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Categoria: news

“NUOVO” REDDITOMETRO: FUNZIONAMENTO ED ACCORGIMENTI DIFENSIVI

“NUOVO” REDDITOMETRO: FUNZIONAMENTO ED ACCORGIMENTI DIFENSIVI

22 Maggio 2014 3 Comments in editoriali esenzione fiscale news

Labirinto_ChiusoI funzionari del Fisco hanno già iniziato il controllo in modo automatico dello stile di vita degli italiani incrociando le spese sostenute con i redditi disponibili. Lo fanno  accedendo a ben 128 banche dati che registrano le spese di ognuno e tra le quali, a mero titolo esemplificativo, spese per assicurazioni, mutui, acquisti di case, vacanze, utenze, elettrodomestici, arredamenti, iscrizione a circoli o club sportivi, acquisto di autovetture e/o motocicli etc.

Se le spese superano di oltre il 20% il reddito dichiarato, il contribuente può essere chiamato dal Fisco a rendere conto dei motivi del suo comportamento “anomalo” e, se non è “convincente”, parte l’accertamento fiscale vero e proprio. I controlli sono retroattivi, cioè riguardano le spese sostenute dal 2009 in avanti. Le prime richieste di verifica sono già arrivate a casa dei contribuenti.

I contribuenti che entreranno nel mirino dello strumento di accertamento saranno chiamati a giustificarsi anche prima dell’emanazione dell’atto impositivo nel corso dei vari incontri obbligatori con il Fisco. In caso di incongruenze, infatti, tra i dati in possesso dell’Amministrazione Finanziaria e il reddito dichiarato, il diretto interessato sarà invitato presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate per fornire ulteriori dati e notizie utili sulla sua situazione reddituale. Nel caso poi in cui il Fisco le ritenesse insufficienti, il contribuente sarà nuovamente chiamato in contraddittorio per l’accertamento con adesione.

Una volta capito come funziona il redditometro, la domanda è come fare a difendersi dallo stesso, come evitare di ritrovarsi in un ufficio dell’Agenzia delle Entrate a dover rendere conto del proprio tenore di vita:

a) Conservare gli scontrini, le fatture, le ricevute. Ci dovremo trasformare tutti in piccoli archivisti. Ovviamente lo scontrino del caffè potremo anche buttarlo, ma sarà meglio conservare quello dell’acquisto di un televisore, le ricevute delle spese condominiali, la fattura dell’acquisto del divano, il bollo dell’auto, i premi di assicurazione per responsabilità civile, l’iscrizione a club o a circoli. Se avremo comprato una casa o una macchina, sarà importante provare tutte le spese fatte per il mantenimento della casa o dell’auto: così il Fisco potrà capire se siamo noi o è qualcun altro il reale usufruttuario di quel bene.

b) Preferire i pagamenti tracciabili. Evitare di pagare in contanti, soprattutto quando si tratta di spese ingenti. Pagare con carta di credito, bancomat o bonifico bancario, facilita il lavoro del redditometro, rendendo tracciabile chi paga e chi usufruisce di beni e servizi. Se le spese per ristrutturare una casa sono state pagate con un bonifico che parte dal nostro conto corrente, il Fisco avrà la certezza che siamo noi e non altri quelli che stanno godendo del bene-casa.

Se non abbiamo attuato queste semplici misure di prevenzione, oppure se il Redditometro si è insospettito ingiustamente riguardo al nostro tenore di vita, potremo ancora difenderci durante la fase dell’accertamento e del contraddittorio.

Una volta chiamato in contraddittorio, infatti, il contribuente potrà eventualmente contestare il ricorso alla ricostruzione sintetica perché alcuni beni considerati dall’Ufficio procedente, sono di fatto nella disponibilità di terzi, i quali, in tutto o in parte, ne sostengono le relative spese o perché alcuni beni o servizi, in realtà, sono destinati all’attività d’impresa o professionale del contribuente stesso.

