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Categoria: editoriali

IL CITTADINO VENETO AD UN BIVIO: OBIEZIONE FISCALE O FIRMA DELLA PROPRIA CONDANNA A MORTE FISCALE, ECONOMICA, CIVILE, MORALE.

IL CITTADINO VENETO AD UN BIVIO: OBIEZIONE FISCALE O FIRMA DELLA PROPRIA CONDANNA A MORTE FISCALE, ECONOMICA, CIVILE, MORALE.

3 Giugno 2014 5 Comments in editoriali esenzione fiscale news

foto (28)Il terribile scenario economico e finanziario che riguarderà il futuro prossimo dello stato italiano non da’ assolutamente scampo ai cittadini: o perdere tutto, cercando chissà, una vita dignitosa e serena per se’ e la propria famiglia in altri “lidi” come la Tunisia o le Canarie, o decidersi una volta per tutte a fare obiezione fiscale totale di massa e uscire da questo inferno quotidiano.

Di seguito saranno brevemente citate le “sorpresine”, vi garantisco,  tutt’altro che rassicuranti, che coinvolgeranno il “bel paese” italico, e la soluzione dell’obiezione fiscale veneta, per evitare, nel rispetto della massima legalita’ italiana, di essere schiacciati e trucidati da dette novità normative.

Azioni vessatorie (di repressione, di ricatto, di polizia), già in essere, dello Stato Italiano verso le aziende e le famiglie:

  1. Tassazione diretta (IRPEF, IRAP, IRES) + indiretta (IVA, IMPOSTA DI REGISTRO, IMPOSTA DI BOLLO, ACCISE) + giungla delle imposte locali (IMU, TASI, TARI, BOLLO AUTO) che arriva alla disumana soglia del 75/80 per cento.
  1. Determinazione del reddito (minimo e quindi imposto) delle aziende e delle famiglie, al di fuori di ogni criterio logico e realisticamente economico, ma piuttosto, facendo ricorso a strumenti di ricostruzione “standardizzati” del reddito stesso, vale a dire basati su elementi statistici e probabilistici non fondati sulla verità. Mi riferisco agli Studi di Settore e al Redditometro.
  1. Giustizia Tributaria non imparziale: il cittadino – contribuente destinatario di un Avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, illegittimo, o di una cartella Equitalia che palesa parecchi vizi di illegittimità, ripone fiducia nella giustizia tributaria ed impugna l’Avviso di Accertamento o  la cartella esattoriale, proponendo ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale. Ma qui casca il palco: il Giudice tributario è un dipendente dello Stato, cioè di una delle parti del processo tributario (Agenzia Entrate e/o Equitalia)  e, quindi, non giudicherà in modo sereno, libero, super-partes… ma……
  1. Blocco dell’utilizzo in compensazione o della richiesta di rimborso dei miei crediti erariali (IRPEF, IRAP, IVA) se ho un debito iscritto a ruolo (cartella esatoriale) non pagata e non impugnata, superiore ad Euro 1.500,00 (perfino).
  1. Blocco del pagamento degli appalti, in presenza di un DURC negativo, se non ho pagato, il più delle volte per difficoltà economiche, l’INPS e l’INAIL personali o dei dipendenti. Ma perché lo Stato si deve intromettere nei rapporti privatistici tra ditta appaltante e ditta appaltatrice, prevedendo sanzioni impressionanti per la ditta appaltantante che si sia “affidata” ad una ditta appaltatrice non in regola con i versamenti INPS e INAIL?
  1. Tassazione di quelli che sono gli strumenti del lavoro, per poter fare impresa, come per esempio  il capannone artigianale o il negozio dove commercio la frutta e verdura o vendo abbigliamento. Fra poco mi vedrò tassato anche il trapano, il bancone dell’albergo, l’autobetoniera?!?.
  1. Burocrazia ammazza aziende e famiglie: ci vogliono settimane per non dire alcuni mesi per mettere “in piedi” e far funzionare a tutti gli effetti un’azienda in Italia, contrariamente a quanto accade nella vicina Austria, dove per costituire una società commerciale e renderla operativa sono richiesti non più di 12-15 giorni.
  2. Legiferazione e proliferazione di leggine e leggiuccie inutili e spesso contrastanti tra loro: ricordo che le scadenze in Italia sono circa 271 l’anno, per una media di una scadenza al giorno!!!
  1. Legislazione fiscale volutamente complessa, articolata e nebulosa: ricordo che gli 80 euro mensili del Governo Renzi, attribuiti sotto forma di credito d’imposta, ai lavoratori dipendenti che percepiscono un reddito lordo annuo non superiore ad una determinata soglia, sono solo ed esclusivamente frutto di un’operazione di propaganda elettorale, molto abile ad aver creato confusione e facili entusiasmi tra il popolo dei beneficiari. Infatti, in molti casi, questi fatidici 80 euro verranno divorati dalla nuova TASI, le cui modalità di conteggio e pagamento non sono ancora chiare, e quindi non ancora esattamente stabilite da migliaia di Comuni italiani. Questo, cittadini Veneti, è il modo di fare leggi e fiscalità dello Stato Italiano.
  2. Violazione quotidiana di alcuni tra i più importanti articoli della Costituzione (italiana appunto) quali: art. 24 (diritto di difesa), art. 36 (diritto di ogni lavoratore ad una vita dignitosa), art. 42 (garanzia della proprietà privata), art. 53 (partecipazione alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva), art. 97 (buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione).

