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VADEMECUM SUGLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DI EQUITALIA PER IL RECUPERO FORZOSO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI

VADEMECUM SUGLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DI EQUITALIA PER IL RECUPERO FORZOSO DI IMPOSTE E CONTRIBUTI

2 Maggio 2014 14 Comments in editoriali esenzione fiscale news

foto (28)Cosa succede se il contribuente, che ha ricevuto una cartella di pagamento o un avviso di accertamento esecutivo, non paga nei termini oppure non presenta ricorso?

L’Agente della Riscossione (Equitalia) potrà avvalersi di uno o, contemporaneamente, più strumenti per recuperare forzatamente gli importi dovuti.

Si parla, a riguardo, di azioni cautelari (quelle volte a mettere un “vincolo” giuridico sui beni, pur senza espropriali, come nel caso di fermo o ipoteca) e azioni esecutive (quelle, invece, finalizzate all’esproprio dei beni del debitore).

Gli strumenti

La legge stabilisce che la cartella di pagamento e l’avviso di accertamento esecutivo contengono l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo “entro sessanta giorni dalla notificazione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata”.

Pertanto, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella (o 30 giorni dal termine per impugnare l’avviso di accertamento esecutivo), l’Agente della Riscossione può:

– iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei coobbligati in solido;

– procedere al fermo amministrativo dei beni mobili registrati;

– qualora le somme siano di importo almeno pari a 10.000 euro, beneficiare della procedura di “blocco” del pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni;

– avvalersi sia del pignoramento mobiliare sia del pignoramento presso terzi con la procedura “semplificata”, senza cioè passare dal Giudice per l’esecuzione;

– procedere a espropriazione immobiliare, se il credito supera i 120 mila euro e sempre che non si tratti di prima e unica casa del debitore;

– effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l’ordinamento attribuisce in genere al creditore.

Va detto, però, che in caso di notifica di accertamento esecutivo, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per l’impugnazione dell’atto, il credito è trasferito all’Agente della Riscossione (Equitalia), ma l’eventuale azione forzata è sospesa per un termine di 180 giorni dalla data dell’affidamento agli agenti della riscossione. La data dell’affidamento si verifica decorsi 90 giorni dalla notifica dell’atto (60 giorni più 30 giorni) oppure 180 giorni in caso di accertamento con adesione (60 giorni più 90 giorni più 30 giorni).

La norma dispone, dunque, una sospensione di 180 giorni solo per l’esecuzione forzata, ma non per altre azioni, quali il fermo amministrativo del mezzo, ad esempio, o l’iscrizione ipotecaria, che potrebbero essere legittimamente intraprese dall’Agente della Riscossione, non essendo prevista una sospensione esplicita in caso di proposizione dell’istanza di sospensione.

L’Agente della Riscossione ha l’obbligo di notificare con una comunicazione preventiva di almeno 30 giorni, l’intenzione di voler procedere con iscrizione ipotecaria in mancanza di pagamento. In questa ipotesi tale termine, di fatto, si sommerebbe ai 30 già previsti per legge, concedendo, presumibilmente, 60 giorni complessivi dal termine ultimo per pagare, per ottenere la sospensiva.

Invece, per procedere all’espropriazione, è necessario che siano decorsi sei mesi dalla data di iscrizione di ipoteca.

I MINI-DEBITI

Nei casi di riscossione coattiva di debiti fino a 2.000 euro, è previsto che Equitalia invii al debitore, prima di intraprendere misure cautelari ed esecutive, due solleciti di pagamento. Tra il primo e il secondo avviso, da spedire per posta ordinaria, devono trascorrere almeno sei mesi.

Se, dopo l’invio dei due solleciti, le somme continuano a non essere pagate, l’agente della riscossione può intraprendere le azioni previste per il recupero coattivo, inviando al contribuente un avviso (avviso d’iscrizione del fermo amministrativo, atto di pignoramento, eccetera).