Se, invece, l’accertamento sintetico appare utilizzabile, il contribuente potrà dimostrare che il finanziamento della spesa o la capacità contributiva desunta dal redditometro derivano da risparmi di annualità precedenti, redditi esenti (rendite per invalidità permanente o per morte, borse di studio, pensioni di guerra), redditi assoggettati a tassazione alla fonte mediante ritenuta (interessi su conti correnti bancari e postali), o da altri accadimenti, quali donazioni dirette e indirette, estranei alla determinazione del reddito imponibile.

Il contribuente potrà, inoltre, dimostrare che le spese sono state sostenute in conseguenza di smobilizzi (cessioni) patrimoniali o che in realtà sono state sostenute da terzi.
Per farlo, però, dovrà presentare – come precisato dalla giurisprudenza sul vecchio redditometro – una copia degli assegni circolari emessi in favore dei venditori e gli estratti conto intestati a coloro che hanno sostenuto la spesa.

Per gli incrementi patrimoniali, non vi sarà più, dal 2009 in poi, la presunzione di formazione del reddito per quote costanti. Pertanto sarà necessario giustificare che
il bene è stato acquistato grazie a denaro elargito da altri soggetti
(familiari, istituti di credito) o mediante risparmi che sono stati accumulati nel corso degli anni. In riferimento a quest’ultimo caso, può essere opportuno accantonare annualmente (o con cadenza minore) somme per l’acquisto futuro per esempio di un immobile e che lo faccia in modo da poter sempre dimostrare la causalità tra risparmio e acquisto effettuato.
Se l’immobile fosse acquistato grazie a denaro proveniente da terzi (per esempio familiari), è consigliabile evidenziarlo in via cautelativa nell’atto notarile di acquisto.

Alberto Marsotto

Rag. Commercialista

Plebiscito.eu

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EUROPA: CENTRALISMO DIRIGISTA O FEDERALISMO, ALLA LUCE DELL’INDIPENDENZA DELLA REPUBBLICA VENETA?

EUROPA: CENTRALISMO DIRIGISTA O FEDERALISMO, ALLA LUCE DELL’INDIPENDENZA DELLA REPUBBLICA VENETA?

21 Maggio 2014 41 Comments in editoriali news

Mentre i vari D’Alema dimostrano ancora una volta di essere fuori dalla storia, avanza il processo di indipendenza nel quadro dell’allargamento interno della UE

gianeL’altro ieri anche D’Alema si è unito al coro di chi non riesce a comprendere i fenomeni in atto nella Repubblica Veneta, cercando vanamente di esorcizzarli con le solite argomentazioni stantìe. Con una battuta gli rispondiamo che ha ragione: con la fattiva indipendenza della Repubblica Veneta egli e gli altri relitti della partitocrazia sparirebbero in effetti dalla scena mondiale e in terra veneta potrebbero entrare solo come turisti e non più come acchiappavoti.

Per rispondere più in generale a tali considerazioni, voglio allora anticipare alcune premesse alle richieste che ieri, nel corso dell’evento internazionale organizzato a Padova da Scelta Europea, alla presenza di Michele Boldrin e Andreu Mas-Colell, ho rivolto a Guy Verhofstadt, candidato presidente alla Commissione Europea, per illustrare le principali e forse per molti aspetti poco note ragioni a favore dell’indipendenza del Veneto e più in generale di un’architettura realmente federalista dell’Unione Europea, che le possa garantire un’anima politica e la forza che un blocco geopolitico deve avere nell’era contemporanea.

[Video dell’intervento di ieri]

Diritti umani e sovranità popolare. La disintermediazione civica che ha trovato nel plebiscito digitale veneto la più avanzata e innovativa espressione pratica mai realizzata prima da un gruppo di cittadini ha lo stesso impatto nei sistemi politici che ha avuto l’economia digitale nel sistema economico tradizionale. A nostro avviso si tratta di un fenomeno di innovazione disruptiva, peraltro non acora ben percepito dalla classe politica, che può essere compreso e fatto proprio come esercizio di governance dalla classe dirigente europea, oppure che può fluire dal basso e come fenomeno di autoregolazione, con esiti talvolta difficilmente prevedibili, a salvaguardia della difesa di diritti umani basilari, in primis la sovranità popolare.

