FISCAL EXEMPTION: ON THE 16TH OF MAY, AT ZERO BRANCO (PROVINCE OF TREVISO, VENETIAN REPUBLIC) WE WILL MADE PUBLIC THE AMOUNT OF VAT THAT THE CITIZENS OF THE VENETIAN REPUBLIC WILL NOT PAY TO THE ITALIAN STATE
This is the 4th mass event in only two months. Gianluca Busato: “The Venetian Republic accelerates in its pathway to the full exercise of its sovereignty and independence.”
In the aftermath of the great success of the independence referendum held from 16-21 March, a referendum that has set the background of the new Veneto, and after the relevant achievement of a major international exposure, the Venetian Republic is now the birthplace of a new and unprecedented social phenomenon.
On the one hand, we witness the birth of a new Venetian ruling class, which, in a few months, will give shape to the new Venetian Republic, by giving it a new physiognomy, completely different from that of the worst fiscal hell of the world, Italy.
On the last Saturday, March 3rd, in Montegrotto Terme (province of Padova, Venetian Republic), we presented for the first time to a large public and press the first phase of the Venetian White Paper Project, that will form the basis for the future Constitution of the Venetian Republic. All the public speeches held in that occasion are made public and can be listened in full to, thanks to Radio Radicale, one of the main Italian public radios exclusively devoted to politics. [Radio Radicale].
The “Delegazione dei Dieci” (the first executive branch of the Venetian republic which took up office on March 21st, after the declaration of independence), will act according to its mandate in order to control the fiscal and economic resources of the Venetian republic, and to make effective the change from the current and oppression by the illegitimate Italian State. This action will enable the Venetian republic to transform itself very rapidly in the most advanced region of freedom in the world.
On the coming May 16th, at Zero Branco (province of Treviso) there will be a major public event. Thousands and thousands of Venetian citizens will gather, to listen to the public announce of the first results of the fiscal exemption. During this events, the speakers will announce the number of businesses (in the thousands) and citizens that adhered to the fiscal exemption campaign.
This is going to be the fourth mass event over the last two months. It comes after those in Treviso (21 March), Vicenza (11 April), Venezia (25 April), and it will once again take place in the Treviso Province, the very epicentre of a powerful, mass Venetian insurgence. It will begin starting at 9:00 p.m. in Piazza Umberto I, Zero Branco, where Mr Giannarciso During, who is running for the position of mayor of Zero Branco, will once again state his adherence and acknowledgement of the Venetian Independence, and of the power delegated to the “Ten”.
Gianluca Busato, president of Plebiscito.eu, has declared: “Right in the day when the Italian state has set the deadline to pay VAT, we will share with the International community the amount of VAT not paid to the Italian state itself. While the Italian parties are lost in a sterile and vague electoral campaign for the European Elections, the Venetian Republic is preparing all the ground to accelerate its process of implementation of the complete and perfect exercise of its newly gained sovereignty and independence.”
Press Office
Plebiscito.eu
DIRITTI, GARANZIE E DOVERI DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICA FISCALE
Premessa
I controlli del Fisco, negli ultimi tempi, sono all’ordine del giorno, perché la lotta all’evasione rappresenta uno degli obiettivi principali dell’azione di governo.
Agli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria è attribuito il potere di accedere nei locali adibiti all’esercizio di attività d’impresa, artistica o professionale, al fine di esaminare le scritture contabili e rilevare direttamente i fatti di gestione che generano costi, ricavi ed elementi patrimoniali esposti nella dichiarazione dei redditi.
Poiché il momento della verifica fiscale rappresenta, per il contribuente che vi è sottoposto, un momento particolarmente delicato, appare opportuno fornire un breve decalogo dei diritti e delle tutele ad esso spettanti in tale circostanza. Le modalità con cui devono essere eseguiti gli accessi, le ispezioni e le verifiche presso il contribuente sono regolate dai D.P.R. 600/73 art. 33 e 633/72 art. 52.
Gli accertamenti possono essere eseguiti dai singoli Uffici Finanziari e dalla Guardia di Finanza.
Autorizzazione e motivazione
Ogni accesso degli ispettori fiscali deve essere autorizzato e adeguatamente motivato.
Per legge, infatti, gli organi verificatori:
- devono essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, rilasciata dal capo dell’Ufficio da cui dipendono (art. 52 D.P.R. 633/1972);
- gli accessi, le ispezioni e le verifiche fiscali presso la sede del contribuente devono essere effettuati sulla base di “esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo” (art. 12, comma 1, Statuto del contribuente).
Di conseguenza, in caso di verifica, è buona norma che il contribuente:
- si accerti che gli ispettori siano realmente tali;
- verifichi che gli stessi siano muniti di autorizzazione;
- chieda notizia circa gli scopi della visita fiscale (c.d. ordine di servizio).
In assenza di autorizzazione, il contribuente potrà chiedere:
di far mettere a verbale tale circostanza, riservandosi poi di azionare le vie praticabili fra le quali la richiesta di intervento del Garante del contribuente.