L’ESPROPRIAZIONE INIZIA CON IL PIGNORAMENTO

L’Agente della Riscossione che non vede soddisfatto il proprio credito, nonostante eventuali tutele di garanzia quali il fermo amministrativo o l’ipoteca, può dunque procedere alla riscossione coattiva delle somme dovute.

L’ESECUZIONE FORZATA

Equitalia può pertanto attuare una procedura chiamata esecuzione forzata, volta a soddisfare il credito dell’erario attraverso il denaro ricavato dalla vendita o dall’assegnazione di beni o crediti pignorati al debitore.

Gli Agenti della Riscossione, possono così procedere, senza l’intervento o l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione, al pignoramento dei beni del debitore fino alla loro successiva vendita.

L’espropriazione forzata prende infatti avvio proprio con il pignoramento, che non può essere emanato prima del decorso di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

Tuttavia, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella essa dovrà essere preceduta da un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere all’obbligo di pagamento entro 5 giorni.

Per quanto riguarda gli accertamenti esecutivi, dal momento di affidamento delle somme, a prescindere dalla presentazione del ricorso, l’espropriazione non può iniziare se non dopo il decorso di 180 giorni, quindi, nella maggior parte dei casi, decorsi almeno 270 giorni dalla notifica dell’accertamento (ossia: 60 giorni termine per il ricorso, + 30 giorni termine dilatorio per l’affidamento delle somme ad Equitalia, + 180 giorni, periodo in cui il pignoramento non può avvenire).

IL PIGNORAMENTO

Il pignoramento può essere di tre forme diverse:

1) mobiliare,

2) immobiliare,

3) presso terzi.

A differenza di quanto avviene nella procedura civile ed ordinaria, Equitalia gode di ampi poteri strumentali per individuare i beni da sottoporre ad espropriazione.

Infatti, gli Agenti della Riscossione possono:

– accedere ai dati dell’archivio finanziario presso l’Anagrafe Tributaria;

– accedere ai dati posseduti dagli uffici pubblici;

– per il tramite degli uffici finanziari richiedere accessi, ispezioni e verifiche.

1) Pignoramenti mobiliari

Passando ai pignoramenti mobiliari, una novità riguarda il divieto di apposizione del fermo amministrativo per i veicoli strumentali all’impresa e alla professione. A questo scopo, il contribuente deve provare che il mezzo – sul quale Equitalia ha preannunciato l’iscrizione del fermo – è strumentale all’esercizio dell’attività o della professione. La dimostrazione deve essere data entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso di fermo.

Quanto al pignoramento di beni indispensabili all’esercizio dell’impresa o della professione, questi sono infatti pignorabili nei limiti di un quinto del loro valore, solo se l’ufficiale di riscossione non ha rinvenuto altri beni capienti, e anche se il debitore ha forma societaria oppure presenta prevalenza del capitale investito rispetto al lavoro.

Inoltre, in caso di pignoramento di questi beni, il debitore è sempre nominato custode degli stessi e devono decorrere almeno 300 giorni prima della vendita all’incanto.

2) PignoramentI immobiliarI

Equitalia può anche pignorare i beni immobili del debitore come la casa, un terreno, un capannone, ecc.

La modifica più rilevante è il divieto di espropriazione dell’abitazione principale. Esso opera solo in presenza di quattro condizioni:

–  deve trattarsi dell’unico immobile posseduto dal debitore;

–  il fabbricato deve avere destinazione catastale abitativa. Ne consegue che se il debitore abita in un immobile a uso ufficio la copertura non opera;

–  non deve però essere una casa di lusso, a prescindere dalla categoria catastale ufficiale, né appartenere alle categorie A8 (ville) o A9 (castelli);

–  il debitore deve avere residenza anagrafica nell’unità in esame.

