E’ RINATO L’INDIPENDENTE
E’ rinato L’Indipendente.
Rinasce, dalle ceneri del periodico diretto da Locatelli durante la Seconda Repubblica Veneta (1848-1849) di Daniele Manin, il giornale ufficiale informativo di Plebiscito riconosciuto dalla Delegazione dei 10. Questo è un importante passo verso il pieno l’esercizio della Repubblica Veneta per informare anche i veneti non digitali sullo stato dell’arte e sulle iniziative.
Questo numero speciale include, come allegato, una bella stampa da conservare della DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DELLA REPUBBLICA VENETA decretata il 21 marzo 2014.
L’Indipendente è stato stampato da un’azienda artigiana famigliare veneta dell’alta padovana, in 15.000 copie e sarà distribuito a cura degli Uffici Pubblici territoriali della Repubblica Veneta e dei volontari nel corso degli eventi e manifestazioni della Repubblica.
Questo numero prevede una donazione minima per copia di 50 c.
Agli Uffici pubblici e ai volontari sarà distribuito al costo di 0,25 c. in mazzette da 100 copie restando la rimanenza a disposizione per le spese d’ufficio o, in alternativa, come volontaria donazione a Plebiscito.eu.
L’indipendente sarà presentato nella serata del 12 giugno 2014 a Este.
Mauro Fontana
Plebiscito.eu
IL “NUOVO” REDDITOMETRO E GLI INCREMENTI PATRIMONIALI: UN ASPETTO CONTROVERSO
Tra gli indici di capacità contributiva utilizzati nel “nuovo” redditometro hanno grande rilevanza gli incrementi patrimoniali, ossia le spese sostenute per l’acquisto di immobili, beni mobili registrati (autovetture, imbarcazioni ecc.), polizze assicurative, titoli azionari e obbligazionari e così via (per un elenco completo si veda la Tabella A allegata al D.M. 24/12/2012).
Queste spese incrementano il reddito presunto del contribuente ai fini dell’accertamento sintetico, e rilevano interamente nell’anno in cui la spesa è stata sostenuta (a differenza del “vecchio” redditometro, in cui gli incrementi patrimoniali si presumevano sostenuti con redditi conseguiti nell’anno di effettuazione della spesa e nei quattro anni precedenti, in quote costanti).
Sarà però possibile sottrarre dalla spesa sostenuta:
a) i disinvestimenti (cessioni) effettuati nell’anno e nei quattro anni precedenti;
b) gli eventuali mutui o finanziamenti stipulati per finanziare l’acquisto (che avranno rilevanza nella stima del reddito presunto sulla base delle rate effettivamente pagate nel corso dell’anno).
Per esempio, si supponga che un contribuente nel corso del 2013 abbia acquistato un’abitazione pagandola 400.000 euro e che l’acquisto sia stato in parte finanziato tramite:
– cessione della precedente abitazione avvenuta nel 2012 per 150.000 euro;
– accensione di un mutuo di 200.000 euro (a fronte del quale nel 2013 il contribuente ha pagato rate per 4.000 euro).
Il reddito presunto attribuito nel 2013 per l’acquisto dell’abitazione sarà quindi pari a: 400.000 – 200.000 – 150.000 + 4.000 = 54.000 euro.
Naturalmente, in sede di contraddittorio, il contribuente potrà dimostrare la disponibilità di ulteriori fonti di finanziamento dell’investimento legittimamente non dichiarate, quali per esempio redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (interessi obbligazionari tassati alla fonte a titolo d’imposta), donazioni (si pensi all’immobile o all’autovettura acquistati dal genitore per il figlio), risparmi accumulati negli anni precedenti.
UN ASPETTO CONTROVERSO: L’EFFETTIVO UTILIZZO DELLA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA
L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 24/E/2013, ha specificato che in sede di contraddittorio il contribuente dovrà fornire la prova:
1) della formazione della provvista, che potrà essersi realizzata anche in tempi diversi rispetto ai quattro anni precedenti previsti dal D.M. 24 dicembre 2012;
2) dell’utilizzo della provvista per lo specifico investimento effettuato.
Quest’ultimo onere probatorio rischia di essere particolarmente gravoso per il contribuente, che potrebbe non essere in grado di ricostruire tutte le proprie movimentazioni finanziarie, soprattutto se lontane nel tempo.