Accessi, ispezioni e verifiche nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali
Salvo casi eccezionali e urgenti, adeguatamente documentati, si svolgono durante l’orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività stesse, nonché alle relazioni commerciali o professionali del contribuente (art. 12 Statuto del contribuente).
Potere di impedire l’accesso
In linea di principio, il contribuente non ha il potere di impedire l’accesso degli ispettori o far cessare il controllo.
Eccezione alla regola: ipotesi di ispezioni e verifiche presso locali dove il contribuente esercita attività artistica o professionale, se non è fisicamente presente il titolare o un suo delegato.
Assenza o carenza di autorizzazione
Inficia l’intero procedimento amministrativo e le prove eventualmente acquisite dagli ispettori.
Durata della verifica
La permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’Ufficio (art. 12 Statuto del contribuente).
Abitazione del contribuente
Come detto, ogni verifica deve essere accompagnata da un’apposita autorizzazione. Tuttavia, occorre precisare che la carenza o l’assenza di autorizzazione e/o di motivazione della verifica hanno effetti diversi sul procedimento amministrativo, a seconda del tipo di accesso e dei luoghi nel quale lo stesso deve essere compiuto.
La tutela, per esempio, è massima nel caso in cui gli ispettori debbano accedere nel luogo in cui il contribuente e i suoi familiari, dimorino. Ciò anche quando il luogo sia attiguo o connesso con i locali nei quali viene svolta l’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Per un accesso di questo tipo, infatti, gli organi verificatori dovranno disporre anche:
- dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Autorizzazione che potrà essere rilasciata, in presenza di “gravi indizi di violazioni” (art. 52, comma 1, D.P.R. 633/72).
Studi professionali
In caso di accesso presso uno studio professionale o dove il contribuente eserciti un’arte, oltre alle autorizzazioni e all’obbligo di motivazione, è necessario che al momento dell’accesso vi sia la presenza del titolare dello studio o di un suo delegato.
Tale presenza rappresenta requisito di legittimità dell’attività stessa di verifica, tanto che se al momento dell’accesso il titolare dello studio è assente e non vi sia la possibilità di delegare un terzo, i verificatori dovranno astenersi da qualsiasi attività.
Se poi lo studio è condiviso con altri soggetti, la verifica non potrà estendersi anche a quest’ultimi, interessando gli spazi adibiti alla loro attività.
Assistenza di un professionista
Il contribuente, dopo aver preso visione e aver avuto le necessarie informazioni circa l’autorizzazione, gli scopi e le finalità dell’accesso, dovrà valutare la possibilità di azionare altre due facoltà:
- farsi assistere da un professionista;
- ove possibile, trasferire la sede della verifica stessa.
Infatti, quando viene iniziata la verifica, gli ispettori devono informare il contribuente:
- della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria;
- dei diritti e degli obblighi riconosciuti dalla legge in occasione delle verifiche.
Inoltre, su richiesta del contribuente, l’esame dei documenti amministrativi e contabili può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista che lo assiste o rappresenta.
Evidentemente, le nomina di un professionista di fiducia sarà quanto mai opportuna, laddove dalla lettura dell’autorizzazione e dello scopo della verifica il contribuente si renderà conto che i rischi e gli interessi in gioco possono essere elevati.
Il trasferimento delle operazioni di verifica presso gli stessi verificatori o altra sede (per esempio, lo studio del difensore di fiducia), può essere invece utile quando non si voglia recare turbamento alle ordinarie attività di lavoro.
In ogni caso, delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori (art. 12, comma 7 L. 212/2000 – c.d. Statuto del contribuente). L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il Garante del contribuente
L’articolo 12, comma 6, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente) prevede che il contribuente possa rivolgersi al Garante del contribuente per richiedere la tutela dei propri interessi, ove ritenga che i soggetti verificatori stiano procedendo nelle operazioni di accesso e verifica con modalità non conformi alle vigenti disposizioni di legge.
Si riportano infine, due tabelle che in forma schematica indicano le disposizioni attualmente in vigore per l’esecuzione delle verifiche fiscali.