Questo non vuol dire che Equitalia non potrà iscrivere ipoteca sulla casa. L’ipoteca infatti è solo una causa di “prelazione” (ossia di “preferenza” nella distribuzione del denaro derivante dall’asta) nel caso in cui qualche altro creditore metta in moto il procedimento di espropriazione (procedimento che, come detto, in presenza delle quattro suddette condizioni, Equitalia non può avviare). Infatti, il divieto di espropriazione introdotto dal decreto del Fare (che opera solo nei confronti di Equitalia e non di altri creditori privati) non esclude che l’abitazione principale sia, tuttavia, ipotecabile in presenza di un debito a ruolo superiore a 20mila euro.

Sempre restando in tema di pignoramenti immobiliari, è stato elevato da 20mila a 120mila euro il limite minimo di importo scaduto in presenza del quale l’espropriazione è ammessa: in questi casi, ovviamente, l’espropriazione è possibile solo quando manchino le suddette quattro condizioni.

È inoltre necessario che l’espropriazione sia preceduta dal decorso di sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca.

Non è ancora chiaro se le nuove condizioni, molto più favorevoli per il debitore, si applichino anche ai pignoramenti già eseguiti e per i quali la vendita all’incanto del bene non sia ancora avvenuta. In attesa di dirimere la questione, Equitalia ha sospeso tutte le procedure in corso alla data di entrata in vigore del D.L.  69/13.

3) Pignoramento presso terzi

Uno strumento sempre più frequentemente utilizzato dall’Agente della Riscossione è il pignoramento presso terzi ossia quello con cui viene pignorato il conto in banca oppure un quinto di stipendio o pensione. Questo per due ordini di motivi. Innanzitutto si tratta di una procedura molto agevole perché ad Equitalia è consentito di evitare l’udienza di assegnazione delle somme davanti al Giudice, prevista invece nel caso di pignoramenti effettuati da privati; in questo modo si riducono notevolmente i tempi. Dall’altro lato, tutti i limiti e i vincoli introdotti negli ultimi anni al pignoramento mobiliare e immobiliare hanno reso tali esecuzioni particolarmente difficoltose. Pertanto il pignoramento presso terzi resta ancora quello più facile e sicuro, se si eccettua la previsione di un limite di un quinto alla pignorabilità dello stipendio e della pensione, che comporta semplicemente un allungamento dei tempi di recupero.

Il pignoramento presso terzi comporta l’apposizione di un vincolo di indisponibilità sui beni o sui crediti di cui è titolare il debitore, ma che sono nella sfera giuridica di un terzo soggetto: così, per esempio, nel caso del datore di lavoro quando ancora non ha versato lo stipendio al dipendente; o nel caso della banca presso cui sono depositate le somme.

Il sistema delineato nella legge, consente anche all’Agente della Riscossione di ottenere, attraverso una rapida interrogazione telematica, le informazioni relative alla tipologia di rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti con l’universo degli operatori finanziari.

Equitalia ha inoltre la facoltà di accesso alle altre banche dati pubbliche e private. È il caso, ad esempio, degli altri archivi generati dall’anagrafe attraverso i dati comunicati, tra l’altro, dalle Camere di Commercio e dagli ordini professionali.

In presenza di importi iscritti a ruolo superiori a 25.000 euro, la legge conferisce agli Agenti della Riscossione molteplici poteri, tra i quali vi è quello di acquisire dettagli in ordine alle movimentazioni bancarie del contribuente o in ordine ai beni e alle attività detenute da società fiduciarie, oppure di accedere ai luoghi di esercizio dell’attività del debitore, oppure ancora di inviare questionari ai soggetti comunque in rapporti con il debitore. Tanto, ai fini dell’acquisizione di notizie utili a individuare i beni aggredibili.

Quando avvia il pignoramento presso terzi, Equitalia può ordinare al terzo debitore del contribuente il pagamento delle somme dovute direttamente nelle mani dell’Agente stesso, saltando la fase della citazione davanti al Giudice dell’esecuzione (che, nel caso di pignoramenti promossi da privati, è invece obbligatoria). Il pagamento deve poi avvenire entro 60 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme già scadute a tale data, ed entro ciascuna scadenza prestabilita, per le altre somme.

