RELAZIONE SINTETICA SULLO STATO DI ADESIONE ALL’ESENZIONE FISCALE TOTALE NELLA REPUBBLICA VENETA (PER LA SOLA QUOTA IVA)
Ad oggi hanno aderito 3.407 aziende per azione diretta della Repubblica Veneta e altre 93.000 in modo spontaneo, oltre a 23.971 privati cittadini che non pagano più le tasse allo stato italiano
Dopo la lettura dei risultati del referendum di indipendenza del Veneto tenutosi dal 16 al 21 marzo 2014 e la dichiarazione di continuità di indipendenza della Repubblica Veneta proclamata a Treviso il 21 marzo 2014, si è insediata la Delegazione dei Dieci, il primo organo provvisorio di governo legittimo della Repubblica, con il preciso mandato popolare ricevuto di rendere pienamente esecutivo il risultato del referendum, attuando la piena indipendenza della Repubblica Veneta.
La Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta il 25 marzo 2014 ha pertanto decretato l’esenzione fiscale totale nel periodo di transizione fino alla piena operatività delle istituzioni della Repubblica, che sarà raggiunta attraverso un percorso civico istituzionale che vedrà seguire quindi l’applicazione della fiscalità veneta, l’erogazione dei servizi della Repubblica Veneta e quindi la sua Costituzione definitiva e il pieno esercizio di sovranità e indipendenza.
L’11 aprile 2014 l’esenzione fiscale è stata quindi solennemente proclamata a Vicenza, con la partenza della campagna di obiezione fiscale nel rispetto della legalità veneta e anche delle norme dello stato italiano pur illegittimo, per permetterne una maggiore pervasività e diffusione.
Nel corso di questo mese hanno quindi iniziato ad operare nel territorio oltre 100 Uffici Pubblici delle Comunità della Repubblica Veneta e si sono organizzate nel territorio circa 40 aree territoriali che coordinano le attività di circa 11.000 volontari della Repubblica Veneta a copertura dell’intero territorio nazionale.
L’azione integrata degli Uffici Pubblici delle Comunità, delle aree territoriali del corpo dei volontari repubblicani e del canale digitale attraverso il sito internet www.plebiscito.eu hanno permesso la raccolta di migliaia di adesioni alla campagna di obiezione fiscale, giungendo in data odierna al numero di 3.407 attività economiche che hanno sottoscritto l’esenzione fiscale totale.
Le stime per l’anno 2013 fornite dalle associazioni di categoria vedevano attive circa 491.000 partite iva nel territorio veneto, con un gettito iva stimato di circa 8,83 miliardi di euro nell’intero anno 2013, pari a una media mensile di circa 1.498 euro per ciascuna attività economica.
Alla luce di tali dati, la stima del minore gettito fiscale di iva versata oggi 16 maggio 2014 nella Repubblica Veneta, per azione diretta degli Uffici Pubblici, dei volontari e dei canali digitali della Repubblica ammonta a circa 5 milioni 103 mila 686 euro, con una proiezione annua pari a 61 milioni 244 mila 232 euro.
Queste cifre si sommano a quelle già naturalmente in essere a causa della crisi socio-economica più grave della nostra storia moderna causata dal dominio dispotico dello stato italiano.
Tali cifre, secondo le stime reperite dal nostro servizio di intelligence presso l’agenzia delle entrate dello stato italiano vedono circa altre 93.000 aziende praticare in modo diretto e spontaneo l’obiezione fiscale, per un minor gettito iva mensile di circa 139 milioni 314 mila euro, con una proiezione annua pari a 1 miliardo 671 milioni 768 mila euro.
In virtù di tali cifre, la nostra stima di adesione all’esenzione fiscale totale, per quanto riguarda la sola parte di gettito iva, sommando l’azione diretta delle strutture della Repubblica Veneta e l’azione spontanea degli imprenditori veneti, raggiunge la cifra mensile di 144 milioni 417 mila 686 euro, con una proiezione annua di 1 miliardo 733 milioni 12 mila 232 euro di minor iva versata dalle attività economiche della Repubblica Veneta, senza tener conto del mancato pagamento delle imposte sugli immobili e delle imposte dirette sui redditi (irpef e ires) e delle imposte a vario titolo pagate dai 23.971 privati cittadini, che ad oggi hanno già aderito all’esenzione fiscale totale nella Repubblica Veneta.
La Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta procederà pertanto con urgenza alla notifica di tali cifre, corredate dagli allegati e dalle pezze di appoggio che le testimoniano, al Fondo Monetario Internazionale, per certificare e comunicare alla comunità internazionale l’ulteriore diminuzione di capacità finanziaria dello stato italiano e accelerare quindi l’organizzazione di colloqui tra i delegati italiani e i plenipotenziari veneti indicati dalla Delegazione dei Dieci in merito agli accordi sull’indipendenza della Repubblica Veneta, da condursi in sede neutra e sotto stretto monitoraggio internazionale.
Zero Branco, Treviso, Repubblica Veneta, 16 maggio 2014
LA REPUBBLICA DEL LEONE SCONFIGGERÀ IL REGIME DEL GATTOPARDO
A Zero Branco questa sera dalle ore 21 la Repubblica Veneta suonerà il GONG al peggior burosauro del mondo occidentale
In queste ore è tornato forte l’allarme internazionale sullo stato dei conti dello stato italiano. Le stime false fornite dal governo tricolore alla comunità internazionale sulla salute dell’economia sono state smentite dall’istat che ieri ha certificato il ritorno al segno meno nel pil nel primo trimestre.
Questa sera sarà la Repubblica Veneta a suonare il GONG al mostro, quando, a partire dalle ore 21 in piazza a Zero Branco, annunceremo a quanto ammonta l’iva che non sarà pagata alla scadenza fiscale odierna dalle imprese venete che hanno aderito alla nostra campagna di esenzione fiscale totale.
È però importante ora comprendere che il Gattopardo italiano, il peggior burosauro del mondo occidentale, è in grave crisi e si trova nel momento storico in cui si appresta a cambiare il proprio vestito e la propria maschera.
È successo sempre così, nella sua pur breve e triste storia fallimentare, fin dalla nascita. Un mostro resta sempre un mostro, anche con un colpo di cipria e di rossetto!
Con cicli di 10-20 anni sono andati in scena i figuranti con il compito di mantenere sempre più saldo il controllo sulle nostre risorse, depredandoci sempre di più a ogni giro di valzer.
Ricordiamoli i passaggi di maschera di questo mostro infame che risponde al nome di stato italiano:
- destra storica, 1861
- sinistra storica (col trasformismo di Depretis), 1876
- Crispismo (intermezzato dallo scandalo della banca romana e sfociato nel sangue di Bava Beccaris), 1887
- Italietta di Giolitti (con le sue avventure coloniali), 1903
- Prima guerra mondiale (combattuta perlopiù nella devastata Terra Veneta)
- Fascismo, 1921
- Seconda Guerra Mondiale
- Caduta del fascismo e CLN, 1943
- Centrismo democristiano, 1948
- Centro-destra a guida DC, 1959
- Centro-sinistra a guida DC, 1963
- Compromesso storico DC-PCI, 1976
- Pentapartito craxiano, 1980
- Berlusconi-Bossi e Prodi-D’Alema, 1994
- Regno di Napolitano, 2006
Oggi il Gattopardo si appresta a cambiare maschera (forse quella tragicomica di Grillo?) e noi dobbiamo essere pronti a non assistere passivamente al nuovo giro di valzer che questa volta comporterebbe un massacro di nostri concittadini che ogni giorno di più si tolgono la vita, ma che in realtà sono vittime dell’autentica guerra che lo stato invasore ha dichiarato a noi veneti.
Per tale ragione dobbiamo accelerare la crescita della nostra Repubblica Veneta.
Questa sera annunceremo anche quali saranno i dipartimenti di stato che saranno creati a breve e i rami organizzativi che costituiranno l’ossatura strategica della Repubblica Veneta.