Ragioni economiche e sociali. I Piccoli stati sono più efficienti nelle loro decisioni e i loro cittadini stanno meglio di quelli dei grandi stati multinazionali (cito solo “The Size of Nations” di Alberto Alesina per un approfondimento). L’elenco dei 10 stati al mondo con il più alto indice di benessere per i propri cittadini vede primeggiare stati della dimensione del Veneto se non inferiore, con l’eccezione degli Stati Uniti d’America, che rappresentano invece il blocco geopolitico federale più avanzato del mondo (e anche questo ci tornerà utile per le conclusioni). I piccoli stati sono una salvaguardia delle libertà fondamentali, l’esempio paradossale della piccola Svizzera in lotta con l’Unione Europea è la cartina di tornasole di qualcosa che non va nell’Europa di oggi, in primis in tema di libertà economica e di libera circolazione del denaro, che è un freno allo sviluppo, in una logica anticapitalista economicamente deleteria. Questo qualcosa per il Veneto si sta trasformando nel dramma socio-economico del presente che vede uno stillicidio impressionante di imprenditori che si suicidano, perché intrappolati nel peggiore inferno fiscale del mondo, che costituisce un burosauro al di fuori della storia e che si frappone de facto all’ingresso della Repubblica Veneta in Europa, come nazione prospera e che può contribuire enormemente allo sviluppo economico del continente. Accenno solo in questa fase allo straordinario esempio di governance che ha storicamente rappresentato la Serenissima Repubblica di Venezia, ispirando per molti tratti potenze e nazioni di tutto il mondo, come la Gran Bretagna, l’Olanda e gli Stati Uniti d’America.

Ragioni di superiorità sistemica. L’Europa non può che essere federale, tutti i sistemi federali funzionano meglio e sono più adatti alla complessità della modernità, in quanto fanno propri i principi della cibernetica e sono più adatti all’era della società dell’informazione, della comunicazione, del commercio e della finanza globale, transnazionale, transcontinentale.

L’unico problema alla costituzione di un’Europa federale è che non è fisicamente né politicamente possibile passare da un sistema centralista a un sistema federale. Il processo intermedio e obbligato è l’allargamento interno dell’Unione Europea, che permetta alle regioni storiche di acquisire la propria indipendenza e quindi di co-decidere gli aspetti di rilevanza strategica europea con le altre nazioni libere d’Europa. In estrema sintesi, non può esistere alcuna Europa senza Edimburgo, Barcellona e Venezia.

Pertanto le richieste che pongo a Michele Boldrin e Guy Verhofstadt – e idealmente e indirettamente a ogni altro candidato presidente della Commissione Europea – sono le seguenti:

  • fate vostre le istanze di disintermediazione civica che sono emerse con il plebiscito digitale veneto, favorendo l’istituto della democrazia diretta e digitale, salvaguardati ovviamente i principi umani fondamentali?
  • Fate vostre le istanze economico-sociali e culturali delle regioni d’Europa che stanno portando avanti processi di emancipazione e di fattiva indipendenza dei propri territori e dei propri cittadini?
  • Fate vostre le istanze di allargamento interno dell’Unione Europea, che tenga conto di un processo evidente a livello non solo europeo, bensì mondiale, con la triplicazione degli stati indipendenti che dal dopoguerra sono diventati da 70 a 200? Può esistere per lui un’Europa senza Edimburgo, Barcellona e Venezia?
  • Come concretamente difenderete e porterete nell’agenda politica europea tali istanze?

Gianluca Busato

Plebiscito.eu

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PLEBISCITO DEL 16-21 MARZO, COME PROCEDE L’UFFICIALIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEI VOTI

PLEBISCITO DEL 16-21 MARZO, COME PROCEDE L’UFFICIALIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEI VOTI

19 Maggio 2014 16 Comments in editoriali news

Attività effettuate, in corso e prossimi appuntamenti nel segno dell’esercizio di indipendenza della Repubblica Veneta

Mattoni_VenetoSono in molti a chiedersi cosa sia avvenuto dei voti nel referendum per l’indipendenza del Veneto del 16-21 marzo 2014.
Il primo e più importante aspetto di tale consultazione referendaria è che ha permesso la dichiarazione di indipendenza della Repubblica Veneta del 21 marzo a Treviso e quindi l’insediamento ufficiale della Delegazione dei Dieci, che ha iniziato l’esercizio dell’indipendenza della nostra Repubblica.
La settimana scorsa a tal proposito abbiamo pubblicato una cronistoria degli eventi e degli atti che sono stati posti in essere e che ci hanno portato alla situazione odierna.