Insomma: il contribuente si vedrà il conto in banca prosciugato senza neanche arrivare davanti a un Giudice. È però vero che il debitore deve prima ricevere la notifica di un atto di avvertimento, detto “atto di pignoramento”.

L’atto di pignoramento va notificato sia al terzo che al debitore in tale modo:

a) si mette il contribuente in condizioni di venire a conoscenza del pignoramento in atto e, se del caso, di segnalare all’Agente della Riscossione la sopravvenuta inesistenza del titolo della pretesa (per esempio, se ha pagato la cartella, se quest’ultima si è prescritta o è stata annullata dal Giudice);

b) si consente altresì al contribuente di esercitare il proprio diritto alla difesa, in sede di opposizione agli atti esecutivi, impugnando davanti al Giudice dell’esecuzione l’atto di pignoramento.

La disciplina sul pignoramento presso terzi prevede alcuni limiti nella quota massima di stipendio o pensione pignorabile, che derogano ai vincoli, stabiliti nel codice di rito. In particolare, mentre nel pignoramento ordinario il limite di legge è il quinto dello stipendio, l’espropriazione esattoriale prevede limiti variabili in funzione dell’ammontare del credito stipendiabile o retributivo su cui si intende effettuare l’esecuzione. Così, per importi non superiori a 2.500 euro, il limite di pignorabilità è ridotto a un decimo, per importi compresi tra 2.500 euro 5.000 euro, la quota massima diventa un settimo, mentre per importi superiori a 5.000 euro si applica il vincolo ordinario del quinto.

Dopo le modifiche apportate alla normativa in commento, si è disposto che l’importo dell’ultimo emolumento affluito sul conto corrente del debitore non è pignorabile in capo al terzo, datore di lavoro, che risulta così liberato da qualsiasi vincolo al riguardo.

La normativa in materia dispone che tutte le amministrazione che devono pagare somme superiori a 10.000 euro, a qualunque titolo, ai contribuenti, prima di versare devono interpellare Equitalia Servizi Spa per verificare se risultano carichi iscritti a ruolo scaduti, per importi almeno pari a 10.000 euro.

La procedura di interrogazione avviene per via telematica ed è quindi piuttosto agevole. In linea di principio, qualunque pagamento che superi il limite di legge è interessato dalla verifica.

Equitalia risponde entro cinque giorni. In caso di mancata riposta entro tale termine, il pagamento può essere effettuato. Qualora invece la Società di Riscossione riscontri tempestivamente (cioè entro 5 giorni) carichi a ruolo almeno pari a 10.000 euro, l’Ente pubblico deve sospendere il pagamento, fino a concorrenza del debito a ruolo, comprensivo delle spese di esecuzione e degli interessi di mora. In assenza di dichiarazione, il pagamento deve essere sospeso, mentre una volta conosciuta l’entità della pendenza, la sospensione non potrà eccedere l’importo a ruolo. Tale sospensione non è tuttavia indefinita, ma si protrae al più per 30 giorni. Entro questo termine, il competente Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi, sia all’Ente pubblico che al debitore moroso. Per effetto del pignoramento, l’Ente pubblico versa direttamente nelle casse dell’Agente della Riscossione l’ammontare a ruolo. Qualora entro il medesimo termine di 30 giorni non dovesse pervenire alcun pignoramento, l’amministrazione è libera di pagare quanto dovuto al contribuente moroso.

Dr. Alberto Marsotto

Plebiscito.eu

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REPUBBLICA VENETA: LO STATO DELL’ARTE

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30 Aprile 2014 14 Comments in editoriali news

Le prima attività dopo la proclamazione di indipendenza di Treviso del 21 marzo: esenzione fiscale, Bond Veneti, Libro Bianco, Uffici Pubblici e altro ancora

vicenza-2Cari cittadini veneti,

dopo la vittoria dei Sì nel referendum di indipendenza della Repubblica Veneta e la proclamazione di indipendenza del 21 marzo 2014 a Treviso, l’esercizio di indipendenza della Repubblica Veneta è entrato nel vivo grazie all’insediamento la Delegazione dei Dieci, composta dai dieci delegati più votati nel corso del Referendum del 16-21 marzo.