TABELLA 1 : Disposizioni per l’esecuzione delle verifiche
| Accesso e sue modalità (Comma 1)
Locali ove si esercitano attività d’impresa, arte o professione | Gli uffici lva (gli uffici delle imposte dirette e della Guardia di finanza) possono: – disporre l’accesso di impiegati dell’amministrazione finanziaria nei locali
– per procedere a:
|
| Autorizzazione dell’ufficio | Gli impiegati che eseguono l’accesso devono: – essere muniti di apposita autorizzazione che ne indica lo scopo, – rilasciata dal capo dell’ufficio da cui dipendono. |
| Autorizzazione della Procura | E’ necessaria anche l’autorizzazione dei Procuratore della Repubblica: – per accedere nei locali che siano adibiti anche ad abitazione. |
| Presenza del titolare dello studio | In ogni caso, l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti o professioni dovrà essere eseguito in presenza dei titolare dello studio o di un suo delegato. |
| Locali diversi (Comma 2) | L’accesso nei locali diversi da quelli indicati nel precedente comma può essere eseguito previa autorizzazione dei Procuratore della Repubblica: – soltanto in caso di gravi indizi di violazione delle norme dei decreti fiscali; |
| Perquisizioni personali, aperture coattive e tutela dei segreto professionale (Comma 3) | In ogni caso è necessaria l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l’accesso: – a perquisizioni personali, |
| Ispezione documentale (Comma 4) | L’ispezione documentale si estende: – a tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovano nei locali, |
| Rifiuto di esibire libri (Comma 5) | I libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata la esibizione: – non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa. Per rifiuto di esibizione si intendono anche: – la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture, e |
| Processo verbale di accesso (Comma 6) | Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino: – le ispezioni e le rilevazioni eseguite, Il verbale deve essere sottoscritto: – dal contribuente o da chi lo rappresenta, Il contribuente ha diritto ad avere copia dei verbale. |
| Sequestro documenti e scritture (Comma 7) | I documenti e le scritture possono essere sequestrati soltanto: – se non è possibile riprodurne o farne constatare il contenuto nel verbale, nonché |
| lnsequestrabilità dei libri e registri | I libri e i registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti: – possono eseguirne o farne eseguire copie o estratti; |
| Verifiche e ricerche su mezzi adibiti al trasporto per c/terzi (Comma 8) | Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l’esecuzione di verifiche e di ricerche relative a merci e ad altri beni viaggianti su autoveicoli e natanti adibiti al trasporto per conto di terzi. |
| Soggetti che si avvalgono di sistemi elettronici (Comma 9) | In deroga alle disposizioni dei comma 7 (riguardante il sequestro di documenti e scritture nonchè la insequestrabilità dei libri e registri), – gli impiegati che procedono all’accesso nei locali di soggetti che si avvalgono |
| Scritture presso terzi (Comma 10) | Se il contribuente dichiara che le scritture contabili o alcune di esse si trovano presso altri soggetti, deve esibire un’attestazione dei soggetti stessi recante la specificazione delle scritture in loro possesso. Se l’attestazione non è esibita e se il soggetto che l’ha rilasciata si oppone all’accesso o non esibisce in tutto o in parte le scritture si applicano le disposizioni del comma 5 (cioè non saranno prese in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa). |
| Accesso presso banche e pubbliche amministrazioni (Comma 11) | Gli uffici lva (e imposte dirette) hanno facoltà di: – disporre l’accesso dei propri impiegati muniti di apposita autorizzazione:
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TABELLA 2 : Le Autorizzazioni necessarie per l’accesso
| CASISTICA | Autorizzazione dell’ UFFICIO | Autorizzazione della PROCURA |
| Casi normali | ||
| SI | NO |
| SI | NO |
| Casi di promiscuità | ||
| SI | NO |
| SI | SI |
| SI | SI |
| SI | NO |
| Altri casi | ||
| SI | NO |
| SI | NO |
| (*) L’accesso va eseguito in presenza del titolare dello studio o di un suo delegato. |
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Alberto Marsotto
Rag. Commercialista
Plebiscito.eu
LE RISPOSTE ALLE 20 DOMANDE PIU’ FREQUENTI SULL’OBIEZIONE FISCALE VENETA – FAQ –
1) D. Sono un artigiano/commerciante titolare di partita Iva. Relativamente all’azione di obiezione fiscale come mi devo comportare con i contributi INPS personali?
1) R. I contributi INPS fanno parte della “massa creditoria” che lo Stato italiano vanta nei confronti dei cittadini-contribuenti, e, pertanto, rientrano a pieno nell’elenco degli importi da obiettare da parte dei contribuenti Veneti. Con un distinguo, però, da osservare attentamente: le aziende che partecipano a gare d’appalto pubbliche e non (attività d’impresa edile, idraulica, di giardinaggio, di dipintura, di elettricista etc.) nonché le aziende che svolgono attività di commercio in forma ambulante su aree pubbliche, devono pagare i contributi INPS pena il rilascio di DURC “negativo” e conseguente perdita dell’appalto o mancato pagamento del credito per appalti già in essere o revoca della licenza di commercio ambulante. Si ritiene inoltre doveroso pagare i contributi INPS dei propri dipendenti.
2) D. Sono un dipendente/pensionato e pertanto non titolare di partita IVA. Che obiezione fiscale posso fare e quindi quali tasse posso non pagare?
2) R. Anche il dipendente/pensionato deve dare il suo importante contributo all’obiezione fiscale Veneta. Infatti, anche il contribuente privato (non titolare di partita IVA) non pagherà per esempio il bollo auto, il canone RAI, la TARI, la TASI, l’IMU sull’eventuale 2^ casa, l’IRPEF sugli affitti percepiti per immobili concessi in locazione a terzi.
3) D. Se la Repubblica Veneta è stata proclamata il 21 marzo 2014 e pertanto alla data attuale lo Stato Italiano come stato estero giuridicamente e fiscalmente non lo riconosciamo, perché mai dovrei non solo pagare le tasse ma anche presentare le dichiarazioni fiscali (Modello Unico)?
