo riduttivo.
http://www.oggitreviso.it/molinetto-forestale-cambia-versione-non-%C3%A8-stato-leffetto-tappo-93587
Tiziano Busato
Plebiscito.eu
AURORA SORANZO NUOVA RESPONSABILE UFFICIO STAMPA DI PLEBISCITO.EU
Plebiscito.eu è lieta di annunciare che Aurora Soranzo è la propria nuova Responsabile Ufficio Stampa, con incarichi in particolare di addetta stampa e di relazioni con i media.
Aurora Soranzo vanta un ricco curriculum artistico e culturale.
Nativa di Casalserugo (PD), classe 1985, laureanda in Storia e Tutela dei beni culturali a Padova figlia d’arte del famoso scrittore scomparso Dario Soranzo autore dell’Opera “I Cognomi dei Veneti”, fin da ragazzina si avvicina al mondo della Cultura in particolar modo nell’ambito della Glottologia. Gli strumenti principali della Glottologia sono l’analisi dei ricordi storici e la comparazione delle caratteristiche interne – vocabolario, morfologia e sintassi – di lingue attuali ed estinte. L’obiettivo è tracciare lo sviluppo e le affiliazioni genetiche delle lingue nel mondo, e di comprendere il processo di evoluzione linguistica. Una classificazione di tutte le lingue in alberi genealogici è al tempo stesso un risultato importante ed uno strumento necessario di questo sforzo.
Attualmente, Soranzo collabora con diversi periodici Veneti in ambito storico. Organizzatrice di eventi culturali sulla storia Veneta per diffondere la storia locale, è appassionata fotografa e ricercatrice d’archivio. Nominata nel 2010 come componente della Commissione Consiliare Scuola e Cultura in qualità di “cittadino esperto” al quartiere 6 di Padova. Nel 2013 pubblica un libro in ambito storico sul comune di Bagnoli di Sopra in provincia di Padova. Attrice teatrale in lingua veneta, attuale allieva del maestro Bruno Capovilla.
In allegato riportiamo il ricco curriculum vitae di Aurora Soranzo e in correlazione anche quello del padre Dario, con i Lavori Editi, per comprendere il suo passato e la motivazione di salvaguardia culturale storica attuale.
Nel sito di Casalserugo e dintorni, si può trovare un omaggio al padre dato dai suoi compaesani: http://www.casalserugoedintorni.it/dario_soranzo.
La collaborazione di Aurora Soranzo con Plebiscito.eu conferisce ancor più forza e stile alla comunicazione dell’organizzazione che ha saputo portare all’attenzione del mondo la questione veneta e che ora è impegnata nella realizzazione della fattiva indipendenza della Repubblica Veneta.
Da parte di tutti, oltre alle felicitazioni per il nuovo incarico, facciamo ad Aurora Soranzo i migliori auguri per un proficuo lavoro, che possa dare soddisfazioni a lei e a tutti noi, per il bene della Repubblica Veneta.
Ufficio comunicazione
Plebiscito.eu
L’ANTIDOTO VENETO VERSO EQUITALIA: CLASS ACTION CONTRO L’ILLEGITTIMA NOTIFICA DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO
Amici cittadini e contribuenti Veneti è giunta l’ora di condurre, sulla linea d’azione improntata dal movimento Plebiscito.eu, ossia basata sulla pacificità, ponderatezza, legalità, intelligenza, una battaglia di massa contro l’ormai annosa e sistematica illegittima notifica delle cartelle esattoriali da parte di Equitalia Nord Spa.
L’Agente della Riscossione (Equitalia Nord Spa), nel quasi 100% dei casi, notifica la cartella di pagamento direttamente, tramite il servizio postale con raccomandata a/r, senza passare per il tramite dei soggetti a ciò esclusivamente abilitati e pertanto legittimati.
Il Legislatore italiano ha disciplinato in modo preciso e indubbio, le modalità di notifica delle cartelle di pagamento, già a far data dal 1° luglio 1999 (ben 15 anni fa), ma nonostante ciò, l’Agente della Riscossione (Equitalia) ed alcuni Giudici tributari di merito (Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali) violano ed erroneamente applicano detta normativa.