Di seguito l’aggiornamento delle principali attività fin qui condotte, in particolare per quanto riguarda l’ESENZIONE FISCALE TOTALE, i BOND VENETI, il LIBRO BIANCO DEI VENETI, gli UFFICI PUBBLICI aperti e altro ancora.

StampaESENZIONE FISCALE TOTALE

Il primo atto della Delegazione dei Dieci è stato l’approvazione dell’esenzione fiscale totale: https://www.plebiscito.eu/esenzione-fiscale-totale/.

Leggi gli approfondimenti e aderisci all’esenzione fiscale anche on line da qui: https://www.plebiscito.eu/repubblica-veneta/delegazione-dei-10/esenzione-fiscale-totale/adesione-al-piano-di-obiezione-fiscale/

BOND VENETI

Pochi giorni fa è stata istituita inoltre la Tesoreria della Repubblica Veneta e l’approvazione della prossima emissione di Titoli di Stato (anche denominati Bond Veneti, o Buoni Federali Costitutivi) non tassabili, dell’ordine di 1.000,00 € e 10.000,00 €, per un ammontare totale di 20 milioni di euro e acquistabili rispettivamente a 100,00 € e 1.000,00 €, pagabili nel momento del pieno esercizio di sovranità della Repubblica Veneta. A breve, non appena emessi, sarà possibile prenotare i Bond Veneti.

LIBRO BIANCO

Si è conclusa la prima fase dei lavori del Libro Bianco dei Veneti, che costituirà anche la base per la bozza di Costituzione della Repubblica Veneta.
La presentazione dei primi lavori avverrà a Montegrotto Terme presso l’hotel Millepini il prossimo sabato 3 maggio: https://www.plebiscito.eu/news/libro-bianco-dei-veneti-il-3-maggio-a-montegrotto-la-presentazione-della-prima-fase/

UFFICI PUBBLICI

La Repubblica Veneta ha aperto i primi Uffici Pubblici nel territorio, dove, tra l’altro, i cittadini veneti potranno avere informazioni, aderire alla campagna di esenzione fiscale, acquistare bandiere venete e a breve prenotare i Bond Veneti.

Consulta dove si trovano gli uffici pubblici nel territorio: https://www.plebiscito.eu/entra-nella-squadra/mappa-degli-uffici-pubblici-della-repubblica-veneta/.

Se lo desideri, proponiti a tua volta per aprire un ufficio pubblico: https://www.plebiscito.eu/entra-nella-squadra/apri-un-ufficio-pubblico/

Bandiera VenetaBANDIERE VENETE

Abbiamo lanciato la campagna “una Bandiera Veneta per ogni casa della Repubblica Veneta”. Per informazioni e acquisti: https://www.plebiscito.eu/organizzazione/una-bandiera-veneta-per-ogni-casa-della-repubblica-veneta/

ADESIONE COME VOLONTARIO

Dopo la straordinaria vittoria dei Sì con l’89,10% nel Referendum di indipendenza del Veneto del 16-21 marzo 2014 e la Dichiarazione di indipendenza della Repubblica Veneta del 21 marzo 2014, stiamo raccogliendo le adesioni dei volontari della Repubblica Veneta.
Se vuoi aderire compila il modulo che trovi in https://www.plebiscito.eu/entra-nella-squadra/

EVENTI

Partecipa alle nostre riunioni e agli eventi che puoi consultare in https://www.plebiscito.eu/eventi/

Per ogni approfondimento siamo a completa disposizione, contattaci!