Ora, ai precedenti 10 punti, aggiungo le terrificanti sorpresine accennate in premessa, che andranno a rallegrare le nostre future giornate sotto il nome di FISCAL COMPACT e di ERF. Cerchiamo in breve di capire cosa sono e che minaccia rappresenteranno nel prossimo futuro.

A) FISCAL COMPACT

Bisogna ricordare innanzitutto che i mesi precedenti alla firma del trattato (marzo 2012) erano stati tra i più complicati nella storia dell’euro e dell’Unione Europea: le economie di molti paesi, soprattutto quelli mediterranei, erano state messe in grande difficoltà dalla crisi. Costretti a indebitarsi per fare fronte alle loro spese nonostante le ridotte entrate fiscali, questi paesi non potevano fare altro che offrire interessi sempre più alti agli investitori per ottenere denaro in prestito. La crescita verticale degli interessi unita alla crisi di produttività e ricchezza aveva portato esperti e analisti persino a dubitare, in alcuni casi, che quei debiti potessero essere mai ripagati.

Una delle iniziative prese dai paesi dell’Unione Europea in quel periodo – non l’unica, ma certamente la più controversa – fu il Fiscal Compact, un trattato per stabilire norme e vincoli validi per tutti i paesi firmatari e intervenire in particolare sulla politica fiscale dei singoli paesi. Sia simbolicamente sia materialmente, comportò la cessione di una fetta della propria sovranità economica di ogni paese a un ente sovranazionale, l’Unione Europea. Il Fiscal Compact in questo senso non fu una novità assoluta, anzi: i sui predecessori più importanti furono il Trattato di Maastricht in vigore l’1 novembre 1993, e il Patto di Stabilità e Crescita sottoscritto nel 1997.

Cosa prevede il Fiscal Compact
Fra le molte cose contenute nel trattato, le più importanti sono quattro:

– l’inserimento del pareggio di bilancio (cioè un sostanziale equilibrio tra entrate e uscite) di ciascuno Stato in «disposizioni vincolanti e di natura permanente – preferibilmente costituzionale» (in Italia è stato inserito nella Costituzione con una modifica all’art. 81 approvata nell’aprile del 2012);

– il vincolo dello 0,5% di deficit “strutturale” – quindi non legato a emergenze – rispetto al PIL;

– l’obbligo di mantenere al massimo al 3 per cento il rapporto tra deficit e PIL, già previsto da Maastricht;

– per i paesi con un rapporto tra debito e PIL superiore al 60 per cento previsto da Maastricht, l’obbligo di ridurre il rapporto di almeno 1/20esimo all’anno, per raggiungere quel rapporto considerato “sano” del 60 per cento. In Italia il debito pubblico ha sforato i 2000 miliardi di euro, intorno al 134 per cento del PIL. Per i paesi che sono appena rientrati sotto la soglia del 3 per cento nel rapporto tra deficit e PIL, come l’Italia, i controlli su questo vincolo inizieranno nel 2016. Per lo Stato Italiano, salvo smentite, si parla di un costo – taglio spesa – di circa 40 miliardi  annui.

B) ERF (European Redemption Fund)

I tedeschi hanno proposto una sorta di pilota automatico per rispettare il Fiscal Compact, con la creazione dell’ERF, ossia di un Fondo a livello europeo, dove far confluire l’importo dei vari debiti pubblici degli Stati dell’Eurozona per la parte eccedente il 60% del PIL.

Lo studio è stato commissionato a 11 esperti, nessuno dei quali italiano, che hanno fatto proprie le proposte dei consiglieri economici della signora Merkel.

L’ERF verrebbe garantito dagli Stati membri attraverso i loro asset pubblici patrimoniali, riserve auree e da almeno una percentuale della fiscalità riscossa a livello nazionale, IVA compresa. Questo Fondo emetterebbe bond europei caratterizzati da una rigorosa scadenza di 20, al massimo 25 anni. In questo lasso di tempo, tutti gli Stati aderenti avrebbero, inoltre, l’obbligo di assettare il proprio rapporto debito/PIL al 60%.