Molti però si chiedono in particolare come stia procedendo ora l’attività di certificazione dei voti del referendum a livello internazionale e perché i tempi si siano allungati rispetto ad alcune previsioni iniziali. E’ bene allora fare il punto della situazione.

Come noto, nel corso della riunione della Delegazione dei Dieci a Sappada dello scorso 29 marzo, nel corso della quale veniva presentata la roadmap verso l’assemblea costituente della Repubblica Veneta, interveniva pubblicamente l’Ambasciatore Beglar Davit Tavartkiladze, il Presidente del Comitato di Osservatori Internazionali del referendum di indipendenza del Veneto del 16-21 marzo. Egli anticipò in estrema sintesi le attività di monitoraggio che allora erano iniziate e quelle che sarebbero seguite, auspicando la produzione di uno short report iniziale in un periodo che fosse breve.
In realtà i tempi si sono da allora protratti perché la fattispecie assolutamente inedita e innovativa della consultazione referendaria ha richiesto molteplici controlli che hanno superato per complessità di gran lunga quelli che usualmente vengono condotti, in ossequio ai principi previsti in tal caso dalle Organizzazioni Internazionali.

Le attività hanno comportato e comportano in particolare tutt’ora il controllo dell’effettivo voto da parte degli elettori che risultano essersi espressi, anche con telefonate e visite agli stessi da parte degli Osservatori Internazionali, visite ed interviste ai responsabili di seggio e agli elettori che hanno votato presso i punti di voto predisposti, con verifica della correttezza del voto espresso e delle modalità con cui esso è avvenuto, verifica degli archivi elettorali, dei voti, degli archivi informatici, delle procedure operative e informatiche adottate e di ogni aspetto software, architetturale e infrastrutturale delle operazioni di voto.
A ciò si aggiunga la difficoltà da parte della nostra organizzazione di volontari nel produrre talune reportistiche e componenti informatiche richieste da parte degli Osservatori Internazionali, che hanno richiesto un ulteriore allungamento dei tempi anche per poterle svolgere compatibilmente con le attività lavorative normali (da sola questa situazione ha comportato almeno 3 settimane in più di lavoro), dato che per vivere tutti noi dobbiamo dare priorità al lavoro. Ciò spiega anche perché i tempi di controllo e certificazione si stanno protraendo più di quanto molti sperassero. Tempi che in ogni caso non possono essere decisi dalla Delegazione dei Dieci, né tantomeno da Plebiscito.eu.

Tali aspetti in ogni caso non inficiano minimamente l’attività di esercizio di indipendenza e sovranità della Repubblica Veneta che dallo scorso 21 marzo si è avviata, in primis con il controllo delle nostre risorse economiche, grazie all’esenzione fiscale totale e che ogni giorno che passa coinvolge un numero di cittadini sempre più crescente.

Gianluca Busato
Delegazione dei Dieci
Repubblica Veneta

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ACCELERIAMO VERSO IL PIENO ESERCIZIO DI INDIPENDENZA DELLA REPUBBLICA VENETA

ACCELERIAMO VERSO IL PIENO ESERCIZIO DI INDIPENDENZA DELLA REPUBBLICA VENETA

19 Maggio 2014 37 Comments in editoriali news

gongMentre va in onda il teatrino finale di una campagna elettorale per le elezioni europee che dà il segno di quanto lo stato italiano sia andato ben oltre il capolinea, si intensificano le attività della Repubblica Veneta per arrivare al controllo pieno delle proprie risorse fiscali, oggi depredate dallo zombie tricolore.