Tornando all’esempio precedente, il soggetto sottoposto ad accertamento dovrà dimostrare che i 150.000 euro incassati con la vendita dell’abitazione sono stati effettivamente utilizzati per l’acquisto del nuovo immobile e non invece per spese di altro tipo.
A ben vedere però non esiste alcuna norma che imponga al contribuente di provare il legame immediato e diretto tra disponibilità finanziaria e investimento effettuato.
Al contrario anzi, nel D.M. 24 dicembre 2012 gli incrementi patrimoniali sono definiti come “ammontare degli investimenti effettuati nell’anno meno ammontare dei disinvestimenti effettuati nell’anno e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti all’acquisto dei beni, risultante da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria”.
Sembrerebbe quindi che l’Amministrazione Finanziaria debbascomputare automaticamente i disinvestimenti risultanti dalle banche dati, senza poter richiedere al contribuente ulteriori oneri probatori circa l’effettivo utilizzo delle somme disinvestite.
Ci si chiede se tali conclusioni possano essere valide non solo per i disinvestimenti, ma anche per altre fonti di finanziamento eventualmente utilizzate per finanziare l’investimento (redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, donazioni, risparmio di anni precedenti, etc.).
In senso affermativo si esprime la recente sentenza della Cassazione n. 6396/2014, relativa al redditometro ante D.L. n. 78/2010, ma valida anche per il nuovo accertamento sintetico.
La Suprema Corte ha infatti specificato che l’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973 “non impone affatto la dimostrazione dettagliata dell’impiego delle somme per la produzione degli acquisti o per le spese di incremento, semmai richiedendo al contribuente di vincere la presunzione – semplice o legale che sia – che il reddito dichiarato non sia stato sufficiente per realizzare gli acquisti e gli incrementi. Il che, a ben considerare, significa che nessun’altra prova deve dare la parte contribuente circa l’effettiva destinazione del reddito esente o sottoposto a tassazione separata agli incrementi patrimoniali se non la dimostrazione dell’esistenza di tali redditi.”
Di orientamento parzialmente diverso, invece, sembra essere una sentenza ancor più recente della Suprema Corte, la n. 8995 del 18/04/2014, anch’essa relativa al “vecchio” redditometro.
In questo caso la Cassazione ha affermato che non è sufficiente che il contribuente dimostri l’esistenza di redditi legittimamente non dichiarati, in quanto l’art. 38 comma 6 del D.P.R. n. 600/1973 (ultimo periodo) fa riferimento non solo all’entità dei redditi, ma anche alla durata del loro possesso, e quindi richiede al contribuente “qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).”
Per la Suprema Corte peraltro tale prova documentale “non risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame (quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente).”
Questa sentenza però, a differenza della precedente, non sembra essere indicativa nel caso di accertamento effettuato tramite il nuovo redditometro.
La pronuncia della Suprema Corte si basa infatti su una locuzione (“L’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”, si vedaart. 38 comma 6 del D.P.R. n. 600/1973 ante D.L. n. 78/2010),cheintroduce un requisito temporale da cui desumere il nesso tra le disponibilità finanziarie legalmente non dichiarate e l’utilizzo di tali provviste per lo specifico investimento effettuato.
Tuttavia, dalla combinata lettura dei nuovi commi 4 e 5 dell’art. 38 (in cui è ora contenuta la disciplina dell’onere della prova contraria del contribuente) si può notare come il legislatore non abbia in alcun modo riprodotto la suddetta locuzione né introdotto altri requisiti temporali, né alcun riferimento in tal senso è rinvenibile nell’art. 4 del D.M. 24 dicembre 2012, anch’esso relativo alla prova contraria del contribuente.
Per concludere, in base alla normativa attualmente in vigore e alle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, l’onere probatorio relativo all’effettivo utilizzo delle disponibilità finanziarie parrebbe ormai definitivamente superato, con la conseguenza che l’unico onere per il contribuente rimarrebbe la prova dell’esistenza di redditi legittimamente non dichiarati.
Ove al contrario, il Fisco eccepisse un diverso utilizzo di tali disponibilità, dovrebbe essere onere dell’Amministrazione Finanziaria dimostrare tale circostanza.