3) R. L’azione dell’obiezione fiscale Veneta consiste esclusivamente nello STOP ai
versamenti di imposte e contributi. L’obiettore fiscale Veneto non deve assolutamente consumare l’ipotesi di elusione e/o infedeltà fiscale, pertanto le varie dichiarazioni fiscali vanno regolarmente e puntualmente presentate. Così facendo, lo Stato italiano farà affidamento sulle imposte ed i contributi che i cittadini Veneti si impegneranno a pagare, come da dichiarazioni regolarmente presentate, ma che non arriveranno mai a destinazione nelle casse erariali italiane.
4) D. Vedendo lo Stato Italiano che una massa rilevante di contribuenti Veneti (aziende e privati) non pagano più le tasse, non è che in 2-3 giorni mi emana un decreto che modifica completamente le tempistiche e il regime sanzionatorio per l’invio degli avvisi bonari solo ai Veneti?
4) R. Non è plausibile, oltre che essere costituzionalmente illegittimo, emanare una o più norme fiscali che modifichino le tempistiche e la misura sanzionatoria relativamente all’azione accertatrice dell’Amministrazione finanziaria italiana nei confronti di una sola Regione. Infatti, il fisco italiano va considerato nella sua unitarietà nazionale per cui dovrebbe essere modificata la normativa sugli Avvisi bonari e sulle cartelle esattoriali (Equitalia) anche per tutte le altre Regioni italiane, il ché ………
5) D. Quando si parla di obiezione fiscale, si intende soltanto il mancato pagamento delle tasse allo Stato centrale (IVA, IRPEF, IRES, IRAP) o anche delle imposte locali (IMU, TARI, TASI) al Comune?
5) R. Per obiezione fiscale va intesa l’azione atta a bloccare il pagamento di qualsiasi imposta, tassa e contributo, indipendentemente dalla natura nazionale, regionale, provinciale o comunale delle stesse somme a debito. Pertanto, anche le imposte locali quali l’IMU, la TARI e la TASI, nonché le imposte regionali quali il bollo auto, rientrano nella lista delle imposte e tasse da obiettare.
6) D. Anche se io volessi aderire in qualità di azienda (partita IVA) o privato, all’obiezione fiscale, troverei comunque un ostacolo nel mio commercialista che mi induce a desistere dal non pagare le tasse perché mi arriverà una bella bastonata e anche perché si può andare incontro ad accertamenti.
6) R. L’acquisizione della piena coscienza e consapevolezza da parte del contribuente Veneto, che, il mancato pagamento delle imposte e tasse (vedi guida informativa su esenzione fiscale pubblicata su www.plebiscito.eu) nel pieno rispetto degli strumenti legalmente messi a disposizione ed in quanto tali riconosciuti legittimi dallo Stato italiano, non comporta alcun accertamento fiscale e nessuna “terribile bastonata”, se non l’applicazione della conosciuta sanzione del 10% o del 30% (ed alcuni punti percentuali di interessi di mora annui – 3-4%) a seconda che si intenda rateizzare l’Avviso bonario o si attenda la successiva cartella esattoriale di Equitalia, faranno sì che le persuasioni di desistere dall’obiezioni fiscale, derivanti dal proprio commercialista, siano superate e vinte.
7) D. Il mio commercialista mi paga le tasse con F24 in via telematica, senza che io debba dirgli se pagare o meno. Lui ha la delega per pagarmi le tasse (F24) e quindi se vuole/lo ritiene opportuno me le paghe lo stesso, a prescindere che io voglia aderire all’obiezione fiscale oppure no.
7) R. Il commercialista al quale il contribuente ha concesso la delega al pagamento telematico degli F24, è investito di una delega (mandato) per il solo atto materiale del pagamento telematico (tramite Entratel) non già di una delega (mandato) avente natura decisionale in merito alla volontà di pagare o non pagare le imposte e tasse. Pertanto, la volontà ultima in merito al pagamento o meno del modello F24, spetta sempre ed esclusivamente al contribuente-cliente, il quale può in qualsiasi momento revocare la delega (mandato) precedentemente concessa (o) al proprio commercialista.
8) D. Sono un imprenditore e decido di non pagare le tasse già dal 16 maggio 2014 (IVA). Non è che l’Agenzia delle Entrate o l’Equitalia mi pignorano il furgone o altri beni e macchinari dell’azienda?
8) R. Il D.L. 69/2013 (c.d. Decreto del fare) ha introdotto importanti novità (e limiti) all’azione esecutiva da parte di Equitalia. In particolare, ha posto il divieto di sottoporre a fermo amministrativo i beni mobili registrati (autovetture, furgoni, autocarri, imbarcazioni, etc.) strumentali all’esercizio dell’attività di impresa o della professione. Il contribuente destinatario di eventuale preavviso di fermo amministrativo del furgone, dovrà entro 30 giorni dimostrare la destinazione a bene strumentale per l’impresa del bene oggetto dell’azione di Equitalia.Per quanto riguarda i macchinari dell’azienda, quest’ultimi posso essere oggetto di pignoramento fiscale, solo se Equitalia non ha rinvenuto altri beni in capo al contribuente idonei e sufficienti a soddisfare il credito erariale, e comunque nel limite massimo di 1/5 del valore complessivo dei macchinari ed attrezzature del contribuente stesso. I macchinari/attrezzature pignorati nel limite massimo di 1/5 del loro valore complessivo, sono comunque affidati in custodia al contribuente pignorato e la loro vendita all’incanto non può avvenire prima del termine di 300 giorni successivi al pignoramento.