Tradotto in soldoni, per quanto riguarda lo Stato italiano, significa che dovranno essere conferiti all’Europa 1.168 miliardi. Al momento, perché ovviamente questa cifra sale mese dopo mese.

Per uno Stato messo male come l’Italia, ovviamente, non vi è nessun tornaconto o interesse economico a far parte di tale Fondo, poiché, l’ERF si comporterebbe,  tanto per essere concreti, come un curatore fallimentare che tutela gli interessi del creditore, non certo quelli del debitore.

Ebbene, alla luce dell’azione di Stato-Polizia già messa in atto da parecchi anni dall’Italia (secondo i precedenti 10 punti), che ci toglie il respiro prosciugandoci qualsiasi risorsa economica, frutto del nostro quotidiano lavoro, che ci toglie la voglia di un sorriso, la speranza di programmare il futuro nostro e quello dei nostri figli, che cancella la dignità spettante ad ogni cittadino come diritto acquisito con la nascita, che fa scappare milioni di cittadini italiani all’estero, con la speranza di trovare altrove i diritti, la dignità e la serenità qui calpestati, nonché alla luce del terribile futuro economico/finanziario che ci verrà imposto con il FlSCAL COMPACT e l’ERF dall’Unione Europea, Vi sottopongo cittadini-contribuenti Veneti, una domanda, che, purtroppo, vi porrà davanti ad una scelta obbligata da prendere velocissimamente:

IO CITTADINO VENETO, SCELGO DI  ADERIRE ALLA NOBILE AZIONE DI OBIEZIONE FISCALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE ITALIANA, O SCELGO CON ISTINTO SUICIDA ED AUTOLESIONISTA DI FIRMARE LA CONDANNA A MORTE FISCALE, ECONOMICA, CIVILE  E  MORALE DELLA MIA AZIENDA E DELLA MIA FAMIGLIA, ACCETTANDO E RISPETTANDO LA VESSAZIONE FISCALE DELLO STATO ITALIANO?

Ritengo personalmente che giunti alla situazione drammatica che coinvolge il Paese Italia, alla quale va aggiunto lo tsunami economico/finanziario europeo che investirà lo Stato italico nel  prossimo futuro (2016), e considerato che il conto alla rovescia della Clessidra sta per terminare, si sia davanti ad un inevitabile bivio::

O

faccio obiezione fiscale di massa per far sì che un numero più elevato possibile di aziende e di famiglie non facciano più arrivare “ossigeno” (tasse) allo Stato Italiano già agonizzante, permettendo così all’FMI (Fondo Monetario Internazionale) di decretare in modo Ufficiale e Documentato lo Stato di fallimento dell’Italia, e, di conseguenza, permettere e spianare il percorso di sovranità ed indipendenza della Repubblica Veneta,

O

per la falsa ed inventata paura, frutto molte volte di errate e tendenziose informazioni da chi di dovere, di vedersi pignorare tutti i beni o di vedersi recapitare una raffica di accertamenti nel caso aderisca all’obiezione fiscale (paure che non devono sussistere per le motivazioni tecniche che lo Staff di Plebiscito.eu da ormai 2 mesi vi sta scrupolosamente spiegando sia con serate informative sia con documentazione postata sul sito www.Plebiscito.eu) firmo la condanna a morte personale e della mia famiglia sia dal punto di vista economico, civile e morale.

Un punto controverso e non sufficientemente chiaro, che ho avuto modo di riscontrare nelle varie serate informative sin qui organizzate e tenute da Plebiscito.eu è il seguente: il cittadino Veneto è straconvinto che la causa della perdita della sua ricchezza (la casa, le macchine, il capannone etc.) perché oggetto di pignoramento da parte dello Stato Italiano, sia il fare obiezione fiscale, ed invece sta proprio qui il punto equivoco, che una volta per tutte deve essere risolto.

Fare obiezione fiscale nel rispetto della legalità, per le imposte erariali (IRPEF, IRAP, IVA entro il limite annuo dei 50.000 euro) può comportare al massimo, come dazio da mettere sul piatto della bilancia, il pagamento di una sanzione al 10% + l’1% annuo di interesse di mora, ricevendo l’Avviso bonario non prima di 10/12 mesi dal mancato pagamento delle imposte. Tra le altre cose, l’Avviso bonario è rateizzabile per certi importi, fino ad un massimo di 20 trimestrali (5 ANNI) con l’applicazione di un tasso d’interesse per la rateazione, sicuramente più vantaggioso di un finanziamento bancario di pari durata (5 anni) richiesto per bisogno di liquidità.