Si ritiene comunque opportuno che il contribuente, prudenzialmente, abbia cura di documentare non solo l’esistenza di disponibilità finanziarie legalmente non dichiarate, ma anche il collegamento temporale tra queste ultime e l’investimento effettuato, così da evitare ogni possibile contestazione in sede di accertamento sintetico.
Per esempio, tornando al caso visto sopra (in cui l’acquisto di un’abitazione è stato in parte finanziato tramite la cessione di un altro immobile, avvenuta nell’anno precedente), sarà opportuno che il contribuente conservi ed esibisca in contraddittorio gli estratti conto bancari in grado di documentare che il possesso dei 150.000 euroincassati con la cessione della precedente abitazione è perdurato fino al momento di effettuazione dell’investimento, escludendo così un utilizzo della provvista per spese diverse.
Alberto Marsotto
Segretario – Soccorso Veneto
ALTRA SORPRESA PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI: CONFERMATI GLI ACCERTAMENTI DA REDDITOMETRO
Sentenza della Corte di Cassazione: spetta al contribuente provare che i redditi frutto dell’attività agricola siano sufficienti a giustificare il proprio tenore di vita.
Il redditometro si applica anche ai produttori agricoli che però possono provare la legittimità della provenienza del denaro attraverso la contabilità IVA. Questo è stato il verdetto emesso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10747 in data 16 maggio 2014.
La questione è iniziata con un accertamento sintetico (redditometro) emesso nei confronti di un contribuente coltivatore diretto.
Il provvedimento è stato impugnato dinanzi alle varie Commissioni Tributarie sostenendo che l’Ufficio procedente avrebbe dovuto provare l’esistenza di redditi diversi da quello agrario.
Inoltre, il contribuente a sostegno delle sue tesi presentava anche una perizia dalla quale emergevano le potenzialità dei fondi coltivati. Sia la Commissione Tributaria Provinciale che Regionale ha però respinto i ricorsi presentati.
La Cassazione ha confermato il verdetto dei colleghi di primo e secondo grado affermando che il redditometro è applicabile anche al coltivatore diretto ancorché in presenza di soli redditi agrari.
Infatti, spetta al contribuente provare che i redditi effettivi frutto dell’attività agricola, siano sufficienti a giustificare il proprio tenore di vita.
La sentenza però introduce un interessante principio (pro contribuente) e cioè che una valida prova contraria possono essere i registri IVA accompagnati da un semplice bilancio (conto economico) che non sempre gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate ritenevano idonei alla difesa.
Di seguito si riporta il testo originale ed integrale della succitata sentenza della Corte di Cassazione.
Alberto Marsotto
Segretario – Soccorso Veneto
IL GINEPRAIO DELLE TASSE COMUNALI ITALIANE: IUC, IMU, TARI, TASI
Quattro sigle «pericolose» per le tasche dei contribuenti, che si abbinano e si scindono tra loro, rischiando di far cadere in errore chi vuole essere in regola.
Il problema è proprio capire quale tributo pagare, a quale tipo di immobile si abbina e principalmente quanto pagare. Il tutto considerando gli incrementi di aliquota, calcolati in punti percentuale, che ogni singolo comune potrà aggiungere all’aliquota base stabilita dalla norma di partenza.
Cerchiamo allora di fare un po’ di chiarezza riepilogando la situazione.
SIGNIFICATO DELLE SIGLE – La IUC (Imposta Unica Comunale) di fatto non esiste come tributo singolo da pagare, ma é una denominazione che accorpa la IMU (Imposta Municipale Propria, defunta per la prima casa, ma operativa sugli altri immobili), la TARI (Tassa sui Rifiuti) e la TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili).
SCADENZE DEI PAGAMENTI – Il versamento della prima rata di questi tributi al momento, resta fissato al 16 giugno 2014, eccetto per tutti quei Comuni che alla data del 23/05/2014 non avranno deliberato le aliquote, per i quali la scadenza è prorogata a settembre 2014.
REQUISITI BASE – Vediamo nello specifico su quali immobili e per quali servizi si pagheranno questi tributi.
IUC: comprende, come si è detto, IMU, TARI e TASI.
– IMU: viene abolita solo per la 1° casa ma resta per gli altri immobili. Si paga sul possesso del bene.