Treviso, 30 aprile 2014

Ufficio comunicazione
Plebiscito.eu

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LIBRO BIANCO DEI VENETI: IL 3 MAGGIO A MONTEGROTTO LA PRESENTAZIONE DELLA PRIMA FASE

LIBRO BIANCO DEI VENETI: IL 3 MAGGIO A MONTEGROTTO LA PRESENTAZIONE DELLA PRIMA FASE

30 Aprile 2014 18 Comments in news

Come nell’esempio Scozzese, dal Libro Bianco nascerà la bozza di Costituzione

riunione_3maggio_PDDopo la dichiarazione di indipendenza della Repubblica Veneta del 21 marzo a Treviso e l’avvio della fase di controllo delle risorse fiscali venete, con la campagna di esenzione fiscale totale e la prossima emissione di Bond Veneti per 20 milioni di euro, si è ora conclusa la prima fase di lavoro per la redazione del Libro Bianco dei Veneti.

Tutti i cittadini Veneti sono invitati a conoscere il Libro Bianco dei Veneti, progetto cuore del percorso costituzionale che porterà presto alla Costituzione della Repubblica Veneta già proclamata il 21 Marzo 2014

La presentazione del Libro Bianco si terrà sabato 3 Maggio presso l’Hotel Millepini di Montegrotto Terme in via Catajo 42, a partire dalle ore 15.00.
Il programma della giornata, dopo gli interventi, tra gli altri, di Gianluca Busato e Franco Rocchetta, prevede l’introduzione e i dettagli del progetto, con la presentazione pubblica dello staff di 20 direttori e relative squadre di esperti.

Nella redazione del Libro Bianco dei Veneti ci si ispirati alle esperienze dei Popoli che stanno portando avanti la propria azione per l’indipendenza, prendendo in particolare esempio dal modello dei White Paper Scozzesi.

Si tratta di un’enorme opera di documentazione e consultazione dal basso di associazioni civili e cittadini su tutti i temi istituzionali (come ad esempio economia, lavoro, pensioni, scuola, sanita’ immigrazione ecc.) che sara’ portata avanti in modo scientifico e sistematico per i prossimi 4-6 mesi

Come nell’esempio Scozzese, dal Libro Bianco nascerà la bozza di Costituzione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Costituente e quindi dei cittadini veneti.

Diretto dal professor Paolo Luca Bernardini (membro della delegazione dei Dieci), sotto la supervisione generale del Dr Giovanni Dalla-Valle (responsabile squadra diplomatica internazionale di Plebiscito.eu) e con il coordinamento di Dritan Cami, il progetto si presenta come unico e straordinario nella storia della democrazia occidentale.

Grazie ai molteplici rapporti internazionali e a una squadra estremamente qualificata e motivata, Plebiscito.eu sta lavorando 24 ore su 24 per preparare un documento chiave per una Costituzione che sarà espressione di alto livello di competenza e al tempo stesso di democrazia diretta.

L’iniziativa che verrà presentata a Montegrotto Terme rappresenta la nuova dimostrazione di come la Repubblica Veneta si presenti in modo innovativo e all’avanguardia nel mondo fin dai suoi primi passi.

Ufficio stampa
Plebiscito.eu

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REPUBBLICA VENETA: UN PERCORSO INEDITO PER DISEGNARE UNA NUOVA MAPPA D’EUROPA

REPUBBLICA VENETA: UN PERCORSO INEDITO PER DISEGNARE UNA NUOVA MAPPA D’EUROPA

29 Aprile 2014 14 Comments in editoriali news

L’importanza strategica della leva finanziaria per il raggiungimento del pieno esercizio della nostra sovranità