Anche per le imposte locali (quali ad esempio l’IMU) l’obiezione fiscale comporta un “peso” soltanto di natura sanzionatoria, seppure nella misura del 30%, mai assolutamente di natura pignoratizia, e, comunque, l’Avviso di accertamento dei tributi locali (IMU, TARI. etc.) non viene emesso mediamente, prima di 24/36 mesi dal mancato pagamento. L’Avviso di accertamento dei tributi locali, può essere rateizzato presentando apposita domanda al competente Comune.

Se poi, l’obiezione fiscale si vuole spingere oltre (cartella esattoriale con sanzione al 30% e tasso di interesse più elevato dell’Avviso bonario o dell’Avviso di accertamento comunale), anche per questa fattispecie è stato più volte dettagliatamente spiegato come esercitarla, nel rispetto delle Legge italiana e senza incappare nel pericolo del pignoramento da parte di Equitalia.

Il vero e concreto pericolo per la propria ricchezza (le proprietà immobiliari, la pensione, lo stipendio, il conto corrente bancario, gli investimenti azionari etc.) che il contribuente Veneto non ha ancora ben individuato e compreso, sta proprio nel  mantenere un atteggiamento passivo di rassegnazione ed accettazione dello stato economico/finanziario attuale, rappresentato da una legislazione fiscale ossessionante e schiacciante al punto tale da non costituire più (ad onor del vero non l’ha mai fatto) una contropartita per l’offerta dei servizi (sanità, difesa, istruzione, cultura, ricerca, ambiente etc.)  ai propri cittadini, bensì, una sorta di idrovora per il risucchio di tutte le nostre risorse (anche immobiliari) al fine di colmare l’insanabile  debito pubblico creato volutamente ad arte, da classi dirigenti politiche incompetenti ed irresponsabili, la cui unica mansione è sempre stata quella di trasferire la ricchezza dalle tasche degli italiani alle proprie, per soddisfare immorali ed ignobili privilegi di casta.

Poiché seppure schiacciante ed insostenibile, l’imposizione fiscale italiana non è più sufficiente, da sola, a colmare le falle finanziarie ed economiche causate dalla ripudiabile classe dirigente italica, ecco allora che l’Unione Europea ha pensato (non solo per l’Italia, ma di fatto sarà lo stato più bistrattato) di imporre in casa italiana, un’ulteriore stretta finanziaria e, quindi, anche fiscale, per aziende e famiglie: il FISCAL COMPACT  e l’ERF, come sopra spiegati.

Mi chiedo, sinceramente, come in un Paese che registra due suicidi a settimana per crisi economica, si possa pensare di sopravvivere con l’ulteriore terrificante morsa fiscale/economica che sta giungendo dall’Unione Europea.

Se tenete alla Vostra azienda, ai Vostri beni, ai Vostri familiari, alla Vostra terra, a valori irrinunciabili come la dignità e la libertà, non resta che una ed  una sola scelta, Cari Veneti: fare obiezione fiscale in massa e subito, non rimane più tempo!!!

Alberto Marsotto

Segretario – Soccorso Veneto

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E’ RINATO L’INDIPENDENTE

E’ RINATO L’INDIPENDENTE

30 Maggio 2014 33 Comments in editoriali news

E’ rinato L’Indipendente.
Rinasce, dalle ceneri del periodico diretto da Locatelli durante la Seconda Repubblica Veneta (1848-1849) di Daniele Manin, il giornale ufficiale informativo di Plebiscito riconosciuto dalla Delegazione dei 10. Questo è un importante passo verso il pieno l’esercizio della Repubblica Veneta per informare anche i veneti non digitali sullo stato dell’arte e sulle iniziative.
Questo numero speciale include, come allegato, una bella stampa da conservare della DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DELLA REPUBBLICA VENETA decretata il 21 marzo 2014.
L’Indipendente è stato stampato da un’azienda artigiana famigliare veneta dell’alta padovana, in 15.000 copie e sarà distribuito a cura degli Uffici Pubblici territoriali della Repubblica Veneta e dei volontari nel corso degli eventi e manifestazioni della Repubblica.

Questo numero prevede una donazione minima per copia di 50 c.
Agli Uffici pubblici e ai volontari sarà distribuito al costo di 0,25 c. in mazzette da 100 copie restando la rimanenza a disposizione per le spese d’ufficio o, in alternativa, come volontaria donazione a Plebiscito.eu.

L’indipendente sarà presentato nella serata del 12 giugno 2014 a Este.