Dobbiamo essere pronti per reagire al crollo italiano, senza fare il tragico errore di aspettare che la situazione si risolvi da sola. Se saremo passivi, rifaremo l’errore che ad ogni cambio di maschera del Gattopardo abbiamo fatto, riscoprendoci quindi ancora più schiavi, depredati ed umiliati dal peggiore inferno fiscale del mondo.
Solo impegnandoci tutti assieme, con amor proprio e amor patrio, riusciremo a far alzare in piedi e a ridare la forza alla Repubblica del Leone, l’unica che può sconfiggere il regime del Gattopardo.
Noi e solo noi al mondo abbiamo le chiavi per la sopravvivenza del nostro aguzzino. La vera leva del potere è qui. Quando noi avremo preso coscienza della nostra potenza economica, allora ci renderemo conto che siamo stati schiavi. Finora. Perchè poi saremo liberi.
Dopo questa sera, il quarto evento di massa in soli due mesi che si tiene in Terra Veneta dalla celebrazione del referendum di indipendenza del 16-21 marzo scorsi, saremo chiamati tutti a compiere il nostro dovere di cittadini veneti e a ridare il sorriso e la speranza che solo la presa di coscienza che stiamo dimostrando al mondo intero potrà assicurarci.
Vi aspettiamo tutti a Zero Branco, per suonare il GONG più forte che possiamo, tutti assieme!
Viva la Repubblica Veneta!
Gianluca Busato
Plebiscito.eu
CRONISTORIA DELL’ESERCIZIO DI INDIPENDENZA DELLA REPUBBLICA VENETA
Premessa
Per la prima volta nella nostra storia moderna un gruppo di persone ha saputo imporre all’attenzione dei media internazionali e interni la questione veneta, stravolgendo lo scenario preesistente e sconfiggendo il predominio della partitocrazia italiana in Veneto, ponendo le basi per il concreto esercizio di indipendenza della Repubblica Veneta, dopo la proclamazione di indipendenza del 21 marzo 2014 a Treviso. Questo percorso è posto in essere da Plebiscito.eu, che continua la propria opera straordinaria di assunzione civica di responsabilità.
Per capire l’enorme lavoro fatto riteniamo utile pubblicare di seguito i passaggi più significativi del processo che ha portato all’attuale esercizio di indipendenza della Repubblica Veneta, riportando anche alcuni passaggi focali di crescita degli ultimi anni, per non ripetere errori già fatti.
Gli antefatti
28 Febbraio 2006 – viene approvata la legge 85/2006 che depenalizza il reato di opinione in tema di indipendenza del Veneto. A partire da questo evento nel corso degli anni comincia a formarsi e a conoscersi il gruppo dirigente che costituirà dopo 8 anni l’ossatura dell’organizzazione di Plebiscito.eu.
17 novembre 2007 – pubblicazione a Treviso del manifesto “Le ragioni dell’indipendenza”, durante l’evento “Veneto Day”.
14 maggio 2008 – fondazione del Partito Nasional Veneto, il primo partito che per finalità aveva l’ottenimento pacifico dell’indipendenza tramite un referendum regionale. Vi aderiscono, oltre al segretario Gianluca Busato e al presidente Paolo Luca Bernardini, anche Lodovico Pizzati, Gianluca Panto e molti tra i dirigenti del futuro Plebiscito.eu.
12 settembre 2010 – fondazione di Veneto Stato, partito che per finalità aveva il tentativo di unire le anime favorevoli all’indipendenza del Veneto. Il 21 ottobre 2011 si celebra all’hotel Viest di Vicenza un congresso molto discusso che divide le varie componenti e dopo il quale la dirigenza del futuro Plebiscito.eu viene estromessa.
14 maggio 2012 – fondazione di Indipendenza Veneta, partito che per finalità aveva l’istituzionalizzazione del percorso indipendentista in regione. Il 30 giugno 2013 all’hotel Maggior Consiglio di Treviso, la dirigenza del futuro Plebiscito.eu si allontana per l’annacquamento della linea politica su una posizione remissiva verso la partitocrazia presente in regione.