vicenza-5Il percorso attuato dalla Repubblica Veneta per raggiungere il pieno esercizio della propria sovranità è inedito e apre scenari nuovi nel contesto dei cambiamenti geopolitici che stanno disegnando una nuova mappa d’Europa in un 2014 sempre più simile al 1848.
Negli anni recenti avevamo assistito a diverse tipologie di esercizio del diritto di autodeterminazione, perlopiù basate sull’ottenimento del riconoscimento internazionale e sull’appoggio di potenze o aree di influenza che patrocinavano i processi di liberazione nazionale.
La questione veneta è profondamente diversa, in quanto la leva finanziaria risulta essere il primo motore del processo di cambiamento geopolitico in atto.
Intendiamoci: non è che alla Repubblica Veneta manchino le motivazioni storiche, con l’eredità della Serenissima Repubblica Veneta che ha costituito l’organizzazione statuale più duratura della storia, con 1100 anni di indipendenza ininterrotta, pur nelle mutevoli forme dei propri confini geografici, rappresentando un arco di età dell’oro in realtà di una indipendenza de facto che risale nel tempo sino ad oltre 3500 anni or sono. Così come non sono assenti le ragioni culturali, basti pensare al patrimonio artistico, letterario, architettonico della cultura veneta che ha saputo delineare passaggi grandiosi dell’intera umanità, le cui testimonianze di civiltà sono ora nella loro forma più sublime a conferire grandezza imperiale nei migliori musei di Londra, Parigi, New York, San Pietroburgo. Da un punto di vista morale l’esempio della Repubblica Veneta ha disegnato inoltre alcune delle pagine più significative della storia, dalla lega di Cambrai, alla tolleranza religiosa e culturale, sino, ai giorni nostri, alla solidarietà verso lo stato italiano che pur ci ha oppressi dimostrando una tra le peggiori forme di colonialismo moderno e dell’umanità.
Oggi d’altro canto è proprio la questione economica a rappresentare nel contempo la minaccia e la grande opportunità per la Causa Veneta, trasformandoci nella punta più avanzata tra i movimenti indipendentisti a livello internazionale. La minaccia, in quanto il furto delle nostre risorse da parte del peggiore inferno fiscale del mondo ha intaccato la vitalità stessa del reticolo industriale più fitto del pianeta. L’opportunità, poiché proprio nel momento del pericolo, i cittadini e la società veneta nel loro complesso hanno maturato la consapevolezza, dopo essersi pronunciati dal 16 al 21 marzo scorsi in maggioranza assoluta per la propria completa indipendenza, che è proprio dal possesso e dal controllo delle proprie risorse economiche (e fiscali) che si determina il potere inedito che possediamo, nel momento in cui invece il nostro aguzzino, lo stato italiano, vive la più drammatica tra le proprie ricorsive crisi finanziarie.
Diventa quindi strategico per i veneti in questo frangente la determinazione nel controllare la propria potenza economica – in particolare attraverso l’adesione alla campagna di obiezione fiscale e alla sottoscrizione dei Bond Veneti di prossima emissione –  che ha una duplice valenza strategica: essa ci permette di dettare le regole del gioco (siamo noi a comandare la partita della nostra completa indipendenza e a decidere come e a quali condizioni finalizzarla) e nel contempo ci rende l’unico interlocutore territoriale di cui dispone la comunità internazionale per stabilizzare l’area geopolitica di cui facciamo parte e disinnescare in tal modo la più grave tra le minacce alla stabilità finanziaria europea.

Gianluca Busato
Delegazione dei Dieci
Repubblica Veneta

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IL MONDO STUDIA LA REPUBBLICA VENETA

IL MONDO STUDIA LA REPUBBLICA VENETA

28 Aprile 2014 4 Comments in news video

Reportage sull’indipendentismo veneto della tv tedesca DW.DE e intervista di Franco Rocchetta a Matrix

Schermata 2014-04-28 alle 10.08.00Pubblichiamo un servizio (in lingua inglese) andato in onda il 24 aprile su Deutsche Welle (dw.de), compagna tedesca di informazione internazionale, che trasmette via satellite in oltre 30 lingue. Sono stati trasmessi anche i servizi in lingua tedesca e spagnola.

Sempre il 24 aprile è andata in onda anche una lunga intervista di Franco Rocchetta, ospite negli studi di Matrix (su Canale 5).

Il mondo attende la costituzione fattiva della Repubblica Veneta.

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