– TARI: avrà le stesse caratteristiche della TARSU prima e TARES poi (Tassa sui rifiuti solidi urbani), quindi sarà dovuta da chi detiene e utilizza l’immobile a qualunque titolo. Le tariffe saranno stabilite dal Comune e si pagherà su tutti gli immobili.
– TASI: praticamente è stata istituita per coprire il mancato gettito ai Comuni dell’IMU per la 1^ casa, ora definitivamente abolita. Ma di fatto ne è una duplicazione poiché, pur differenziandosi nell’aliquota da applicare, verrà utilizzata la stessa base imponibile, anche se la legge consente ai Comuni di deliberare autonomamente degli sconti per i non residenti. Contrariamente alla TARI, però, che viene pagata da chi utilizza l’immobile, la TASI colpisce i proprietari. Ma con la particolarità che, trattandosi di un contributo versato al Comune per i servizi indivisibili (illuminazione e pulizia delle strade, ad esempio), sarà pagata anche dagli inquilini, se l’immobile è affittato, in una percentuale che varierà dal 10% al 30% .
LE ALIQUOTE – Per la IMU le aliquote non hanno subito variazioni rispetto alla norma originaria, mentre per la TARI, come abbiamo detto, saranno i Comuni a stabilire le tariffe da applicare. Pertanto con le due componenti della IUC, rappresentate da IMU e TARI, non dovremmo avere particolari problemi.
E’ la TASI da guardare invece con sospetto. Vediamo perché. La legge di Stabilità indica per questo tributo un’aliquota da applicare che va da un minimo dell’ 1 per mille a un massimo del 2,5 per mille. Stabilisce però anche che la somma delle aliquoteTASI + IMU non potrà superare il 6 per mille per le abitazioni principali e il 10,6 per mille per gli altri immobili. Praticamente le aliquote massime dell’IMU. Ma successivi ritocchi alle aliquote hanno portato ad un aumento, che oscilla dallo 0,1 per mille allo 0,8 per mille. Quindi al momento il Comune potrà deliberareun’aliquota TASIfino a un massimo del 3,3 per mille (2,5 + 0,8 = 3,3 per mille), arrivando dunque al tetto massimo IMU + TASI dell’11,4 per mille (10,6 + 0,8 = 11,4 per mille).
UN CASO PARTICOLARE – Nel caso in cui si possieda un immobile, che nonsia l’abitazione principale, che sia sfitto e si trovi nel Comune in cui si ha laresidenza, bisognerà considerare che su questo, oltre all’IMU come altra abitazione, alla TARI e alla TASI, andrà pagata anche l’Irpef sulla prossima dichiarazione dei redditi, ma per “fortuna” solo al 50% di quanto dovuto.
E in questo caso sì, che le imposte da pagare sulla stessa casa diventano effettivamente quattro!
COMUNE IN CUI ABITI, TASSA CHE TROVI.ECCOLO IL FEDERALISMO FISCALE ITALIANO
Ci si dovrà abituare, un po’ alla volta. Ma prima bisognerà superare la “prova TASI”, parente geneticamente modificato dell’IMU, quella che avevano abolito ma che in realtà è sostanzialmente sopravvissuta sotto nomi e sigle diversi. La TASI, la tassa comunale sui servizi indivisibili, dunque, si paga sulla prima casa come sulle seconde e sugli altri immobili. La pagano i proprietari ma anche gli inquilini. Le aliquote non sono uguali per tutti, sia ben chiaro: le stabiliscono i Comuni.
Altrimenti che fine fa il federalismo fiscale? E tra gli ottomila e passa Municipi c’è chi l’ha già fissata (circa 800, tra i quali 22 capoluoghi di provincia e 9 capoluoghi di Regione) e chi invece no. D’altronde, molti sono i Consigli comunali che saranno rinnovati con il voto di domenica 25/05/2014 (oltre 4.000). Chi ha il coraggio di alzare le tasse (perché di questo si tratta nella maggior parte dei casi) a ridosso delle elezioni? Aliquote diverse ma anche detrazioni diverse: in base alla rendita catastale, al reddito, al numero dei figli a carico ma con tetti variabili per l’età di questi ultimi. C’è chi ha fissato un limite a 25 anni, chi a 26, chi a 18.