Nasce Plebiscito 2013 e quindi Plebiscito.eu
4 luglio 2013 – fondazione di Plebiscito 2013, piattaforma apartitica e trasversale per l’indipendenza del Veneto.
10 ottobre 2013 – prende il via il progetto di organizzazione del referendum di indipendenza del Veneto tramite rete telematica.
1° gennaio 2014 – Plebiscito 2013 diventa Plebiscito.eu.
28 gennaio 2014 – a Marostica Plebiscito.eu annuncia l’indizione del referendum di indipendenza del Veneto tramite rete telematica, che si terrà dal 16 al 21 marzo 2014.
Il referendum di indipendenza del Veneto del 16-21 marzo 2014
12 febbraio 2014 – a Villa Condulmer a Mogliano Veneto si costituiscono i comitati per il Sì e per il No al referendum di indipendenza del Veneto. Il comitato per il Sì si chiama “Veneto Sì”, ha per presidente Gianluca Busato e per vice-presidente Marco Bassani. Il comitato per il No è presieduto da Pietro Piccinetti e ha come vice-presidente Adolfo Urso.
16-21 marzo 2014 – Plebiscito.eu indice il referendum di indipendenza del Veneto, che riscuote un’attenzione mediatica travolgente prima a livello internazionale e quindi italiano.
21 marzo 2014 – dopo l’affluenza di oltre il 63% degli elettori veneti (oltre 2.3000.000) che hanno votato sì nel referendum con una maggioranza schiacciante superiore all’89% (oltre 2.100.000 elettori), a Treviso viene solennemente proclamata la continuità di indipendenza della Repubblica Veneta.
L’esercizio di indipendenza della Repubblica Veneta
21 marzo 2014 – si insedia la Delegazione dei Dieci della Repubblica Veneta, composta dai dieci candidati più votati dal 16 al 21 marzo. Essa costituisce il primo nucleo esecutivo della Repubblica Veneta, con il mandato elettivo di raggiungere il pieno esercizio di indipendenza.
25 marzo 2014 – la Delegazione dei Dieci decreta l’esenzione fiscale totale nella Repubblica Veneta, che durerà per tutto il periodo di transizione fino sino alla piena operatività delle istituzioni della Repubblica Veneta. Viene fissata la roadmap del periodo di transizione che si compone delle seguenti fasi: esenzione fiscale, introduzione fiscalità veneta (provvisoria), controllo del territorio (con erogazione servizi), assemblea costituente. Viene dato il via all’apertura di quasi cento Uffici Pubblici delle Comunità della Repubblica Veneta.
29 marzo 2014 – la Delegazione dei Dieci si riunisce a Sappada dove viene presentata la roadmap verso l’assemblea costituente della Repubblica Veneta. Nel corso della conferenza stampa, interviene Beglar Davit Tavartkiladze,
il Presidente del Comitato di Osservatori Internazionali del referendum di indipendenza del Veneto del 16-21 marzo.
30 marzo 2014 – a Montegrotto Terme si tiene la prima Convention Nazionale dei quadri dirigenti della Repubblica Veneta, con una massiccia presenza di giornali, radio e tv. Viene dato il via al progetto “Libro Bianco dei Veneti”, progetto cuore del percorso costituzionale che porterà alla Costituzione della Repubblica Veneta.
2 aprile 2014 – lo stato italiano incarcera ingiustamente 24 patrioti veneti, tra i quali Franco Rocchetta, testimonial di Plebiscito.eu. La prima reazione di dura condanna della repressione giudiziaria viene da Gianluca Busato. La Delegazione dei Dieci approva la risoluzione “Non si imprigionano le idee”.
11 aprile 2014 – Plebiscito.eu organizza il secondo evento di massa a Vicenza per la proclamazione solenne dell’Esenzione Fiscale Totale nella Repubblica Veneta, a distanza di soli 20 giorni dalla dichiarazione di indipendenza di Treviso.