9) D. Sono un dipendente/pensionato e decido di non pagare le tasse già dal 16 giugno 2014 (IRPEF,IMU). Non è che l’Agenzia delle Entrate o l’Equitalia mi pignorano lo stipendio o la pensione?
9) R. Anche per dipendenti e pensionati la recente normativa ha introdotto rafforzate forme di garanzia in caso di riscossione forzosa di imposte e contributi da parte di Equitalia. Più precisamente: nel caso di cartella esattoriale non pagata (neppure in forma rateale), neppure dopo i solleciti dell’Agente della Riscossione, e divenuta definitiva (non impugnata), Equitalia procede al pignoramento presso terzi (INPS nel caso di pensione e datore di lavoro nel caso di stipendio) di una parte della pensione o dello stipendio, variabile a seconda del loro ammontare. Il pignoramento sarà di 1/10 per stipendi o pensioni non superiori a 2.500 euro, di 1/7 per stipendi o pensioni oltre i 2.500 euro e fino a 5.000 euro, di 1/5 per stipendi o pensioni oltre i 5.000 euro. Una circolare interna di Equitalia, inoltre, anche se non rientrante nel rango delle leggi ordinarie dello Stato italiano, ma puntualmente applicata e rispettata dallo stesso Agente della Riscossione, ha imposto il divieto per Equitalia, di pignorare i c/c bancari e/o postali dove vengono accreditate le pensioni o gli stipendi di importo inferiore ad euro 5.000 mensili.
10) D. Se un contribuente vanta verso lo Stato Italiano un credito per imposte e contributi (es. 8.000 di IVA) questo credito viene perso se si aderisce all’obiezione fiscale?
10) R. Aderire all’obiezione fiscale non fa perdere alcun credito per imposte e/o contributi verso lo Stato italiano. Infatti non vi è una sorta di trattenimento del credito a compensazione del mancato pagamento di imposte e contributi, se non nel particolare caso di cartella esattoriale (Equitalia) non impugnata e non pagata (neppure ratealmente) entro il termine di 60 gg. dalla notifica.
11) D. Abbiamo visto che se non pago le tasse alle varie scadenze stabilite per legge, entro circa un anno (per l’IVA entro 18/24 mesi) mi arriva un Avviso bonario dall’Agenzia delle Entrate. Notificatomi detto documento, decido di non pagarlo. Entro un anno circa, mi arriva la cartella di pagamento Equitalia. Cosa mi succede se decido di non pagare neppure la cartella di Equitalia?
11) R. Al mancato pagamento sia integrale che rateale, entro 60 gg. dalla notifica della cartella esattoriale, consegue da parte di Equitalia, una comunicazione di sollecito, solitamente dopo 10/12 mesi dalla prima notifica, mediante la quale il contribuente viene invitato quanto prima a provvedere al pagamento, anche ratealmente, del debito iscritto a ruolo. Rimasto inevaso (insoddisfatto) l’ulteriore suddetto sollecito di pagamento, Equitalia darà corso alle azioni esecutive, con i relativi limiti a garanzia del contribuente, così come in parte riportate alle precedenti R.8 e R.9
12) D. Sono un artigiano con partita IVA da parecchi anni. Non ho nessuna proprietà intestata a me, in quanto è tutto di mia moglie e siamo in regime di separazione legale dei beni. Detto ciò, se non possono pignorarmi nulla, posso oltre a non pagare l’Avviso bonario, fare a meno di pagare, quando arriverà, la cartella di Equitalia?
12) R. Secondo la situazione prospettata nel quesito, se è vero che il contribuente è immune da “aggressione immobiliare” per importi iscritti a ruolo non superiori a 120.000 euro, può comunque essere sottoposto a pignoramento mobiliare (seppure con i limiti di cui alla R.8). Inoltre, si consiglia di fare atto notarile di donazione avente ad oggetto tutti i beni mobili di rilevante valore economico (arredi, quadri, accessori) presenti all’interno dell’immobile nel quale si ha la residenza anagrafica (a nulla rilevando la circostanza che si risieda assieme al coniuge in regime di separazione legale dei beni e la fattura di acquisto di detti beni sia intestata solamente a quest’ultimo). Ovviamente l’atto notarile di donazione avente ad oggetto i beni mobili, dovrà portare data anteriore all’Avviso bonario e all’iscrizione del debito a ruolo (successiva cartella Equitalia),
13) D. Non pago le tasse alle varie scadenze, e quindi dopo circa un anno mi arriverà l’Avviso bonario. Decido di pagarlo a rate trimestrali, ma qualche rata (trimestrale) non ce la faccio a pagarla. Cosa mi succede? La stessa domanda vale in caso abbia ricevuto la cartella di Equitalia, la rateizzo ma non riesco a pagare qualche rata. Cosa succede in tal caso?