Mauro Fontana

Plebiscito.eu

Allegato senza titolo 00024

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IL “NUOVO” REDDITOMETRO E GLI INCREMENTI PATRIMONIALI: UN ASPETTO CONTROVERSO

IL “NUOVO” REDDITOMETRO E GLI INCREMENTI PATRIMONIALI: UN ASPETTO CONTROVERSO

29 Maggio 2014 8 Comments in editoriali esenzione fiscale news

a-marsottoTra gli indici di capacità contributiva utilizzati nel “nuovo” redditometro hanno grande rilevanza gli incrementi patrimoniali, ossia le spese sostenute per l’acquisto di immobili, beni mobili registrati (autovetture, imbarcazioni ecc.), polizze assicurative, titoli azionari e obbligazionari e così via (per un elenco completo si veda la Tabella A allegata al D.M. 24/12/2012).

Queste spese incrementano il reddito presunto del contribuente ai fini dell’accertamento sintetico, e rilevano interamente nell’anno in cui la spesa è stata sostenuta (a differenza del “vecchio” redditometro, in cui gli incrementi patrimoniali si presumevano sostenuti con redditi conseguiti nell’anno di effettuazione della spesa e nei quattro anni precedenti, in quote costanti).

Sarà però possibile sottrarre dalla spesa sostenuta:

a)  i disinvestimenti (cessioni) effettuati nell’anno e nei quattro anni precedenti;

b) gli eventuali mutui o finanziamenti stipulati per finanziare l’acquisto (che avranno rilevanza nella stima del reddito presunto sulla base delle rate effettivamente pagate nel corso dell’anno).

Per esempio, si supponga che un contribuente nel corso del 2013 abbia acquistato un’abitazione pagandola 400.000  euro e che l’acquisto sia stato in parte finanziato tramite:

–  cessione della precedente abitazione avvenuta nel 2012 per 150.000 euro;

– accensione di un mutuo di 200.000 euro (a fronte del quale nel 2013 il contribuente ha pagato rate per 4.000 euro).

Il reddito presunto attribuito nel 2013 per l’acquisto dell’abitazione sarà quindi pari a:  400.000 – 200.000 – 150.000 + 4.000 = 54.000 euro.

Naturalmente, in sede di contraddittorio, il contribuente potrà dimostrare la disponibilità di ulteriori fonti di finanziamento dell’investimento legittimamente non dichiarate, quali per esempio redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (interessi obbligazionari tassati alla fonte a titolo d’imposta), donazioni (si pensi all’immobile o all’autovettura acquistati dal genitore per il figlio), risparmi accumulati negli anni precedenti.

UN ASPETTO CONTROVERSO: L’EFFETTIVO UTILIZZO DELLA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 24/E/2013, ha specificato che in sede di contraddittorio il contribuente dovrà fornire la prova:

1) della formazione della provvista, che potrà essersi realizzata anche in tempi diversi rispetto ai quattro anni precedenti previsti dal D.M.  24 dicembre 2012;

2) dell’utilizzo della provvista per lo specifico investimento effettuato.

Quest’ultimo onere probatorio rischia di essere particolarmente gravoso per il contribuente, che potrebbe non essere in grado di ricostruire tutte le proprie movimentazioni finanziarie, soprattutto se lontane nel tempo.

Tornando all’esempio precedente, il soggetto sottoposto ad accertamento dovrà dimostrare che i 150.000 euro incassati con la vendita dell’abitazione sono stati effettivamente utilizzati per l’acquisto del nuovo immobile e non invece per spese di altro tipo.

A ben vedere però non esiste alcuna norma che imponga al contribuente di provare il legame immediato e diretto tra disponibilità finanziaria e investimento effettuato.

Al contrario anzi, nel D.M. 24 dicembre 2012 gli incrementi patrimoniali sono definiti come “ammontare degli investimenti effettuati nell’anno meno ammontare dei disinvestimenti effettuati nell’anno e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti all’acquisto dei beni, risultante da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria”.

Sembrerebbe quindi che l’Amministrazione Finanziaria debbascomputare automaticamente i disinvestimenti risultanti dalle banche dati, senza poter richiedere al contribuente ulteriori oneri probatori circa l’effettivo utilizzo delle somme disinvestite.

Ci si chiede se tali conclusioni possano essere valide non solo per i disinvestimenti, ma anche per altre fonti di finanziamento eventualmente utilizzate per finanziare l’investimento (redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, donazioni, risparmio di anni precedenti, etc.).

In senso affermativo si esprime la recente sentenza della Cassazione n. 6396/2014, relativa al redditometro ante D.L. n. 78/2010, ma valida anche per il nuovo accertamento sintetico.