Venerdì sera a Zero Branco abbiamo suonato il gong allo stato italico dispotico e illegittimo, con una grande folla di persone che hanno salutato il quarto evento di massa in soli due mesi a celebrare la presa di coscienza dei cittadini veneti. L’evento, con ampio risalto mediatico, ha dimostrato quanto profonda sia la frattura tra tessuto sociale e imprenditoriale e rappresentanti politici oramai delegittimati.

E come sempre, anche la settimana entrante è densa per noi di appuntamenti:

  • questa sera siamo a Padernello di Paese (Presso Ristorante “Boi Na Brasa Churrascaria” in via Marcello Benedetto 2);
  • martedì 20 maggio tardo pomeriggio a Padova siamo ospiti in un evento internazionale imperdibile, durante la presentazione del candidato presidente della Commissione Europea Guy Verhofstadt, con la presenza di Michele Boldrin, capolista in Veneto di Scelta Europea, di Andreu Mas-Colell, ministro della Culturae Educazione del Governo della Catalogna e altri candidati. È importante intervenire in tanti, per dimostrare all’Europa e ai molti media internazionali quanto forte è il sentimento popolare indipendentista nella nostra Terra (l’evento si terrà martedì 20 maggio dalle ore 18.30 alle 20.30 presso il Centro Congressi “Albino Luciani” in via Forcellini 170/A.);
  • giovedì 22 maggio ci sarà un incontro a Settimo Pescantina (VR) (pizzeria ristorante Settimo Cielo in Via E. Bernardi, 1, ore 20.30) e la chiusura della campagna elettorale di “Veneto Sì” a Preganziol (TV) (sala Granziol in via Granziol, alle ore 21);
  • venerdì 23 invece vi sarà la chiusura della campagna elettorale di “Veneto Sì” e del candidato sindaco di Zero Branco Giannarciso Durigon (in piazza), oltre a un incontro di Plebiscito.eu a Sarmede (TV) (Palestra comunale – Via S. Pertini, 2, alle ore 21).

soldi-veneti-moneta-veneta-soldi-venetian-currency-02-600x424Nelle serate organizzate da Plebiscito.eu oltre a potersi iscrivere come volontari della Repubblica Veneta, si possono avere informazioni e aderire alla campagna di esenzione fiscale totale. Da questa settimana inoltre, nel corso dei nostri incontri, sarà possibile anche prenotare i Bond Veneti, emessi dalla Tesoreria della Repubblica.

La Repubblica Veneta insomma preme quindi l’acceleratore verso il pieno esercizio della propria indipendenza. Non possiamo certo attendere le promesse dei politici che proprio in questi giorni stanno dando l’esempio massimo del proprio unico obiettivo e padrone: la poltrona e i privilegi che essa garantisce loro. La merce di scambio per garantire i loro privilegi è data dal tradimento delle nostre speranze e dal furto dei nostri soldi. Ogni giorno che passa invano, si allunga nel frattempo l’elenco delle vittime dell’autentica guerra che lo stato italiano ha dichiarato al Veneto. Una guerra senza bombe e crateri nelle strade, ma il cui elenco di caduti è ormai inaccettabile.

Prendiamoci subito ciò che è nostro, democraticamente e pacificamente, ma senza attendere i comodi di politici che hanno tradito il proprio popolo.

Gianluca Busato
Plebiscito.eu

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STUDI DI SETTORE: COME DIFENDERSI

STUDI DI SETTORE: COME DIFENDERSI

19 Maggio 2014 9 Comments in editoriali esenzione fiscale news

2014-05-13 21.39.48-2Gli Studi di Settore sono uno strumento statistico-induttivo in grado di determinare il ricavo o il compenso che con la massima probabilità può attribuirsi a un contribuente (impresa o professionista) in funzione dei dati contabili ed extracontabili (ubicazione dell’attività, metri quadrati del capannone, etc.) che, unitamente ad alcuni fattori esterni quali la territorialità e la congiuntura economica, ne caratterizzano l’attività produttiva.