13) R. La vigente normativa sulla rateazione degli Avvisi bonari consente di pagare una rata trimestrale oltre la propria scadenza originaria, purché entro la scadenza della rata trimestrale successiva e a condizione che si maggiori suddetta rata tardiva con la sanzione e gli interessi moratori come da istituto del Ravvedimento operoso. Tale comportamento, permette di mantenere valido e quindi continuare, il piano di rateazione dell’Avviso bonario. In mancanza del rispetto della summenzionata procedura, il contribuente decadrà dalla rateizzazione dell’Avviso bonario (con sanzione al 10% ed interessi moratori all’1% annuo) e si vedrà notificata la cartella Equitalia per il residuo importo capitale di imposte e/o contributi, e con l’applicazione della sanzione del 30% (20% sulla parte di Avviso bonario già pagata). Una volta ricevuta la cartella Equitalia, il contribuente in difficoltà nel pagamento delle rate mensili, potrà non pagarne fino ad un massimo di 8, anche non consecutive, per mantenere “in piedi” la rateizzazione della cartella stessa. Superato il n. di 8 rate mensili non pagate, il contribuente decadrà dal beneficio della rateizzazione del debito e dovrà pagare l’importo residuo in un’unica soluzione. L’ulteriore mancato pagamento del residuo in un’unica soluzione, potrà comportare le azioni esecutive, come descritte in parte alle precedenti R.8 e R.9.
14) D. Sono un commerciante titolare di partita IVA che ha deciso di non pagare le tasse alle prossime scadenze (IVA al 16/05/2014, IRPEF-IRAP etc. al 16/06/2014,IMU al 16/06/2014). Però, ho un paio di cartelle Equitalia delle quali sto pagando le rate mensili da circa un anno e che riguardano tasse di anni precedenti. Le rate di queste cartelle riguardanti gli anni precedenti continuo a pagarle?
14) R. Visto che relativamente alle tasse degli anni precedenti gli Avvisi bonari sono già stati notificati e così pure le corrispondenti cartelle esattoriali, delle quali è già in essere il pagamento rateale mensile, si ritiene opportuno continuare con il pagamento delle rate alle varie scadenze, in considerazione del fatto, che, il contribuente si trova già nella seconda fase (fase più avanzata) dell’eventuale obiezione fiscale. Tutt’al più, il contribuente obiettore fiscale del quesito in questione, può, con attento monitoraggio della rateizzazione, non pagare sino ad otto rate mensili anche non consecutive.
15) D. Se io decido di non pagare più tasse allo Stato Italiano, c’è un qualche sistema che tuteli i miei beni a favore della mia famiglia?
15) R. Tra gli strumenti attualmente previsti dall’Ordinamento giuridico italiano a tutela del patrimoniale personale, il più efficace (oltre che il meno costoso) si ritiene il Fondo Patrimoniale. Caratteristica essenziale, però, perché possa rappresentare un’ottima difesa per debiti anche di natura erariale, è l’effettiva destinazione dei beni personali (immobili, auto) al bisogno della famiglia e che l’atto notarile di costituzione del Fondo Patrimoniale porti data anteriore al “sorgere/rilievo” del debito erariale, ossia all’Avviso bonario e alla cartella esattoriale.
16) D. Sono titolare di un’azienda con alcuni dipendenti. Se decido di non pagare più le tasse italiane alle varie scadenze, come mi comporto per le ritenute IRPEF e i contributi INPS dei miei dipendenti?
16) R. Si ritiene opportuno pagare i contributi INPS dei dipendenti (loro “pensione”), a maggior ragione poi se si rientra nelle fattispecie di richiesta DURC da parte di soggetti terzi (Enti pubblici e privati) ed a causa del mancato pagamento dei suddetti contributi previdenziali questo risulti negativo, con le pesanti conseguenze economiche ed amministrative già menzionate alla R.1. Per quanto riguarda invece le ritenute d’acconto IRPEF sulle buste paga dei propri dipendenti, il contribuente – datore di lavoro, può esercitare l’obiezione fiscale non pagando alcuna ritenuta fiscale, purché entro il tetto massimo annuale di 50.000 euro, pena l’applicazione delle sanzioni penali.
17) D. Sono socio con altre due persone di una Società commerciale (SNC) Nel caso io aderisca all’obiezione fiscale ma gli altri miei soci non la pensino come me, come mi devo comportare per la Società e per la mia posizione personale?
17) R. Nella fattispecie prospettata dal contribuente, si ritiene opportuno il seguente comportamento: a) le imposte e tasse della società andranno pagate, per non compromettere il quieto vivere societario e la permanenza in vita della stessa compagine sociale; b) le imposte e tasse personali calcolate sulla propria quota parte degli utili (esempio 30%) saranno oggetto di obiezione fiscale.