23 aprile 2014 – la Delegazione dei Dieci istituisce la Tesoreria della Repubblica Veneta e approva l’emissione di Titoli di Stato (“Bond Veneti”) per 20 milioni di euro.
25 aprile 2014 – grande partecipazione popolare spontanea in Piazza San Marco a Venezia per la festa nazionale di San Marco, nel terzo evento di massa in Veneto in poco più di un mese.
3 maggio 2014 – a Montegrotto Terme viene presentato la prima fase di lavori del “Libro Bianco dei Veneti”, con la nomina dei direttori e dei primi esperti per la redazione dei 25 capitoli di approfondimento che lo costituiscono. Viene annunciata la costituzione di decine di ambasciate e di consulenti diplomatici della Repubblica Veneta in molti Paesi del mondo.
7 maggio 2014 – la Delegazione dei Dieci istituisce il Bollettino ufficiale telematico della Repubblica Veneta.
16 maggio 2014 – Quarto evento di massa in due mesi nella Repubblica Veneta a Zero Branco, con l’annuncio al mondo della quota di IVA non pagata dalle imprese venete in occasione della prima scadenza fiscale utile dalla partenza della campagna di obiezione fiscale.
Ufficio comunicazione
Plebiscito.eu
NON SAREBBE EUROPA SENZA EDIMBURGO, BARCELLONA E VENEZIA. GIANLUCA BUSATO PRESENTE A UN EVENTO CON MICHELE BOLDRIN, ANDREU MAS-COLELL E GUY VERHOFSTADT
Dopo le ironie di Martin Schulz sulla Repubblica Veneta e i processi di emancipazione delle Regioni storiche e produttive d’Europa, Gianluca Busato martedì a Padova parteciperà a un evento internazionale con il capolista veneto di Scelta Europea, il ministro catalano e il candidato fiammingo alla presidenza UE
Ieri a Verona il buon Martin Schulz, candidato socialista alla presidenza della Commissione Europea ha ironizzato sulla Repubblica Veneta, in quanto essa, a suo dire, sarebbe troppo piccola per competere in un mondo ove tra qualche decennio anche la sua Germania non sarebbe più competitiva per ragioni dimensionali. Sperando vivamente che alla luce di tale scenario egli non pensi di emulare un suo connazionale di qualche decennio fa proponendo nuovamente l’annessione dell’Austria o dei Sudeti per aumentare le dimensioni della Germania, spiace nel contempo constatare la pochezza di argomentazioni degli avversari del nuovo paradigma emergente in Europa che vede affermarsi proprio l’energia e la vitalità di nuove realtà statuali dai processi di indipendenza ben avviati in Scozia, Catalogna e Veneto.
Spiace perché a medio termine tali processi, per un processo di osmosi competitiva, finiranno inevitabilmente per influenzare anche le regioni storiche oggi apparentemente quiete all’interno di stati federali di maggiori dimensioni, come per esempio proprio la Baviera che probabilmente non accetterà più l’intermediazione della Germania per la gestione dei propri affari europei e internazionali.
Spiace perché dimostra l’impreparazione di una classe dirigente che si candida a guidare l’Unione Europea confermandosi centralista e dirigista, contro le logiche moderne di competitività, oltrechè di rispetto dei diritti umani e dei territori, soffocandone le potenzialità.
Spiace perché una semplice battuta dimostra la nescienza profonda delle ragioni che in particolare riguardano il percorso di fattivo esercizio di indipendenza della Repubblica Veneta, che tranquillamente entrerebbe nel novero delle Nazioni più prospere d’Europa, con vantaggio di tutti rispetto alla situazione attuale.
La disintermediazione civica che è partita nella Repubblica Veneta, con la celebrazione del referendum di indipendenza del 16-21 marzo e il successivo insediamento della Delegazione dei Dieci è un processo che inevitabilmente influenzerà l’Unione Europea, che sarà soggetta a un inevitabile allargamento interno: come si può infatti pensare a un’Europa senza Edimburgo, Barcellona e Venezia?