Negli ultimi anni tale strumento accertativo è stato oggetto di numerosi interventi giurisprudenziali e di prassi volti a rendere il risultato statistico ancora più rispondente alla realtà imprenditoriale o professionale esaminata.

LA GIURISPRUDENZA E LA PRASSI PER DIFENDERSI DALL’ACCERTAMENTO DA STUDI DI SETTORE

Vanno da subito evidenziate, in tema di centralità del contraddittorio e di suddivisione dell’onere della prova tra contribuente ed Ufficio impositore, in caso di accertamento da Studi di Settore, le sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, depositate il 18 dicembre 2009 le nn. 26635, 26636, 26637, 26638.

In quella sede i Massimi Giudici si sono espressi circa la necessità da parte dell’Amministrazione Finanziaria di supportare la non congruità derivante dall’applicazione degli Studi di Settore con ulteriori prove riferite specificatamente all’attività (imprenditoriale o professionale) di volta in volta “monitorata”, non essendo sufficienti, allo scopo, elementi solo genericamente riferibili al contribuente. La Suprema Corte ha altresì rilevato la centralità del contraddittorio, che deve ritenersi un elemento essenziale ed imprescindibile del cosiddetto “giusto procedimento”, in grado di essere il mezzo più efficace per consentire di adeguare i dati statistici, elaborati dagli Studi di Settore o Parametri, alla concreta realtà monitorata. In altre parole, l’astrattezza dell’elaborazione derivante dagli strumenti “standardizzati” (quali sono appunto gli Studi di Settore) può essere efficacemente verificata e corretta nel contraddittorio preventivo tra contribuente destinatario dell’Avviso di accertamento e l’Ufficio procedente che lo ha emesso. L’Agenzia delle Entrate, quindi, non può prescindere dal chiamare in contraddittorio il contribuente, pena la nullità dell’eventuale successivo atto accertativo. In caso di mancata presenza del contribuente al contraddittorio, l’Ufficio impositore potrà, quale eccezione alla regola generale, motivare l’accertamento sulla base della sola applicazione dei Parametri o Studi di Settore.

La Suprema Corte si è espressa anche in relazione alla necessaria presenza di congrue motivazioni dell’atto di accertamento. Più in particolare, la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel semplice rilevo dello scostamento dal ricavo puntuale, ma deve essere integrata con le ragioni sollevate dall’Ufficio, in sede di contraddittorio, in risposta alle eventuali contestazioni ed osservazioni sollevate dal contribuente. Tutto ciò è in linea con la citata insufficienza dei dati statistici espressi dagli Studi di Settore, che possono essere validati solo attraverso una contrapposizione con il contribuente, il quale dovrà difendersi illustrando la reale situazione della propria attività.

L’Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di recepire le indicazioni fornite dai Massimi Giudici. Infatti con la circolare n. 19 /E del 14 aprile 2010 l’Agenzia delle Entrate accogliendo i rilievi mossi dai Giudici di legittimità non ha mancato di pronunciarsi nel senso di “…riesaminare le controversie pendenti… ed abbandonare la pretesa tributaria in presenza di avvisi di accertamento basati sulle risultanze degli studi di settore, nei casi in cui non sia stata attivata la fase del contraddittorio…”.

Passando ad esaminare la cause giustificative da poter esperire in contraddittorio a difesa di una possibile inapplicabilità dello Studio di Settore, assai frequenti sono i casi di situazioni contingenti “soggettive” attribuibili tanto al soggetto dell’imprenditore o del professionista, quanto alla struttura imprenditoriale o professionale.

Con la sentenza del 28 dicembre 2011, la n. 29185, la Corte di Cassazione si è espressa nel senso di dichiarare la nullità dell’avviso di accertamento basato sullo Studio di Settore nel caso in cui i soci di una società avessero dovuto interrompere temporaneamente l’attività a causa di un periodo di malattia. Riguardo alle possibili giustificazioni da esperire in riferimento alla struttura aziendale spesso si menziona l’assoluta “marginalità economica”. Esempi sono strutture locate in periferia ove l’elemento della territorialità non è in grado di identificare il luogo ove è locata l’attività d’impresa. In tal senso è opportuno menzionare la sentenza della Corte di Cassazione, la n. 3349 del 12 febbraio 2013, che chiarisce l’inapplicabilità dello Studio di Settore in caso di “negozio piccolo ed in periferia”, ed in assenza di collaboratori.