18) D. Sono titolare di un’impresa artigiana che acquisisce parecchi lavori mediante contratti di sub-appalto. Il mancato pagamento delle tasse per adesione all’obiezione fiscale mi può creare problemi con le Ditte con le quali stipulo detti contratti?
18) R. La risposta è sì per quanto riguarda i contributi INPS e per quanto riguarda l’IVA delle fatture emesse o da emettere limitatamente ai suddetti rapporti.
19) D. Si parla di avvisi bonari in caso di mancato pagamento dell’IVA, dell’IRPEF, dell’IRAP, o di accertamento se non si paga l’IMU, e relative modalità operative, ma se decido di non pagare anche il bollo auto o l’imposta di registro sul rinnovo annuo dei contratti d’affitto, cosa succede? Cosa mi viene notificato?
19) R. In caso di mancato pagamento del bollo auto la Regione Veneto notificherà al contribuente moroso, entro il termine di 3 anni dal 31 dicembre di scadenza di pagamento dell’annualità omessa, un Avviso di accertamento con il quale si richiederà il pagamento dell’imposta originaria maggiorata della sanzione del 30% e degli interessi moratori. Decorsi 60 gg. dalla notifica di detto Avviso regionale senza che il contribuente abbia provveduto al relativo pagamento, si procederà con iscrizione a ruolo (cartella Equitalia) del’importo complessivo secondo l’iter visto per le altre imposte e contributi. Lo stesso discorso (anche in termini di sanzione del 30% e di termine di pagamento nei 60 gg. successivi alla notifica) va fatto in caso di omesso pagamento dell’imposta annua di registro per il rinnovo dei contratti di locazione (Avviso di accertamento e successiva cartella esattoriale).
20) D. Se lo Stato Italiano vede che molte aziende venete non pagano le tasse alle varie scadenze, non è che possa accelerare l’invio degli Avvisi bonari, ad esempio anziché a maggio/giugno del 2015 già a settembre/ottobre 2014?
20) R. L’Amministrazione finanziaria italiana rileva i mancati o incompleti versamenti di imposte e contributi mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali trasmesse dal contribuente e i modelli F24 pagati dallo stesso. Ebbene, poiché nel mese di settembre di ogni anno (2014 per il caso che ci interessa) l’Agenzia delle Entrate di Roma riceve nel giro di pochi giorni indistintamente per Regione o Provincia italiana milioni di dichiarazioni fiscali, è nell’impossibilità materiale/informatica di “attenzionare” in un determinato numero di settimane solo ed esclusivamente, estrapolandole dalla massa indistinta, le dichiarazioni dei contribuenti Veneti.
Alberto Marsotto
Rag. Commercialista
Plebiscito.eu
ESENZIONE FISCALE: IL 16 MAGGIO A ZERO BRANCO L’ANNUNCIO DI QUANTA IVA NON SARA’ VERSATA ALLO STATO ITALIANO
La Repubblica Veneta accelera il percorso verso il completo esercizio della propria sovranità e indipendenza
Il grande successo del referendum di indipendenza del Veneto del 16-21 marzo scorsi è potuto avvenire perché alcune persone hanno perseguito un obiettivo con determinazione e capacità di ideazione e gestione di un progetto complesso.
Queste stesse persone erano state le stesse protagoniste della crescita del pensiero indipendentista moderno che ha saputo diventare la prima organizzazione civica del Veneto, dopo aver sconfitto i piccoli partitini autonomisti, le bugie dei politici italianisti e le derive folcloristiche che per anni avevano relegato l’indipendenza del Veneto a fenomeno di baraccone.
Anche gli appelli all’unità delle organizzazioni che hanno a cuore la Causa Veneta devono sempre essere valutati alla luce di chi li fa. Hanno infatti poco senso quando provengono da parte di chi ha cercato di tarpare le ali alla squadra più preparata, consapevole e coraggiosa che ha saputo portare la questione veneta alla ribalta internazionale, attraverso un percorso inedito, innovativo e che ha costituito uno straordinario esempio di democrazia e sovranità popolare.
A tal proposito, dopo la grande visibilità mediatica internazionale prima e del sistema truffaldino degli organi di informazione parassiti italiani, ora stiamo predisponendo nuovamente le basi del prossimo successo.
Da un lato, ieri si è visto finalmente la nascita di una nuova classe dirigente che in pochi mesi saprà forgiare la Repubblica Veneta dandole una fisionomia profondamente diversa dal peggiore inferno fiscale del mondo. A tal proposito, si possono ascoltare tutti gli interventi audio in forma integrale, grazie alla pubblicazione della conferenza da parte di Radio Radicale.
Dall’altro sarà proprio l’azione in corso per il controllo delle nostre risorse fiscali ed economiche a darci la leva per attuare il cambiamento drastico dall’attuale oppressione dello stato illegittimo italiano alla Repubblica Veneta che rappresenterà l’angolo di libertà più avanzato del mondo.