Perché? E ancora: è identica la situazione di un figlio disoccupato o occupato? Il caos fiscale è anche questo. Prevedere – come sostiene la Uil – che alla fine ci saranno tante TASI quanti sono i Comuni italiani, cioè 8.092, non è affatto un azzardo. Siamo o no il Paese dei mille campanili? Ma il numero dei Comuni miscelato alle innumerevoli possibilità di combinazione dei fattori (dalle aliquote alle detrazioni legate ai figli o al reddito, per capirsi) finirà per produrre oltre 75 mila soluzioni. Un ginepraio.
La creatività fiscale richiede pazienza. Mettendosi l’anima in pace: perché – sempre la Uil Servizio politiche territoriali – ha calcolato che nel 26 per cento dei Comuni la TASI sarà più cara dell’IMU già pagata nel 2012. Questo è un patrigno federalismo fiscale.
Ora, ad eccezione di Aosta, dove per le case non di lusso l’aliquota è stata fissata al livello base dell’1 per mille (l’aliquota può variare dall’1 al 2,5 per mille più un’eventuale addizionale dello 0,8 per mille vincolato alle detrazioni), e Pordenone (1,25 per mille), tutte le altre città hanno aumentato le aliquote. Torino ha scelto il 3,3 per mille con detrazione fissa di 110 euro per immobili con rendita catastale fino a 700, più 30 euro per ogni figlio minore di 26 anni. Anche Ferrara ha scelto il 3,3 per mille, introducendo detrazioni oltre alla rendita catastale anche per i figli fino a 26 anni. Stessa soluzione a Reggio Emilia la cui detrazione per i figli però si ferma a 25 anni. Diversa la strada imboccata dalla Giunta comunale di Milano: aliquota al 2,5 per mille con detrazione legata alla rendita catastale (fino a 770 euro) e in base al reddito Irpef (fino a 21 mila euro).
Qui si rischia di avere nostalgia dell’IMU. D’altra parte in diversi Comuni (il 26 per cento) tra quelli che hanno stabilito aliquote e detrazioni costerà di più la TASI dell’IMU.
TASI: PROROGA A SETTEMBRE NEI COMUNI IN RITARDO CON LA DELIBERA
Si riporta di seguito il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e Finanze n. 128 del 19/05/2014, relativo alla proroga del pagamento 1^ rata TASI:
“Dopo aver incontrato l’Anci, per venire incontro da un lato alle esigenze determinate dal rinnovo dei consigli comunali, e dall’altro all’esigenza di garantire ai contribuenti certezza sugli adempimenti fiscali, il Governo ha deciso che nei Comuni che entro il 23 maggio non avranno deliberato le aliquote la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi è prorogata da giugno a settembre. Per tutti gli altri Comuni la scadenza per il pagamento della prima rata della Tasi resta il 16 giugno.”
Alberto Marsotto
Rag. Commercialista
Formazione Uffici Pubblici sull’Obiezione Fiscale – Area di Treviso
In un ottica di formazione degli uffici pubblici della nuova Repubblica Veneta si organizzano degli incontri di formazione per tutti gli uffici esercenti, per chi è in procinto di aprirne uno e per chi vuole saperne di più per poi mettersi a disposizione degli uffici stessi.
Il primo incontro avrà luogo nella mattina di Sabato 31 Maggio 2014 alle ore 09:00
presso la sala riunioni della ditta Olistica – via Giuseppe Verdi, 1/A a San Zenone degli Ezzelini (TV)
Il corso si propone di fugare in modo definitivo ogni dubbio, perplessità o ancora difficoltà espressiva nel rapportarci con i cittadini che desiderano aderire all’obiezione fiscale.
Si avrà modo e tempo di fare tutte le domande necessarie per tornare a casa con le idee chiare e diventare a nostra volta portavoce dell’iniziativa e affrontare l’argomento dell’obiezione fiscale con serenità e padronanza dell’argomento.
Per chi vuole prendere appunti si chiede di venire muniti col necessario. Durante lo svolgimento non verrà fornito alcun materiale in modo da rimanere concentrati sull’esposizione, eventuali dispense verranno inviate successivamente via email da leggere con calma.
Durata: 2 ore
Relatore: Dott. Alberto Marsotto – Commercialista
Plebiscito.eu
Repubblica Veneta