La Suprema Corte ha infatti specificato che l’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 “non impone affatto la dimostrazione dettagliata dell’impiego delle somme per la produzione degli acquisti o per le spese di incremento, semmai richiedendo al contribuente di vincere la presunzione – semplice o legale che sia – che il reddito dichiarato non sia stato sufficiente per realizzare gli acquisti e gli incrementi. Il che, a ben considerare, significa che nessun’altra prova deve dare la parte contribuente circa l’effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali se non la dimostrazione dell’esistenza di tali redditi.”

Di orientamento parzialmente diverso, invece, sembra essere una sentenza ancor più recente della Suprema Corte, la n. 8995 del 18/04/2014, anch’essa relativa al “vecchio” redditometro.

In questo caso la Cassazione ha affermato che non è sufficiente che il contribuente dimostri l’esistenza di redditi legittimamente non dichiarati, in quanto l’art. 38 comma 6 del D.P.R. n. 600/1973 (ultimo periodo) fa riferimento non solo all’entità dei redditi, ma anche alla durata del loro possesso, e quindi richiede al contribuente “qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).”

Per la Suprema Corte peraltro tale prova documentale “non risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame (quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente).”

Questa sentenza però, a differenza della precedente, non sembra essere indicativa nel caso di accertamento effettuato tramite il nuovo redditometro.

La pronuncia della Suprema Corte si basa infatti su una locuzione (“L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”, si vedaart. 38 comma 6 del D.P.R. n. 600/1973 ante D.L. n. 78/2010),cheintroduce un requisito temporale da cui desumere il nesso tra le disponibilità finanziarie legalmente non dichiarate e l’utilizzo di tali provviste per lo specifico investimento effettuato.

Tuttavia, dalla combinata lettura dei nuovi commi 4 e 5 dell’art. 38 (in cui è ora contenuta la disciplina dell’onere della prova contraria del contribuente) si può notare come il legislatore non abbia in alcun modo riprodotto la suddetta locuzione né introdotto altri requisiti temporali, né alcun riferimento in tal senso è rinvenibile nell’art. 4 del D.M. 24 dicembre 2012, anch’esso relativo alla prova contraria del contribuente.

Per concludere, in base alla normativa attualmente in vigore e alle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, l’onere probatorio relativo all’effettivo utilizzo delle disponibilità finanziarie parrebbe ormai definitivamente superato, con la conseguenza che l’unico onere per il contribuente rimarrebbe la prova dell’esistenza di redditi legittimamente non dichiarati.

Ove al contrario, il Fisco eccepisse un diverso utilizzo di tali disponibilità, dovrebbe essere onere dell’Amministrazione Finanziaria dimostrare tale circostanza.

Si ritiene comunque opportuno che il contribuente, prudenzialmente, abbia cura di documentare non solo l’esistenza di disponibilità finanziarie legalmente non dichiarate, ma anche il collegamento temporale tra queste ultime e l’investimento effettuato, così da evitare ogni possibile contestazione in sede di accertamento sintetico.

Per esempio, tornando al caso visto sopra (in cui l’acquisto di un’abitazione è stato in parte finanziato tramite la cessione di un altro immobile, avvenuta nell’anno precedente), sarà opportuno che il contribuente conservi ed esibisca in contraddittorio gli estratti conto bancari in grado di documentare che il possesso dei 150.000 euroincassati con la cessione della precedente abitazione è perdurato fino al momento di effettuazione dell’investimento, escludendo così un utilizzo della provvista per spese diverse.

Alberto Marsotto

Segretario – Soccorso Veneto

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ALTRA SORPRESA PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI: CONFERMATI GLI ACCERTAMENTI DA REDDITOMETRO

ALTRA SORPRESA PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI: CONFERMATI GLI ACCERTAMENTI DA REDDITOMETRO

28 Maggio 2014 11 Comments in editoriali esenzione fiscale news

Sentenza della Corte di Cassazione: spetta al contribuente provare che i redditi frutto dell’attività agricola siano sufficienti a giustificare il proprio tenore di vita.

Il redditometro si applica anche ai produttori agricoli che però possono provare la legittimità della provenienza del denaro attraverso la contabilità IVA. Questo è stato il verdetto emesso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10747 in data 16 maggio 2014.
La questione è iniziata con un accertamento sintetico (redditometro) emesso nei confronti di un contribuente coltivatore diretto.
Il provvedimento è stato impugnato dinanzi alle varie Commissioni Tributarie sostenendo che l’Ufficio procedente avrebbe dovuto provare l’esistenza di redditi diversi da quello agrario.
Inoltre, il contribuente a sostegno delle sue tesi presentava anche una perizia dalla quale emergevano le potenzialità dei fondi coltivati. Sia la Commissione Tributaria Provinciale che Regionale ha però respinto i ricorsi presentati.
La Cassazione ha confermato il verdetto dei colleghi di primo e secondo grado affermando che il redditometro è applicabile anche al coltivatore diretto ancorché in presenza di soli redditi agrari.
Infatti, spetta al contribuente provare che i redditi effettivi frutto dell’attività agricola, siano sufficienti a giustificare il proprio tenore di vita.
La sentenza però introduce un interessante principio (pro contribuente) e cioè che una valida prova contraria possono essere i registri IVA accompagnati da un semplice bilancio (conto economico) che non sempre gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate ritenevano idonei alla difesa.