Per contrastare tali decisioni e partecipare al dibattito elettorale in corso, pur fiero sostenitore della scelta di non votare alle elezioni europee, ho deciso di accettare l’invito a partecipare a un evento in cui si parlerà degli Stati Uniti d’Europa e dell’Europa dei Popoli, che si terrà martedì prossimo a Padova per la presentazione di Guy Verhofstadt, il candidato fiammingo alla presidenza della Commissione Europea per ALDE (alleanza liberali democratici europei), al quale parteciperà anche Michele Boldrin, capolista nel nordest di Scelta Europea, altri indipendenti veneti e candidati della stessa lista e Andreu Mas-Colell (ministro della Cultura e Educazione del Governo della Catalogna).
L’evento si terrà martedì 20 maggio dalle ore 18.30 alle 20.30 presso il Centro Congressi “Albino Luciani” in via Forcellini 170/A.
Si tratta di un appuntamento di spessore internazionale assolutamente da non perdere e al quale noi indipendentisti dobbiamo essere presenti in grande numero per difendere le ragioni della Repubblica Veneta in Europa.
Gianluca Busato
Plebiscito.eu
UNO STRUMENTO DI TUTELA DEL PATRIMONIO FAMILIARE: IL FONDO PATRIMONIALE
1) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
Con la sentenza n. 177/3/13 del 25/09/2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia afferma l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata dall’Agente della Riscossione su beni immobili conferiti in un fondo patrimoniale, se non è provata l’attinenza delle imposte ai redditi prodotti dai beni conferiti nel fondo stesso.
Nella vicenda in esame, il contribuente impugnava l’iscrizione di un’ipoteca legale ex articolo 77 del D.P.R. 602/1973 effettuata, su immobili di sua proprietà, per un importo pari al doppio dei suoi debiti per IRPEF, Addizionali, relative sanzioni ed interessi.
Il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la nullità dell’iscrizione impugnata in quanto gli immobili ipotecati erano stati destinati ad un fondo patrimoniale costituito, ex articolo 167 Codice Civile, con la moglie, per far fronte ai bisogni della famiglia; pertanto, secondo il ricorrente, gli stessi non potevano essere aggrediti, ex articolo 170 Codice Civile “per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
L’Agente della Riscossione si costituiva in giudizio eccependo che il contribuente non aveva dimostrato, come era suo onere, che i debiti per cui si procedeva erano estranei ai bisogni della famiglia e, inoltre, che gli stessi erano anteriori alla data di costituzione del fondo patrimoniale, con conseguente esclusione dal particolare regime di tutela del fondo stesso.
La Corte di merito accoglie il ricorso rammentando i seguenti principi di diritto emanati dalla Corte di Cassazione:
- l’esecuzione sui beni del fondo o sui suoi frutti può avere luogo qualora la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta ed immediata con i bisogni della famiglia (Corte di Cassazione sentenza n. 12998/2006);
- il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia, essendo irrilevante l’anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo (Corte di Cassazione sentenza n. 15862/2009);
- l’articolo 170 Codice Civile detta una regola applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, compresa quella di cui all’articolo 77 del D.P.R. 602/1973: ne consegue che l’esattore può iscrivere ipoteca su beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, qualora il debito facente capo a costoro sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari (Corte di Cassazione sentenza n. 5385/2013).
Sulla base dei richiamati principi, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia afferma che il divieto di esecuzione si applica ai debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, anche contratti anteriormente alla costituzione del fondo, salva la possibilità del creditore di agire in via revocatoria; il suddetto divieto si applica anche all’ipoteca legale iscritta dall’Agente della Riscossione per procedere esecutivamente alla riscossione di imposte ed accessori.
Ma per quali tipologie di imposte può venir meno la tutela dell’art.170 c.c.?