Inoltre, l’articolo 62 sexies, terzo comma del D.L. n. 331/1993 stabilisce che per l’applicabilità degli Studi di Settore deve verificarsi una “grave” incongruenza tra i ricavi ed i compensi dichiarati e quelli desumibili dallo studio.

Sul concetto di gravità hanno avuto modo di esprimersi i Giudici di merito, confermando che la gravità sussisterebbe laddove si realizzasse uno scostamento superiore al 25%.

Va anche ricordato, per completezza d’informazione, l’assoluta applicabilità dello Studio di Settore più evoluto (applicabile retroattivamente) in sostituzione di quello in vigore nel periodo immediatamente precedente, in particolare quando nel periodo considerato l’attività del contribuente è variata, pur nello stesso ambito, e la nuova formulazione risulti più coerente nonché più favorevole al contribuente stesso (Corte di Cass., sent. 11 settembre 2013, n. 20809).

A conclusione del presente lavoro, si vuole focalizzare l’attenzione del lettore sulla centralità della fase del contraddittorio preventivo tra contribuente e Amministrazione Finanziaria, a seguito emissione di Avviso di accertamento da Studio di Settore, alla luce della recentissima sentenza della Corte di Cassazione, datata maggio 2014.

È illegittimo l’accertamento basato sul mero scostamento dei dati dichiarati dal contribuente, rispetto a quelli relativi alla media del settore, senza che l’Amministrazione Finanziaria dia spiegazioni del mancato accoglimento delle giustificazioni portate dal contribuente in sede di contradditorio. Questo è quello che sostiene la Corte di cassazione con la sentenza n. 9712 del 6 maggio 2014. Per gli studi di settore, il contraddittorio, previsto espressamente dall’art. 10, comma 3-bis, L. 8.5.1998, n. 146, rappresenta infatti lo strumento con cui adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente, il risultato stimato dallo Studio di Settore.

Nella sentenza in questione la Corte di Cassazione ha ritenuto che la CTR (Commissione Tributaria Regionale) della Lombardia si era limitata ad affermare la fondatezza dell’accertamento senza però rilevare l’assenza, nell’atto impositivo, delle ragioni per le quali erano state disattese e rigettate le giustificazioni e le osservazioni difensive del contribuente. Ne conseguiva l’illegittimità dell’atto. Ancora una volta risulta, quindi, da annullare integralmente l’avviso di accertamento, nel quale non si è dato conto delle circostanze addotte dal contribuente nel contraddittorio preventivo.

Si riporta, a tal fine, uno stralcio della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, la n. 9712 del 06/05/2014:

Le questioni poste con i mezzi, sembra possano definirsi, richiamando, per un verso i principi fissati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 105/2003 ed applicando, quindi, quanto deciso dalle SS.UU. di questa Corte con la Sentenza n. 26635/2009, la quale, nel solco di precedenti pronunce (Cass. n.23602/2008, n. 26459/2008, n. 27648/2008, n. 4148/2009), dando una lettura costituzionalmente orientata del quadro normativo di riferimento, ha avuto modo di precisare che “La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente.

In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare,senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente”.(…)

Nel caso, la decisione di appello, che ha ritenuto fondata la pretesa fiscale, fondata sugli studi di settore, senza che l’accertamento risultasse modulato in relazione alle contestazioni ed ai rilievi formulati dalla contribuente in sede di contraddittorio, non sembra in linea con il trascritto principio e, quindi giustifica le formulate censure.

In buona sostanza, l’avviso di accertamento, nei terminiin cui è stato formulato e notificato, non ha tenuto conto dei rilievi e degli elementi addotti dalla contribuente in sede di contraddittorio, omettendo di esternare, come richiesto dal trascritto principio, le “ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente”.

Alberto Marsotto

Rag. Commercialista

Plebiscito.eu

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