Il prossimo 16 maggio a Zero Branco (TV) daremo i risultati della prima fase di esenzione fiscale, annunciando quanti cittadini e imprese hanno aderito alla campagna di obiezione fiscale in corso. Proprio nel giorno della scadenza fiscale costituita dal versamento dell’iva, annunceremo al mondo l’entità del minor gettito fiscale per il regno del male. La partecipazione massiva di tutti i volontari e i simpatizzanti di Plebiscito.eu confermerà ancora una volta che siamo l’unica organizzazione in grado di riempire le piazze venete.
Invitiamo pertanto quanti più cittadini ed aziende ad aderire ulteriormente in questi giorni per dare ancora più forza alla nostra azione.
Nei prossimi giorni inoltre prenderà forma anche la possibilità di acquistare i Bond Veneti, i Titoli di Stato della Repubblica Veneta, che ci permetteranno di dare ancora maggiore concretezza alle azioni in corso.
Nel momento in cui i partiti si avvitano in una inconcludente e sterile campagna elettorale, la Repubblica Veneta sta preparando quindi le basi per l’accelerazione del proprio percorso per il completo e pieno esercizio della propria sovranità e indipendenza. Le nostre parole d’ordine in questi giorni e settimane devono essere organizzazione e copertura totale del territorio, con l’apertura di Uffici Pubblici delle Comunità della Repubblica Veneta, il loro potenziamento e la formazione del personale e con l’adesione alle attività di volontariato delle aree territoriali di Plebiscito.eu che ogni giorno di più si stanno radicando in tutti i comuni veneti.
Gianluca Busato
Plebiscito.eu
LIBRO BIANCO DEI VENETI: NASCE LA NUOVA CLASSE DIRIGENTE VENETA
A Montegrotto Terme parte il disegno concreto della nuova costituzione della Repubblica Veneta. Gianluca Busato: “abbiamo trasformato la più grave minaccia economica della nostra storia moderna nella straordinaria opportunità di un nuovo rinascimento con l’indipendenza della Repubblica Veneta”
Alla presenza di circa 300 quadri di Plebiscito.eu, si sono svolti oggi a Montegrotto Terme i lavori di presentazione del Libro Bianco dei Veneti.
Dopo la dichiarazione di indipendenza della Repubblica Veneta del 21 marzo a Treviso e l’avvio della fase di controllo delle risorse fiscali venete, con la campagna di esenzione fiscale totale e la prossima emissione di Bond Veneti per 20 milioni di euro, parte quindi un’enorme opera di documentazione e consultazione dal basso di associazioni civili e cittadini su tutti i temi istituzionali (come ad esempio economia, lavoro, pensioni, scuola, sanita’ immigrazione ecc.) che sara’ portata avanti in modo scientifico e sistematico per i prossimi 4-6 mesi
Ha introdotto i lavori della giornata Gianluca Busato, che ha testimoniato come si sia formata di fatto una nuova classe dirigente veneta, che sta disegnando e dando forma concreta alla Repubblica Veneta, supplendo alla mancata assunzione di responsabilità e all’assenza di civismo degli attuali rappresentanti politici veneti, che operano all’interno delle istituzioni italiane deposte dalla dichiarazione di Treviso del 21 marzo.
Dopo la presentazione dei lavori da parte del prof. Paolo Bernardini, direttore scientifico del Libro Bianco dei Veneti e la presentazione dei team di lavoro e dei direttori dei 25 capitoli in cui esso si articolerà da parte del supervisore Dr. Giovanni Dalla-Valle, sono seguiti gli interventi e le presentazioni dei singoli esperti che collaboreranno alla stesura della documentazione. Come nell’esempio Scozzese, dal Libro Bianco nascerà quindi la bozza di Costituzione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Costituente e quindi dei cittadini veneti.
Ha quindi concluso i lavori della giornata Franco Rocchetta, con un intervento appassionato e molto applaudito che ha posto l’accento sul momento storico che sta caratterizzando con successo la rinascita della Repubblica Veneta.
Gianluca Busato ha dichiarato: “trova oggi la propria finalizzazione un percorso politico iniziato nel 2006-2007 con la presentazione delle ragioni dell’indipendenza del Veneto e che oggi finalmente sta diventando reale e fattivo esercizio di indipendenza della Repubblica Veneta. Di fatto oggi a Montegrotto si è riunita l’unica autentica, preparata e determinata classe dirigente veneta, che ha saputo trasformare la minaccia gravissima alla vitalità stessa del reticolo industriale più fitto del pianeta, nell’opportunità concreta per un nuovo rinascimento veneto, che si estenderà ben presto a ogni territorio oggi sottoposto al dominio dispotico del regno del male dello stato italiano, liberando i Popoli e i territori attraverso una rivoluzione digitale col sorriso.
Nel momento di massima crisi, i veneti hanno saputo, come sempre hanno dimostrato di fare nella storia, trovare una via d’uscita inedita e originale, nel segno dell’innovazione e dell’ingegno che ci è proprio, dando vita e speranza concreta a un territorio che aveva perso anche la capacità di sognare”.
Ufficio stampa
Plebiscito.eu