Secondo i giudici, deve essere innanzitutto chiarito se il requisito dell‘inerenza dei debiti, per cui si procede, con i bisogni della famiglia possa sussistere anche in caso dei debiti fiscali conseguenti ad un reddito posseduto di cui non si sono onorate le relative imposte, posto che lo stesso reddito è certamente destinato anche al mantenimento della famiglia.
La C.T.P. di Reggio Emilia precisa che non va verificato se il reddito sia servito concretamente per soddisfare i bisogni della famiglia, posto che di regola non può sussistere attività imprenditoriale che non sia destinata a soddisfare i medesimi bisogni, ma unicamente se l’esecutato non abbia pagato le imposte relative al reddito prodotto dai beni conferiti nel fondo e destinati stabilmente a far fronte ai bisogni della propria famiglia.
L’inerenza immediata e diretta dei debiti fiscali con i bisogni della famiglia può sussistere quindi solo per quelli conseguenti all’imposizione su di un’attività del fondo (ad esempio, redditi degli immobili conferiti) e non ad attività economica del conferente, posta in essere, tra l’altro, prima della costituzione del fondo patrimoniale.
I giudici specificano inoltre che è onere del creditore dimostrare che le imposte, per cui si procede all‘esecuzione, siano quelle riferite al reddito prodotto dai beni conferiti nel fondo.
La Commissione afferma quindi l‘illegittimità dell’iscrizione impugnata nella fattispecie in esame, posto che l’Agente della Riscossione non aveva titolo per procedere all‘esecuzione sui beni conferiti nel fondo patrimoniale, non avendo comprovato che le imposte per cui procedeva fossero quelle relative ai redditi prodotti dai beni conferiti nel fondo patrimoniale.
NUOVE SENTENZE – Commissione Tributaria Provinciale di Padova (sentenza n. 9/2011)
2) TRIBUNALE DI FERRARA
La sentenza del Tribunale di Ferrara 10 gennaio 2013, n. 9, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo il quale il Concessionario per la Riscossione non può procedere a esecuzione forzata sui beni conferiti in un fondo patrimoniale (in tal senso Cass., sez. V, 18 maggio 2012, n. 7880 e Cass., sez. V, 4 giugno 2012, n. 13622).
Nel caso di specie, a seguito della notifica di una cartella di pagamento, il contribuente ha costituito un fondo patrimoniale, destinandovi anche il bene immobile sul quale gravava l’iscrizione ipotecaria disposta da Equitalia a fronte di un Avviso di accertamento divenuto definitivo. Ottenuto un piano di ammortamento della somma dovuta, il contribuente ha agito in giudizio perché il Tribunale riconoscesse l’inesistenza del diritto di Equitalia di procedere a esecuzione forzata sul bene conferito nel fondo.
Prima di analizzare la sentenza, occorre ricordare che, com’è noto, ai sensi dell’art. 167 c.c., il fondo patrimoniale è un complesso di beni, immobili, mobili registrati o titoli di credito, costituito al fine di soddisfare i bisogni della famiglia.
Tali beni sono vincolati al perseguimento di uno scopo ben preciso e non possono
essere aggrediti dai creditori se non per debiti che abbiano inerenza diretta e immediata con le necessità del nucleo familiare.
La giurisprudenza ha chiarito che sono ricomprese nella nozione di “bisogni della famiglia” anche le esigenze volte al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo della stessa, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (così, Cass., sez. V, 15 marzo 2006, n. 5684).
In altri termini, l’esecuzione sui beni del fondo non può avvenire per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Con specifico riferimento al concetto di “esecuzione”, il Tribunale di Ferrara ha precisato che vi rientrano non soltanto gli atti del processo esecutivo in senso stretto, ma tutti i possibili effetti dell’esecutività del titolo e, dunque, anche l’ipoteca iscritta in relazione al titolo stesso.
Ne consegue, pertanto, che il creditore non può costituire alcuna garanzia reale sui beni conferiti in un fondo patrimoniale se il debito per cui procede non è pertinente alle necessità del nucleo familiare.