Di seguito si riporta il testo originale ed integrale della succitata sentenza della Corte di Cassazione.

Alberto Marsotto

Segretario – Soccorso Veneto

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IL GINEPRAIO DELLE TASSE COMUNALI ITALIANE: IUC, IMU, TARI, TASI

IL GINEPRAIO DELLE TASSE COMUNALI ITALIANE: IUC, IMU, TARI, TASI

27 Maggio 2014 7 Comments in editoriali esenzione fiscale news

Quattro sigle «pericolose» per le tasche dei contribuenti, che si abbinano e si scindono tra loro, rischiando di far cadere in errore chi vuole essere in regola.

Il problema è proprio capire quale tributo pagare, a quale tipo di immobile si abbina e principalmente quanto pagare. Il tutto considerando gli incrementi di aliquota, calcolati in punti percentuale, che ogni singolo comune potrà aggiungere all’aliquota base stabilita dalla norma di partenza.

Cerchiamo allora di fare un po’ di chiarezza riepilogando la situazione.

SIGNIFICATO DELLE SIGLE – La IUC (Imposta Unica Comunale) di fatto non esiste come tributo singolo da pagare, ma é una denominazione che accorpa la IMU (Imposta Municipale Propria, defunta per la prima casa, ma operativa sugli altri immobili), la TARI (Tassa sui Rifiuti)  e la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili).

SCADENZE DEI PAGAMENTI – Il versamento della prima rata di questi tributi al momento, resta fissato al 16 giugno 2014, eccetto per tutti quei Comuni che alla data del 23/05/2014 non avranno deliberato le aliquote, per i quali la scadenza è prorogata a settembre 2014.

REQUISITI BASE – Vediamo nello specifico su quali immobili e per quali servizi si pagheranno questi tributi.

IUC: comprende, come si è detto, IMU, TARI e TASI.

– IMU: viene abolita solo per la 1° casa ma resta per gli altri immobili. Si paga sul possesso del bene.

– TARI: avrà le stesse caratteristiche della TARSU prima e TARES  poi (Tassa sui rifiuti solidi urbani), quindi sarà dovuta da chi detiene e utilizza l’immobile a qualunque titolo. Le tariffe saranno stabilite dal Comune e si pagherà su tutti gli immobili.

– TASI: praticamente è stata istituita per coprire il mancato gettito ai Comuni dell’IMU per la 1^ casa, ora definitivamente abolita. Ma di fatto ne è una duplicazione poiché, pur differenziandosi nell’aliquota da applicare, verrà utilizzata la stessa base imponibile, anche se la legge consente ai Comuni di deliberare autonomamente degli sconti per i non residenti. Contrariamente alla TARI, però, che viene pagata da chi utilizza l’immobile, la TASI colpisce i proprietari. Ma con la particolarità che, trattandosi di un contributo versato al Comune per i servizi indivisibili (illuminazione e pulizia delle strade, ad esempio), sarà pagata anche dagli inquilini, se l’immobile è affittato, in una percentuale che varierà dal 10% al 30% .

LE ALIQUOTE – Per la IMU le aliquote non hanno subito variazioni rispetto alla norma originaria, mentre per la TARI, come abbiamo detto, saranno i Comuni a stabilire le tariffe da applicare. Pertanto con le due componenti della IUC, rappresentate da IMU e TARI, non dovremmo avere particolari problemi.

E’ la TASI da guardare invece con sospetto. Vediamo perché. La legge di Stabilità indica per questo tributo un’aliquota da applicare che va da un minimo dell’ 1 per mille a un massimo del 2,5 per mille. Stabilisce però anche che la somma delle aliquoteTASI + IMU non potrà superare il 6 per mille per le abitazioni principali e il 10,6 per mille per gli altri immobili. Praticamente le aliquote massime dell’IMU. Ma successivi ritocchi alle aliquote hanno portato ad un aumento, che oscilla dallo 0,1 per mille allo 0,8 per mille. Quindi al momento il Comune potrà deliberareun’aliquota TASIfino a un massimo del 3,3 per mille (2,5 + 0,8 = 3,3 per mille), arrivando dunque al tetto massimo IMU + TASI dell’11,4 per mille (10,6 + 0,8 = 11,4 per mille).