Questa, l’evoluzione della norma in materia di notificazione delle cartelle di pagamento:
– dal 01/01/1974 al 30/06/1999 l’articolo 26 del D.P:R. n. 602/1973 prevedeva tassativamente che la notifica fosse eseguita direttamente “da parte dell’esattore”. Nel frattempo la norma prevedeva che “la notificazione può essere eseguita anche mediante invio da parte dell’esattore di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.”.;
– dal 01/07/1999 con il D.Lgs. n. 46/1999 prima e con il D.Lgs. n. 193/2001 poi, il Legislatore italiano ha cancellato il suddetto inciso, disponendo che la notifica dal 1° luglio 1999 fosse eseguita non più dall’esattore (Agente della Riscossione) ma solo ed esclusivamente da soggetti rigorosamente indicati: ufficiali della riscossione, altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previo eventuale convenzione tra Comune e Concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
E’ questa la ferma intenzione del Legislatore italiano secondo l’art. 12, comma 1, delle preleggi al codice civile:
“Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e della intenzione del legislatore.”
Le motivazioni delle sentenze di Corte di Cassazione succedutesi negli ultimi anni (dal 2010 al 2013) non hanno assolutamente risolto il problema relativo alla legittimazione dell’Agente della Riscossione (Equitalia Nord Spa) ad eseguire la notifica della cartella di pagamento, direttamente, a mezzo raccomandata a/r, senza l’intermediazione obbligatoria di uno dei soggetti abilitati (ufficiali della riscossione, messi preposti alla notifica, messi comunali, agenti della polizia municipale) dalla data del 1° luglio 1999 in poi.
Non può assolutamente essere considerato soggetto giuridicamente abilitato e legittimato alla notifica della cartella di pagamento, quindi non può rientrare tra le 4 categorie di soggetti tassativamente elencati dall’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, l’incaricato della distribuzione ovvero il portalettere, il quale agisce sempre come “nuncius” cioè ausiliario dell’agente notificatore, ma non può mai sostituirsi a quest’ultimo.
Ebbene, per quanto fin qui esposto, circa l’illegittimità del procedimento di notificazione fatto da soggetti non rientranti nelle 4 categorie tassativamente previste a decorrere dal 1° luglio 1999 dal Legislatore italiano, il quale espressamente ha tolto l’inciso “da parte dell’esattore” escludendo pertanto il Concessionario (Equitalia Nord) dalle 4 categorie abilitate e legittimate al procedimento di notificazione così come previsto dall’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, tutte le notifiche di cartelle esattoriali compiute direttamente da Equitalia Nord Spa mediante il servizio postale con raccomandata a/r, rientrano nella casistica di attività compiute fuori completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, essendo state effettuate in modo assolutamente non previsto dalla normativa.
In parole molto semplici, trattasi di notifica inesistente, ossia giuridicamente notifica mai effettuata, non sanabile in giudizio da Equitalia Nord ne tanto meno dal Giudice Tributario.
Una notifica inesistente, comporta l’inevitabile nullità e quindi illegittimità della cartella di pagamento, che non può produrre alcun effetto giuridico/fiscale.
Ora, alla luce della sistematica violazione, da parte di Equitalia Nord Spa, della normativa in tema di notificazione della cartella esattoriale mediante il canale postale, ritengo doveroso, per mettere definitivamente fine a tale soppruso ingiustificato dell’Agente della Riscossione, e per portare la Suprema Corte di Cassazione ad emettere finalmente una sentenza risolutiva dell’annosa questione, intraprendere una class action contro le illegittime notifiche postali di Equitalia, ovverosia una proposizione di ricorsi di massa, che interessi tutti i contribuenti delle 7 Provincie Venete (Venezia, Treviso, Padova, Vicenza, Verona, Belluno, Rovigo), destinatari di cartelle illegittime e quindi da annullare.
Si coinvolgano e si rendano parte attiva, ognuno per le conoscenze e le opportunità che ha, commercialisti e avvocati tributaristi propensi e motivati ad instaurare una serie di contenziosi di massa contro le cartelle notificate illegittimamente, affinchè lo Stato italiano impari e cominci ad applicare regolarmente le leggi che lo stesso scrive ed impone!!!
Questa azione di proposizione di ricorsi di massa (ovviamente per le fattispecie per cui ne varrà la pena) ingolferà le Commissioni Tributarie di tutto il Veneto, sottostrutturate per la mole di lavoro che le interesserà, scatenando un caso nazionale sui mass – media e sulla carta stampata, specializzata e non.
L’Associazione Soccorso Veneto (www.SoccorsoVeneto.com) sarà in prima linea per condurre questa etica quanto nobile battaglia, per ridare al cittadino Veneto il giusto rispetto e la giusta dignità che da sempre merita!!!
Alberto Marsotto
Segretario – Soccorso Veneto