In virtù di tale ragionamento, il Tribunale di Ferrara ha affermato che nel caso di debiti fiscali “manca quella inerenza immediata e diretta tra il credito e i bisogni della famiglia,con la conseguenza della esclusione dell’azione esecutiva e dell’iscrizione di ipoteca su tali beni”.
La fattispecie concreta, tuttavia, pone in essere un ulteriore problema, ossia il fatto che la cartella di pagamento è stata notificata al contribuente prima della costituzione del fondo patrimoniale.
Tale aspetto, però, risulta del tutto irrilevante, giacché l’art. 170 c.c. non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti estranei ai bisogni della famiglia sorti successivamente alla costituzione del fondo, ma estende la sua efficacia anche ai
crediti anteriori, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di esperire un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. (in tal senso anche, Cass., sez civ.,
9 aprile 1996, n. 3251 e Cass., sez. civ., 7 marzo 2005, n. 4933).
In sostanza, se il credito è anteriore rispetto alla costituzione del fondo, il creditore non può procedere all’iscrizione di ipoteca (o all’esecuzione forzata) sui beni vincolati, a meno che prima non abbia esperito con successo l’azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c.
E invero, a mente di tale disposizione, “il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il
debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni” al ricorrere di due condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Infine, il giudice di merito, dopo aver verificato che non era stata esperita alcuna azione revocatoria e che, pertanto, l’atto di conferimento del bene nel fondo patrimoniale non era stato dichiarato inefficace, ha condannato il Concessionario per la Riscossione alla cancellazione dell’ipoteca sull’immobile di proprietà del contribuente.
3) COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PADOVA
L’ipoteca esattoriale non è iscrivibile su beni assoggettati al vincolo del fondo patrimoniale: lo decide la Commissione Tributaria Provinciale di Padova con la sentenza 9 della I sezione, depositata il 20 gennaio 2011.
La Commissione Provinciale patavina ha accertato anzitutto che si trattava, nella fattispecie, di un fondo patrimoniale istituito in epoca “non sospetta” (il 1989) quando i debiti tributari sono sorti alla fine degli anni ’90 e quindi «non costituito appositamente per porre riparo» a beni del contribuente, con «l’intenzione di evitare azioni esecutive da parte dell’Erario». La Commissione ha pure rigettato l’argomento dell’Esattore sul punto che l’obbligazione tributaria non ha origine contrattuale, sulla base della considerazione che, in base all’articolo 170 del Codice civile, l’esecuzione sui beni del fondo e sui loro frutti «non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva esser stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia».
La Commissione osserva che il fondo patrimoniale “ripara” i beni vincolati con riguardo ai debiti sorti per ragioni diverse da quelle inerenti le necessità della famiglia; pertanto, dato che i debiti tributari non sono debiti inerenti alle necessità della famiglia, allora il fondo patrimoniale è idoneo a fronteggiarli.
La sentenza di Padova fa dunque il paio con quella della Commissione Tributaria Provinciale di Milano (la 437 del 20 dicembre 2010, della ventunesima sezione), che pure aveva negato l’ammissibilità di azioni esecutive e cautelari da parte del Fisco sui beni del fondo patrimoniale.
Entrambe “resistono” quindi al principio sancito dalla Cassazione nella sentenza 15862 del 7 luglio 2009, secondo la quale il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo patrimoniale deve essere ricercato non già nella natura delle obbligazioni (legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i «bisogni della famiglia», essendo irrilevante l’anteriorità o posteriorità del credito rispetto alla costituzione del fondo patrimoniale, dato che il divieto di esecuzione forzata non dovrebbe essere limitato ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla sua costituzione, ma dovrebbe valere anche per i crediti sorti anteriormente, salva la possibilità per il creditore, ricorrendone i presupposti, di agire in via revocatoria.
Con questo principio la Cassazione ha anche precisato che vanno ricomprese nei “bisogni della famiglia” anche le esigenze volte al pieno soddisfacimento e all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi.
Alberto Marsotto
Rag. Commercialista
Plebiscito.eu