UN CASO PARTICOLARE – Nel caso in cui si possieda un immobile, che nonsia l’abitazione principale, che sia sfitto e si trovi nel Comune in cui si ha laresidenza, bisognerà considerare che su questo, oltre all’IMU come altra abitazione, alla TARI e alla TASI, andrà pagata anche l’Irpef sulla prossima dichiarazione dei redditi, ma per “fortuna”  solo al 50% di quanto dovuto.

E in questo caso sì, che le imposte da pagare sulla stessa casa diventano effettivamente quattro!

COMUNE IN CUI ABITI, TASSA CHE TROVI.ECCOLO IL FEDERALISMO FISCALE ITALIANO  

Ci si dovrà abituare, un po’ alla volta. Ma prima bisognerà superare la “prova TASI”, parente geneticamente modificato dell’IMU, quella che avevano abolito ma che in realtà è sostanzialmente sopravvissuta sotto nomi e sigle diversi. La TASI, la tassa comunale sui servizi indivisibili, dunque, si paga sulla prima casa come sulle seconde e sugli altri immobili. La pagano i proprietari ma anche gli inquilini. Le aliquote non sono uguali per tutti, sia ben chiaro: le stabiliscono i Comuni.

Altrimenti che fine fa il federalismo fiscale? E tra gli ottomila e passa Municipi c’è chi l’ha già fissata (circa 800, tra i quali 22 capoluoghi di provincia e 9 capoluoghi di Regione) e chi invece no. D’altronde, molti sono i Consigli comunali che saranno rinnovati con il voto di domenica 25/05/2014 (oltre 4.000). Chi ha il coraggio di alzare le tasse (perché di questo si tratta nella maggior parte dei casi) a ridosso delle elezioni? Aliquote diverse ma anche detrazioni diverse: in base alla rendita catastale, al reddito, al numero dei figli a carico ma con tetti variabili per l’età di questi ultimi. C’è chi ha fissato un limite a 25 anni, chi a 26, chi a 18.

Perché? E ancora: è identica la situazione di un figlio disoccupato o occupato? Il caos fiscale è anche questo. Prevedere – come sostiene la Uil – che alla fine ci saranno tante TASI quanti sono i Comuni italiani, cioè 8.092, non è affatto un azzardo. Siamo o no il Paese dei mille campanili? Ma il numero dei Comuni miscelato alle innumerevoli possibilità di combinazione dei fattori (dalle aliquote alle detrazioni legate ai figli o al reddito, per capirsi) finirà per produrre oltre 75 mila soluzioni. Un ginepraio.
La creatività fiscale richiede pazienza. Mettendosi l’anima in pace: perché – sempre la Uil Servizio politiche territoriali – ha calcolato che nel 26 per cento dei Comuni la TASI sarà più cara dell’IMU già pagata nel 2012. Questo è un patrigno federalismo fiscale.

Ora, ad eccezione di Aosta, dove per le case non di lusso l’aliquota è stata fissata al livello base dell’1 per mille (l’aliquota può variare dall’1 al 2,5 per mille più un’eventuale addizionale dello 0,8 per mille vincolato alle detrazioni), e Pordenone (1,25 per mille), tutte le altre città hanno aumentato le aliquote. Torino ha scelto il 3,3 per mille con detrazione fissa di 110 euro per immobili con rendita catastale fino a 700, più 30 euro per ogni figlio minore di 26 anni. Anche Ferrara ha scelto il 3,3 per mille, introducendo detrazioni oltre alla rendita catastale anche per i figli fino a 26 anni. Stessa soluzione a Reggio Emilia la cui detrazione per i figli però si ferma a 25 anni. Diversa la strada imboccata dalla Giunta comunale di Milano: aliquota al 2,5 per mille con detrazione legata alla rendita catastale (fino a 770 euro) e in base al reddito Irpef (fino a 21 mila euro).

Qui si rischia di avere nostalgia dell’IMU. D’altra parte in diversi Comuni (il 26 per cento) tra quelli che hanno stabilito aliquote e detrazioni costerà di più la TASI dell’IMU.

TASI: PROROGA A SETTEMBRE NEI COMUNI IN RITARDO CON     LA DELIBERA

Si riporta di seguito il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e Finanze n. 128 del 19/05/2014, relativo alla proroga del pagamento 1^ rata TASI:

“Dopo aver incontrato l’Anci, per venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli comunali, e dall’altro all’esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali, il Governo ha deciso che nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre. Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi resta il 16 giugno.” 

Alberto Marsotto

Rag. Commercialista

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